Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22

della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1977 dal Pretore di

Palombara Sabina nel procedimento penale a carico di Ippolito Fulvio

iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Il Pretore di Palombara Sabina, nel corso del procedimento penale e

coll'ordinanza di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17 e 22 L. 28 gennaio 1977 n. 10 in

relazione all'art. 25 Cost..

Sostiene il Pretore che la vacatio legis, di cui all'art. 73 terzo

comma Cost., andrebbe coordinata col principio di irretroattività

della legge penale contemplato dal secondo comma dell'art. 25 Cost., in

guisa che, ogniqualvolta si tratti di legge penale, il legislatore

sarebbe tenuto ad osservare tutto il periodo di giorni 15 previsto

dall'art. 73, astenendosi dall'abbreviarlo.

La rilevanza della questione è data dal fatto che l'imputato aveva

commesso la violazione urbanistica proprio nel periodo dei 15 giorni

previsti ordinariamente per la vacatio, mentre l'art. 22 della legge de

qua aveva fissato nel giorno successivo alla pubblicazione l'entrata in

vigore della stessa.

Ha spiegato intenento il Presidente del Consiglio dei ministri che,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione

sia dichiarata infondata, sostenendo che l'art. 73 comma terzo Cost.,

attenendo alla vigenza della legge, è principio del tutto estraneo a

quello di irretroattività, al quale, perciò, non può essere

correlato. Il legislatore, quindi, non può disporre che l'efficacia

della legge penale retroagisca, ma è libero di determinare quando

crede il momento della sua vigenza.

La questione è manifestamente infondata.

La coordinazione fra art. 73 terzo comma e art. 25 comma secondo

Cost., cui fa cenno il Pretore al punto d) dell'ordinanza, è stata

effettivamente affermata da questa Corte (sent. 20 marzo 1975 n. 74),

ma in senso nettamente contrario a quello ritenuto dal Pretore. La

Corte, infatti, discutendo dell'art. 5 del codice penale, ha affermato

che la base costituzionale di quel principio dev'essere ravvisata

nell'art. 73 terzo comma Cost. che subordina alla pubblicazione

l'entrata in vigore delle leggi: elemento questo, perciò, essenziale

ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce

alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento

della vigenza.

Ma quest'ultimo momento, e cioè, appunto quello dell'entrata in

vigore, dal quale la legge penale comincia a disporre per l'avvenire

fino alla sua caducazione, è fissato liberamente dal legislatore nei

limiti indicati nel massimo dalla Costituzione: è, infatti, la stessa

Carta fondamentale ad autorizzare il legislatore, nel suo potere

discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17 e 22 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 in

relazione all'art. 25 secondo comma Cost., sollevata dal Pretore di

Palombara Sabina con ord. 16 dicembre 1977 (n. 106 Reg. ord. 1978).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA- GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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