Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale militare

di Padova nel procedimento penale a carico di Cuomo Lazzaro, iscritta

al n. 161 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1994;

2) ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Motta Ivan, iscritta al n.

450 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 21 dicembre 1993, il Tribunale militare di

Padova, dopo aver premesso di procedere nei confronti di un giovane

per il reato di mancanza alla chiamata, ha osservato che l'imputato

si è difeso asserendo che l'omessa presentazione era dipesa dalla

mancata notificazione della cartolina precetto: una evenienza,

questa, che, aggiunta all'avvertenza riportata a tergo del modulo

della Difesa utilizzato dai Consigli di Leva per l'invio in congedo

illimitato provvisorio, nella quale si menziona soltanto l'obbligo di

presentarsi alla ricezione della cartolina precetto di chiamata alle

armi, ha verosimilmente ingenerato nell'imputato il convincimento che

il dovere di presentazione sorga solo a seguito della notificazione

del precetto personale, e non, come prescrive l'art. 543, secondo

comma, del Regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile

1942, n. 1133, con la pubblicazione del manifesto di chiamata alle

armi.

Il Tribunale, dunque, "ripropone" questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace

rilevando come questa Corte, pur avendo affermato nella sentenza n.

325 del 1989 che il medesimo art. 39 c.p.m.p. non limita la

disciplina dell'errore di fatto sancita dall'art. 47 del codice

penale, ha omesso in quella ed in altre pronunce di entrare "nel

merito dell'inescusabilità dell'ignoranza di diritto delle norme

costitutive dei doveri militari". Nel caso di specie, puntualizza il

giudice a quo, l'imputato ha ignorato il contenuto del manifesto, "ma

in origine e principalmente ha ignorato la normativa posta dal citato

art. 543" e tale ignoranza è considerata incondizionatamente

inescusabile dall'art. 39 c.p.m.p. Da qui l'asserita violazione del

principio della personalità della responsabilità penale che questa

Corte ha già avuto modo di riconoscere con riferimento all'art. 5

c.p., ed il conseguente auspicio che la medesima statuizione venga

ora estesa alla norma oggetto di impugnativa, "trattandosi pur sempre

di materia penale".

2. - L'identica questione è stata sollevata dal medesimo

Tribunale con una successiva ordinanza emessa il 12 aprile 1994. In

tale occasione il giudice a quo ha prospettato che la mancata

presentazione alle armi da parte dell'imputato è dipesa dal fatto di

aver egli erroneamente attribuito alla proposizione di un ricorso

straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la

sospensione della chiamata alle armi; un errore, questo, che secondo

il rimettente, "si risolve nell'ignoranza dei doveri dello stato

militare, che l'art. 39 c.p.m.p. stabilisce essere

incondizionatamente inescusabile". Ritiene in proposito il giudice a

quo che non sussista alcuna valida ragione per la quale una indagine

sulla colpevolezza, ormai consentita nella generalità dei casi a

seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale

dell'art. 5 c.p., non possa aver rilievo quando si tratti "di

normativa, integratrice del precetto penale, che abbia influenza sui

doveri dello stato militare (art. 3 Cost.)". Accanto a ciò, conclude

il rimettente, un simile mancato rilievo di uno stato soggettivo di

ignoranza verrebbe a porsi in aperto contrasto "anche con principi

basilari sulla responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.)".

3. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

essere la stessa analoga ad altra già decisa in quel senso da questa

Corte. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sottopongono all'esame della Corte l'identica

questione: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - Il Tribunale militare di Padova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in

riferimento all'art. 5 del codice penale, deducendo la violazione

degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Più in particolare, nel primo

dei due provvedimenti di rimessione (R.O. 161 del 1994) il giudice a

quo rileva che "l'intransigenza" che caratterizza la disposizione

sottoposta a scrutinio, a norma della quale il militare non può

invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti il suo stato

militare, appare in contrasto con il principio di personalità della

responsabilità penale nei termini già affermati da questa Corte con

la sentenza n. 364 del 1988 in relazione all'art. 5 del codice

penale, ove appunto si è dato rilievo scusante alla ignoranza

inevitabile. L'identica pronuncia, pertanto, dovrebbe ora essere

estesa all'art. 39 c.p.m.p., "trattandosi pur sempre - osserva il

giudice a quo - di materia penale".

3. - La norma oggetto di censura risente fortemente di una

consolidata impostazione che vede le sue lontane origini in talune

disposizioni emanate per la chiamata alle armi nell'esercito sardo-piemontese. Già nell'Istruzione per l'annuale rassegna dei soldati

temporari del 19 ottobre 1839 si stabiliva, infatti, all'art. 5, che

"Il pretesto d'ignoranza del tempo e luogo in cui succederà la

rassegna non è ammissibile, dacché fu iscritta nel congedo

illimitato analoga avvertenza". Sicché, e contrariamente ai criteri

che attualmente vigono in materia, la inescusabilità della ignoranza

non scaturiva dalla notifica in forma collettiva del provvedimento di

chiamata, vale a dire dalla pubblicazione della "notificanza", ma da

un avvertimento che assumeva le connotazioni di una diffida

personale, in quanto iscritta nel foglio di congedo illimitato.

Aspetto, quest'ultimo che presenta singolari profili di attualità,

specie se si considerano i più che condivisibili auspici che il

giudice a quo formula circa "una maggiore chiarezza nelle

informazioni alle reclute, ad esempio con apposita 'avvertenza' sul

foglio di congedo illimitato provvisorio", nel quale invece compare

il ben più travisante avvertimento che i militari in congedo

illimitato provvisorio hanno l'obbligo di presentarsi "quando

riceveranno la cartolina precetto di chiamata alle armi".

Il principio delineato nella Istruzione del 1839 non perse poi la

sua validità neppure quando venne introdotta nel 1853 la vocatio ad

signa per pubblico manifesto, in quanto il paragrafo 1093 del

successivo Regolamento approvato con r.d. 31 marzo 1855, ebbe

testualmente a prescrivere che "il pretesto d'ignoranza della

chiamata sotto le armi non potrà legittimare la non presentazione o

l'indugio dei militari in congedo illimitato a raggiungere il corpo".

Da qui l'avvio di un rigoroso e consolidato orientamento

giurisprudenziale che, ponendo a fulcro proprio il principio di

inescusabilità, era solito derivare da esso il postulato, fatto

palese in antiche massime, che "l'ignoranza della chiamata sotto le

armi non può servire di scusa a chi poteva e doveva tenersi

informato di tutto ciò che concerne il servizio militare, non

essendovi disposizione di legge che imponga all'Autorità di renderlo

personalmente avvertito". Una volta ricondotta, quindi, l'ignoranza

del manifesto a violazione di un dovere dello stato militare, e

affermato che il dovere di tenersi al corrente della chiamata

risultava in concreto violato in tutti i casi in cui se ne fosse

verificata l'ignoranza, finiva per divenire conclusione pressoché

obbligata quella di ritenere - come in effetti la giurisprudenza

ritenne - che l'ignoranza della chiamata disposta per manifesto

equivalesse in tutto e per tutto all'ignoranza della legge,

cosicché, presumendosi la conoscenza di quest'ultima, allo stesso

modo dovesse presumersi, iuris et de iure, la conoscenza della prima.

Nonostante che al principio di inescusabilità della ignoranza,

dettato dal par. 1093 del Regolamento del 1855, fosse annesso

prevalentemente il valore di canone ermeneutico piuttosto che quello

di autonoma fonte precettiva, la mancata riproduzione della norma nei

successivi regolamenti del 1877 e del 1890 diede luogo a tali

"dubbiezze e perplessità" da indurre le Commissioni incaricate della

stesura degli attuali codici militari ad adottare la formulazione poi

trasfusa nell'art. 39, al dichiarato fine - come si legge nella

relazione della Commissione Ministeriale al progetto definitivo - di

"togliere ogni difficoltà in materia di conoscenza dei manifesti di

chiamata alle armi, intorno alla quale si è sempre tormentata la

giurisprudenza alla ricerca di una norma sicura di responsabilità".

Si osservò, a tal proposito, che la norma contenuta nel progetto

poteva "risolversi in una condizione di sfavore creata per il

militare, per il quale si verrebbe a ritenere non applicabile il

principio, affermato dalla legge penale comune, che l'errore su una

legge diversa dalla penale, quando ha cagionato un errore sul fatto

che costituisce il reato, esclude la punibilità (art. 47 cod.

pen.)". Ma si rilevò che "l'esigenza pratica" di cui innanzi si è

detto "e alla quale l'esperienza impone di attribuire grandissimo

valore", consigliava il mantenimento della norma proposta, anche "per

ribadire il concetto della inutilità di ogni indagine sulla

effettiva conoscenza dei doveri inerenti alle molteplici

manifestazioni del servizio militare, ai fini della determinazione

del dolo. Si pensi, ad esempio, al caso dei rapporti tra pari grado,

quando ad alcuno di essi sia conferita una superiorità in comando:

non potrà il militare invocare l'ignoranza di quei doveri di

sottomissione al pari grado, disposti dai regolamenti; ed è bene -

si affermò - che tale concetto trovi esplicita enunciazione nella

legge". Dal testo del progetto venne invece espunto il riferimento

alla "ignoranza della legge penale militare", essendo apparso che

tale previsione "costituisse la ripetizione di un principio affermato

nella legge penale comune (art. 5 del c.p.) e quindi pienamente

applicabile nella materia militare, dato il carattere complementare

del progetto, senza bisogno di un esplicito richiamo" (v. Relazione

della Commissione Ministeriale n. 41).

4. - Dai brevi cenni offerti sulla lontana origine della norma e

dai lavori preparatori del codice penale militare di pace possono

dunque trarsi alcuni spunti utili per l'inquadramento della questione

sottoposta all'esame di questa Corte. Il principio di inescusabilità

della ignoranza della chiamata, anzitutto, fu coniato all'interno di

un sistema che prescindeva dal pubblico manifesto, per saldarsi,

invece, al precetto personale che insorgeva all'atto della relativa

iscrizione nel foglio di congedo di ciascun militare. Introdotta,

poi, la chiamata per manifesto, il principio fu mantenuto dal

legislatore per l'"esigenza pratica" di impedire che il militare,

accampando a propria scusa l'ignoranza dei regolamenti, potesse

dedurre la non conoscenza dei doveri inerenti al proprio stato e

sottrarsi, quindi, alle relative sanzioni. Espungendo, pertanto, il

riferimento alla inescusabilità della ignoranza della legge penale

militare proprio perché "coperto" dalla generale previsione dettata

dall'art. 5 c.p., gli autori del codice militare hanno con chiarezza

inteso estendere l'area di quel principio, fino a comprendervi

qualsiasi fonte non primaria dalla quale possono promanare doveri

inerenti allo stato militare la cui inosservanza è dalla legge

prevista come reato. In relazione a quelle fonti, dunque, si evoca

una indifferenza normativa circa la relativa conoscenza, al punto da

rendere configurabile, per le singole fattispecie e con riferimento

alla consapevolezza dei doveri che da quelle fonti promanavano, una

sorta di dolus in re ipsa, malgrado la "condizione di sfavore creata

per il militare" a causa della possibile elusione del principio

sancito dall'art. 47 c.p. in tema di rilevanza dell'errore su legge

diversa da quella penale.

Da tutto ciò è quindi possibile trarre già una prima

conclusione che ben potrà soccorrere come insopprimibile nucleo di

riferimento attorno al quale far ruotare la disamina della fondatezza

del quesito che il giudice a quo solleva: il principio della

inescusabilità della ignoranza dei doveri militari, frutto, come si

è visto, di una più che secolare tradizione dell'ordinamento

militare italiano, trova un suo valido aggancio e una sua coerenza

sistematica soltanto se correlato alla gerarchia di valori propria

dell'epoca in cui fu elaborato il codice penale militare di pace.

Un'epoca, quindi, nella quale, anche a voler prescindere dalle

peculiarità storiche di quel contesto, non potevano certo trovare

adeguato risalto gli ineludibili e fondamentali principi che soltanto

la successiva legge fondamentale dello Stato ebbe ad introdurre.

5. - Questa Corte ha avuto modo di occuparsi in più circostanze

dell'art. 39 c.p.m.p.

In una prima occasione (v. ordinanza n. 221 del 1987) la questione

venne dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendosi

ritenuto che entrambi i casi oggetto dei provvedimenti di rimessione

si riferivano ad imputati ben a conoscenza del fatto che la chiamata

dei giovani di leva avveniva per pubblici manifesti e

subordinatamente anche per cartolina precetto. Successivamente (v.

ordinanza n. 151 del 1988), la questione venne ancora una volta

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ma si sottolineò

come la norma impugnata, proprio perché "espressione di ben altra

stagione politica", avesse indotto la dottrina e la giurisprudenza

dell'epoca ad adoperarsi "per reimpostare la problematica e

l'interpretazione" della norma stessa, "in funzione delle nuove

'norme di principio sulla disciplina militare' (l. 11 luglio 1978 n.

382) in guisa da consentire una possibile correlazione con l'art. 47

ult. co. cod. pen.".

Anche con l'ordinanza n. 787 del 1988 la questione fu dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza ma (e il dato assume non poco

risalto) la Corte non mancò di osservare che, ove nel caso di specie

fossero davvero venuti in discorso l'ignoranza o l'errore sui doveri

inerenti allo stato di militare, "si sarebbe effettivamente allora

prospettata una questione di possibile scusabilità sia

dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche

in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte". Un

assunto, dunque, che, seppure enunciato in forma ipotetica,

rappresenta comunque un precedente del quale occorre doverosamente

tenere conto.

Più articolati sono i passaggi che hanno contrassegnato la

sentenza n. 325 del 1989, essendo stata la questione sollevata sotto

un duplice profilo riguardante, il primo, l'art. 5 del codice penale

e il secondo l'art. 47, primo e terzo comma, dello stesso codice.

Quanto al primo profilo, dedotto, stavolta, con espresso richiamo

alla sentenza n. 364 del 1988, la Corte ritenne inammissibile la

questione sul rilievo che il giudice a quo aveva omesso di precisare

se e per quali motivi riteneva potersi prospettare nel caso di specie

una ignoranza inevitabile "sulla portata imperativa del manifesto di

chiamata", con ciò lasciando trasparire la pertinenza della norma al

tema che la questione intendeva sollevare e, dunque, la necessità di

affrontare il merito ove l'ordinanza di rimessione fosse stata

adeguatamente motivata sul punto. Sul secondo degli accennati

profili, invece, la Corte, facendo leva su di un recente e condiviso

orientamento giurisprudenziale ormai affrancatosi dalla non più

giustificabile "ideologia degli autori del codice", pervenne ad una

soluzione interpretativa affermando che "l'errore sulla portata del

manifesto, vertendo su un atto amministrativo, è in realtà errore

sul presupposto storico per l'attuazione del dovere in concreto" e

come tale da qualificare alla stregua di "errore di fatto .. che

incide sul dolo, secondo i principi del diritto penale militare ex

art. 16 del codice penale, rendendo rilevante questo errore anche

nell'area dell'art. 39 del codice penale militare di pace". Ed è

proprio su quest'ultima linea che hanno poi finito per attestarsi le

più recenti pronunce, tutte di manifesta inammissibilità, relative

ad altrettanti giudizi promossi sempre dal Tribunale militare di

Padova (v., in particolare, le ordinanze n. 247 del 1991, n. 7 del

1992 e n. 205 del 1994).

6. - Le sollecitazioni che il giudice a quo ha insistentemente

rivolto a questa Corte al fine di risolvere il quesito se ed in quali

limiti debba essere riconosciuto valore scriminante alla ignoranza

dei doveri inerenti allo stato militare, svelano, dunque, l'esistenza

di un problema di fondo cui la giurisprudenza di questa Corte non ha

sin qui offerto adeguata soluzione. Limitare, infatti, la rilevanza

dell'errore alla non conoscenza del manifesto di chiamata, inteso

questo alla stregua di un mero atto amministrativo idoneo a generare

null'altro che il "dovere in concreto" di presentazione alle armi, ed

obliterare, per questa via, il rilievo che può assumere l'ignoranza

della norma da cui promana il "dovere in astratto", produce

l'ineluttabile effetto di dar vita ad un circuito per così dire

autodimostrativo che, arrestandosi all'errore finale, prescinde da

quella che ne può essere la causa generatrice: l'ignoranza, appunto,

della norma regolamentare che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno

ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni

stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come

precetto personale" (art. 543 del regolamento per l'esecuzione del

testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio

esercito, Parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133).

Orbene, nella ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 (R.O. 161 del

1994) il Tribunale militare di Padova prospetta proprio una simile

evenienza, osservando motivatamente che nel caso di specie la omessa

tempestiva presentazione del militare è dipesa, in via principale,

non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata,

ma dal fatto di aver ignorato la normativa posta dal citato art. 543

del regolamento. Un errore, dunque, tuttora considerato

incondizionatamente inescusabile dall'art. 39 c.p.m.p., di cui

pertanto si chiede, ancora una volta, la declaratoria di

illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 5 del codice

penale, come dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza

n. 364 del 1988.

7. - Sono fin troppo note le ragioni che indussero questa Corte a

dichiarare, con la appena ricordata sentenza n. 364 del 1988, la

parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale.

Si osservò, infatti, sulla base, anche, di una approfondita

ricostruzione storico-sistematica dell'importante tema, condotta alla

luce dei valori costituzionali che esso coinvolgeva, che dal

principio sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione,

occorreva trarre il corollario che la legittima punibilità di un

fatto dovesse "necessariamente includere almeno la colpa dell'agente

in relazione agli elementi più significativi della fattispecie

tipica". Collegando poi fra loro i precetti enunciati dal primo e dal

terzo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale si dedusse

"l'illegittimità costituzionale della punizione dei fatti che non

risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto

con i (od indifferenza ai) valori della convivenza espressi dalle

norme penali", osservandosi, a tal proposito, che "il ristabilimento

dei valori sociali "dispregiati" e l'opera rieducatrice ed

ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata

"soggettiva antigiuridicità" del fatto". Accanto a ciò, si ritenne

che l'art. 5 del codice penale fosse in contrasto tanto con il

principio di uguaglianza, derivando dalla norma un identico

trattamento per situazioni fra loro dissimili, quali sono quella di

"chi agisce con la coscienza della illiceità del fatto" rispetto a

quella di "chi invece con tale coscienza non opera", quanto con il

principio affermato nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione,

ben potendo l'ignoranza della legge dipendere o da un fatto dello

Stato, che "non abbia reso obiettivamente riconoscibili (o

"prevedibili") alcune leggi", o dalla "mancata rimozione degli

"ostacoli"" di cui alla citata previsione costituzionale.

Ma assai più radicalmente, ed è questo l'aspetto che in questa

sede maggiormente interessa, si ritenne che l'art. 5 del codice

penale violasse "lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale ed

i suoi essenziali principi ispiratori", rilevandosi a tale riguardo

che "far sorgere l'obbligo giuridico di non commettere il fatto

penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza

dell'agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun

rilievo alla conoscenza od ignoranza della legge penale e

dell'illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla

sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole

ribellione od indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a

scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al

cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola

retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve

occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati".

L'ampiezza di simili principi è dunque tale da investire tutti i

temi che tradizionalmente hanno ruotato attorno al precetto della

inescusabilità della ignoranza della legge penale. Svilito, infatti,

il già criticato dogma della presunzione assoluta di conoscenza, non

ha più senso operare, ai fini che qui rilevano, sottili disamine a

margine degli elementi normativi del fatto o procedere a faticose e

sempre opinabili distinzioni delle fonti "esterne" alla fattispecie

incriminatrice, allo scopo di verificare se le stesse possano o meno

qualificarsi come integratrici del precetto penale, onde consentire

il trasferimento dell'errore su quest'ultimo, in precedenza del tutto

irrilevante, nell'alveo dell'errore su legge extra penale ai sensi

dell'art. 47, terzo comma, del codice penale. Una volta stabilito che

l'ignoranza sulla legge penale scrimina in tutti i casi in cui la

stessa sia risultata inevitabile, è di tutta evidenza che un

siffatto principio debba valere anche nelle ipotesi in cui

l'ignoranza verta sull'eventuale presupposto normativo della

fattispecie incriminatrice, non potendosi certo pervenire al

paradosso di ammettere una lettura differenziata dei valori

costituzionali che con la citata sentenza si è inteso preservare a

seconda delle modalità tecniche attraverso le quali ogni singola

fattispecie viene ad essere strutturata. L'ignoranza o l'errore,

dunque, sia che esso riguardi la previsione incriminatrice in quanto

tale, sia che si rifletta su una disposizione che la norma stessa

richiama o più semplicemente presuppone, assumerà comunque rilievo

in tutti i casi in cui la mancata od erronea conoscenza del dato

normativo, inteso questo in tutte le sue componenti, sia dipesa da

cause che hanno reso inevitabile quella ignoranza o quell'errore. E

se tutto ciò vale nelle interferenze che possono stabilirsi fra le

leggi penali, a fortiori alle medesime conclusioni occorrerà

pervenire nel caso in cui l'errore cada su una legge diversa da

quella penale e riguardi non il fatto ma l'estensione del precetto.

8. - Le conclusioni cui occorre pervenire sono, a questo punto,

evidenti. Già nella ricordata sentenza n. 325 del 1989, infatti,

questa Corte non mancò di rilevare come l'interpretazione dell'art.

39 c.p.m.p. quale limite all'efficacia scusante dell'errore su legge

extra penale, pur se, "certamente rispondente alla ideologia degli

autori del codice", non potesse ritenersi più giustificabile, "sia

perché contraria ai principi fondamentali del diritto penale (che

sono principi di civiltà), sia perché nel nuovo ordinamento

democratico, anche militare, quei principi sono collegati

all'ispirazione di fondo della Costituzione che rende ormai

anacronistica quella interpretazione". Ma il punto da affrontare e

definitivamente risolvere non sta nell'ignoranza del "dovere in

concreto" e, dunque, del fatto inquadrabile nell'area dell'art. 47,

terzo comma, del codice penale, ma nel più radicale errore, o

ignoranza, che investa la stessa fonte normativa che quel dovere

costituisce "in astratto": errore di diritto, dunque, rispetto al

quale l'art. 39 c.p.m.p. introduce una previsione di totale

irrilevanza ed inescusabilità che si presenta del tutto impermeabile

a qualsiasi tentativo di manipolazione interpretativa. Una siffatta

preclusione diviene, allora, inaccettabile per le stesse

considerazioni che indussero questa Corte a dichiarare la parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, giacché

se l'ignoranza inevitabile di una norma penale esclude la punibilità

della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve

condurre l'ignoranza inevitabile delle ben più flebili, variegate e

certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle

quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato

militare. E ciò appare ancor più doveroso ove si consideri, da un

lato, l'impossibilità di sottoporre a scrutinio di costituzionalità

tutte le fonti non legislative dalle quali sorgono doveri militari la

cui inosservanza è penalmente sanzionata (v., con riferimento

proprio al r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, l'ordinanza n. 124 del 1973);

dall'altro, la fluidità di tali fonti, essendo le stesse

suscettibili di mutamenti in funzione delle variabili scelte che

l'autorità amministrativa è abilitata a compiere, e, sotto un

ultimo ed assorbente profilo, l'impossibilità di far leva su di una

supposta specificità dell'ordinamento militare per predicare il

mantenimento nel sistema di una norma che, al di là di qualsiasi

adeguamento sul piano applicativo, si appalesa ormai in aperto

contrasto con i fondamentali valori di uno stato democratico.

Se di specificità dell'ordinamento militare si vuol continuare a

parlare agli effetti che qui interessano, ciò sarà possibile solo

nella ben diversa prospettiva di costruire su di essa una equilibrata

elaborazione dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua

condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza del dovere sia

stata o meno inevitabile; una elaborazione, questa, rispetto alla

quale dovranno essere tenuti nel massimo conto i principi che a tale

riguardo questa Corte ha enunciato nella più volte richiamata

sentenza n. 364 del 1988 (segnatamente al n. 27), trattandosi di

principi di ordine generale la cui validità deve ritenersi

senz'altro trasferibile anche nell'area della norma che qui si

censura.

L'art. 39 del codice penale militare di pace deve pertanto essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt.

3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude

dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato

militare l'ignoranza inevitabile.

9. - Diversa è la situazione che il medesimo Tribunale militare

di Padova ha prospettato con l'ordinanza emessa il 12 aprile 1994

(R.O. 450 del 1994). In tal caso, infatti, è lo stesso giudice a quo

a precisare che l'imputato, il quale "non ha mai avuto l'intenzione

di sottrarsi ai suoi obblighi di leva", ha dichiarato "di non essersi

tempestivamente presentato in quanto il padre, che curava in

esclusiva i rapporti con l'autorità militare, gli aveva detto che la

sua partenza era automaticamente sospesa a seguito di proposizione

del ricorso straordinario al Capo dello Stato", erroneamente

attribuendo a tale atto gli stessi effetti che - secondo una

informativa avuta per iscritto dal Distretto Militare di Torino -

scaturiscono dalla proposizione del ricorso al T.A.R.

Nel caso di specie, dunque, la mancata presentazione per

l'espletamento degli obblighi di leva non può ritenersi scaturita

dalla ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare, che

l'imputato ben conosceva, ma unicamente dal fatto di avere egli

erroneamente attribuito ad uno specifico rimedio amministrativo i

medesimi effetti sospensivi sulla chiamata alle armi che, secondo le

informazioni ricevute dal proprio padre, si sarebbero determinati a

seguito del ricorso in sede giurisdizionale. Un errore, dunque, che

non cade sul dovere in sé considerato o sulla relativa fonte

precettiva, ma che si incentra, più semplicemente, sui rapporti che

legano fra loro il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto

amministrativo assoggettato a reclamo. La rilevanza di un tale errore

sull'esistenza o meno del reato contestato all'imputato va pertanto

risolta dal giudice militare alla stregua dei criteri interpretativi

adottati dalla giurisprudenza per casi analoghi.

Pertanto la questione proposta deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice

penale militare di pace, nella parte in cui non esclude

dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato

militare l'ignoranza inevitabile;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in

relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di

Padova con ordinanza del 12 aprile 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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