Art. 39 — Ignoranza dei doveri militari

Il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare.39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale con sentenza 20- 24 febbraio 1995, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile".

Testo vigente dal 2 marzo 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 61/1995

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1995

    Secondo il recente e condiviso orientamento giurisprudenziale, conforme alle pronunce in materia della Corte costituzionale, e ormai affrancatosi dalla non più giustificabile "ideologia degli autori del codice", l'art. 39 cod.pen.mil. di pace, secondo il quale "il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare","ignoranza dei doveri" sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto", vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri", mentre gli errori sugli atti amministrativi che condizionano il dovere in concreto si ricollegano al principio di cui all'art. 47 cod.pen. applicabile in base all'art. 16 st. cod.. Perciò, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, in quanto non prevede come scriminante l'ipotesi della ignoranza inevitabile, essendo stata sollevata in un giudizio per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. di pace), nel quale, secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio in punto di rilevanza, la mancata presentazione del militare è dipesa in via principale, non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata, ma dall'essersi ignorata la normativa posta dall'art. 543 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 - che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale" - deve ritenersi ammissibile. - Sui cennati limiti di applicabilità dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, v. in particolare, S. n. 325/1989. Riguardo a casi in cui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 è risultata inammissibile, per difetto di rilevanza o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v. O. nn. 221/1987, 151/1988, 787/1988, 247/1991, 7/1992 e 205/1994. red.: S.P.

    Art. 39 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 5 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 205/1994

    Questione inammissibile
    26 maggio 1994

    Manifesta inammissibilità della questione, avendo lo stesso giudice 'a quò espressamente affermato, evidenziando per di più non pochi elementi a discolpa, che, nel caso, l'imputato (di mancanza alla chiamata) ha senza dubbio ignorato il contenuto del manifesto e che tale errore deve essere ricondotto alla disciplina dell'art. 47 del codice penale, cosicché la dedotta e presupposta 'ignorantia legis' viene ad assumere, ai fini del decidere, una connotazione di totale irrilevanza. - O. n. 247/1991 e S. n. 325/1989. red.: S.P.

    Art. 39 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 47 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/1992

    Questione inammissibile
    22 gennaio 1992

    Questione già dichiarata manifestamente inammissibile sul rilievo che riguardo al reato di mancanza alla chiamata, l'errore sulla portata del manifesto, (nella specie determinato da erronea comunicazione dell'autorità militare), si esaurisce in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, cod.pen. (errore di fatto) e non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della conoscenza dei doveri militari e delle fonti normative degli stessi, ne' quindi del principio, richiamato dal giudice a quo, in relazione all'art. 5, cod.pen. (come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988) della efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale. - Su identica questione v. ord. n. 247/91; su analoga questione S. n. 325/1989; sulla efficacia scriminante dell'ignoranza inevitabile della legge penale S. n. 364/1988.

    Art. 39 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 5 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1995

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 2 marzo 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 20- 24 febbraio 1995, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art39 · fonte del testo

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