Secondo il recente e condiviso orientamento giurisprudenziale, conforme alle pronunce in materia della Corte costituzionale, e ormai affrancatosi dalla non più giustificabile "ideologia degli autori del codice", l'art. 39 cod.pen.mil. di pace, secondo il quale "il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare","ignoranza dei doveri" sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto", vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri", mentre gli errori sugli atti amministrativi che condizionano il dovere in concreto si ricollegano al principio di cui all'art. 47 cod.pen. applicabile in base all'art. 16 st. cod.. Perciò, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, in quanto non prevede come scriminante l'ipotesi della ignoranza inevitabile, essendo stata sollevata in un giudizio per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. di pace), nel quale, secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio in punto di rilevanza, la mancata presentazione del militare è dipesa in via principale, non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata, ma dall'essersi ignorata la normativa posta dall'art. 543 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 - che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale" - deve ritenersi ammissibile. - Sui cennati limiti di applicabilità dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, v. in particolare, S. n. 325/1989. Riguardo a casi in cui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 è risultata inammissibile, per difetto di rilevanza o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v. O. nn. 221/1987, 151/1988, 787/1988, 247/1991, 7/1992 e 205/1994. red.: S.P.
Art. 39 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 5 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.