Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del comb. disp.

degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della

professione di giornalista), 348, secondo comma, e 351 cod. proc. pen.,

dell'art. 372 cod. pen. e dell'art. 351, cod. proc. pen., promossi con

le seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza emessa il 24 marzo 1976 dal Pretore di Cagliari nel

procedimento penale a carico di Massa Giovanni, iscritta al n. 464 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 del 1976;

2. - Ordinanza emessa il 5 ottobre 1976 dal Pretore di Roma nel

procedimento riguardante gli atti relativi a rifiuto di deposizione di

Zanetti Livio, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 del 1977;

3. - Ordinanza emessa il 15 settembre 1977 dal Pretore di Sondrio

nel procedimento penale a carico di Mambretti Giuseppe, iscritta al n.

569 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 53 del 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale a carico del giornalista Giovanni

Massa, imputato del reato di cui all'art. 372 cod. pen. (per aver

rifiutato di render nota l'identità della persona che gli avrebbe

fatto rivelazioni circa episodi criminosi sui quali egli era stato

chiamato a deporre in giudizio penale), il pretore di Cagliari, con

ordinanza del 24 marzo 1976, ha sollevato "questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 69

del 1963 e 348, secondo comma, e 351 cod. proc. pen., nella parte in

cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare, in relazione

all'art. 21, primo comma, della Costituzione".

Sul piano esegetico, premette il giudice a quo che la retta

interpretazione della normativa denunziata impone, a suo avviso, di

ritenere che il giornalista, chiamato a deporre in giudizio, sia

esentato dal dovere, ex art. 2 della citata legge professionale del

1963, di serbare il segreto sulla fonte di notizie di carattere

fiduciario: in rapporto all'esigenza di eccezioni espresse al generale

obbligo di deporre posta dall'art. 348 cod. proc. pen., ed alla

mancata equiparazione del giornalista alle altre categorie di

professionisti (sacerdoti, medici, avvocati, etc.) esentati

dall'obbligo di testimoniare ai sensi del successivo art. 351 cod.

proc. pen.

Da tale accolta interpretazione, che implica l'applicabilità nella

specie dell'art. 372 cod. pen., discende il giudizio affermativo di

rilevanza della questione di legittimità.

La motivazione di non manifesta infondatezza riposa poi sulla

duplice considerazione: per un verso, che il disconoscimento normativo

del segreto sulle fonti fiduciarie, provocando di fatto una restrizione

nelle prospettive d'indagine giornalistica, determini una compressione

del diritto d'informazione e, quindi, la lesione del diritto alla

libera manifestazione del pensiero, di cui il primo costituisce il

logico presupposto; e, per altro verso, che il giudizio di

comparazione, in base al quale tale compressione del diritto alla

manifestazione del pensiero, appunto, è attuata di fronte al

contrapposto interesse (di pari rango costituzionale) ad un pieno

accertamento della verità in sede giurisdizionale, non resti immune da

censure. Ove, soprattutto, si rifletta che la stessa esigenza (di

integrale attuazione della giustizia) viene, poi, sacrificata ad

interessi di peso certamente minore (rispetto al diritto di

informazione) quali quelli relativi ai segreti (del sacerdote,

avvocato, etc.) tutelati dall'art. 351 cod. proc. pen.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. La

quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza

della questione, argomentando che il pretore avrebbe omesso di valutare

l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 51 cod. pen.

Per altro, ove non si ritenesse che l'art. 2 della legge n. 69 del

1963 funzioni quale esimente ex art. 51 rispetto al reato previsto

dall'art. 372 cod. pen., la questione sollevata - sempre secondo

l'Avvocatura - sarebbe, comunque, infondata, poiché "il problema di

garantire ai giornalisti il diritto a non rivelare in giudizio la fonte

delle loro informazioni presenta aspetti del tutto particolari, che

male si inquadrano nel semplice richiamo dell'art. 21, primo comma,

Cost., né può essere risolto con la sola estensione delle categorie

previste dall'art. 351 cod. proc. pen.".

2. - In altro procedimento innanzi al pretore di Roma - in cui il

giornalista Livio Zanetti, chiamato a deporre sulla fonte da cui aveva

attinto notizie pubblicate dal settimanale "L'Espresso" (da lui

diretto), circa pretesi rapporti tra il SID ed il presidente della

Montedison (suscettibili di integrare gli estremi del reato di cui

all'art. 323 cod. pen.), si era rifiutato di deporre, invocando il

segreto professionale ex art. 2 legge 1963, n. 69 - il giudice a quo ha

sollevato, ritenendola rilevante ai fini di una eventuale

incriminazione dello Zanetti per falsa testimonianza, questione di

legittimità dell'art. 272 (che con successiva ordinanza di correzione

del 12 settembre 1977 precisava doversi intendere 372 cod. pen.), in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Nel motivare il provvedimento di rinvio il giudice a quo muove

dalla stessa premessa (già assunta a base della questione sollevata

dal pretore di Cagliari) della impossibilità de iure condito di

includere il giornalista tra le categorie - tassativamente indicate

nell'art. 351 cod. proc. pen. - facultate ad astenersi dal deporre a

tutela del segreto professionale.

Esclusa poi anche l'invocabilità del dovere imposto dall'art. 2

della legge n. 69 cit. quale scriminante, ex art. 51 cod. pen., dei

reati previsti dagli artt. 366 e 372 cod. pen., e raggiunta così la

conclusione che la volontà del legislatore è, allo stato, nel senso

di "non garantire al segreto del giornalista, neanche limitatamente

alla fonte della notizia, la stessa tutela accordata in via generale al

segreto degli altri professionisti di cui all'art. 351" cit., il

pretore nega per altro fondamento a censure che si rivolgano al

predetto art. 351 cod. proc. pen. nell'ottica di una pretesa violazione

del precetto costituzionale dell'eguaglianza.

Dacché, a suo avviso, il privilegio di cui all'art. 351 cod. proc.

pen. sembra accordato alle fonti di informazione dell'avvocato, del

medico e del ministro di culto, non tanto in ragione della funzione

sociale che questi assolvono (che potrebbe accomunarli al giornalista),

quanto a tutela della riservatezza delle persone che, per loro

necessità, materiali o morali, sono costrette a confidare ad essi

notizie che non intendono siano divulgate.

Le quali persone si trovano in situazione palesemente diversa

rispetto a quella di chi liberamente rivela al giornalista notizie

"destinate alla divulgazione".

Piuttosto, lo stesso pretore ritiene ipotizzabile una violazione

dell'art. 21 Cost., ricollegata però, non all'art. 351, ma all'art.

272 (reclius 372) cod. pen., "nella misura in cui punisce chi, avendo

diffuso notizie attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione a

larga diffusione, si rifiuta di deporre sulle fonti di quelle notizie".

La fattispecie punitiva così congegnata comporterebbe, infatti, in

pratica che il giornalista, posto di fronte all'alternativa di rivelare

il nome della persona che fornisce la notizia o di essere incriminato

per il suo silenzio, potrebbe essere indotto a non pubblicare la

notizia stessa; così come le persone in grado di fornirla, non

garantite nell'anonimato (che può avere interesse a conservare anche

chi è animato dai più apprezzabili intenti), potrebbero rinunciare ad

informare il giornalista.

Nell'uno e nell'altro caso, a soffrirne sarebbe appunto quella

funzione di informazione cui assolve l'esercizio del diritto di cronaca

garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Né sarebbe esatto - sempre secondo il pretore - che l'obbligo del

giornalista di deporre, pur contrastando con l'art. 21 Cost., sia

necessitato dall'esigenza di tutela di altro bene garantito in via

primaria dalla Costituzione, quale l'interesse alla realizzazione della

giustizia.

In quanto "la garanzia dell'anonimato sulle fonti di informazione,

potenziando la funzione informativa della stampa, non si pone in

conflitto con la funzione di giustizia, alla cui realizzazione anzi

può dare un non trascurabile contributo".

3. - Infine anche il pretore di Sondrio, in altro procedimento

penale a carico del giornalista Giuseppe Mambretti, imputato del reato

previsto dall'art. 372 cod. pen., ha sollevato, con ordinanza del 15

settembre 1977, questione di legittimità dell'art. 351 cod. proc.

pen., "per la parte in cui non enumera, fra le persone che hanno

diritto di astenersi dal testimoniare, i giornalisti e gli editori,

quando la rivelazione riguardi la fonte, di carattere fiduciario, delle

notizie divulgate col mezzo della stampa": ipotizzando violazione sia

dell'art. 3 che dell'art. 21 Cost.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rassegnando conclusioni pressoché identiche a

quelle formulate relativamente alla già menzionata ordinanza del

pretore di Cagliari. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze dei pretori di Cagliari, Roma e Sondrio in

narrativa riassunte - e che qui si riuniscono al fine della decisione

con unica sentenza - sottopongono alla Corte, sotto plurime

angolazioni, la stessa questione di fondo: se, cioè, sia legittima la

mancata previsione (nella sedes delle disposizioni alternativamente

denunziate) di un diritto del giornalista (secondo il pretore di

Sondrio, anche dell'editore) di astenersi dal deporre in giudizio in

ordine alla fonte delle notizie fiduciariamente acquisite.

I giudici a quibus - se pur con diversa indicazione della

disposizione da sottoporre al vaglio di costituzionalità

(rispettivamente individuata nel combinato contesto degli artt. 2,

legge 1963, n. 69, 348 e 351 cod. proc. pen.; nell'art. 372 cod. pen.;

e nel solo art. 351 cod. proc. pen.), e con varia ampiezza di

articolazione della normativa di raffronto (in un caso riferita al solo

art. 21 e negli altri esplicitamente od implicitamente estesa all'art.

3 della Costituzione) - prospettano, in sostanza, che dalla libertà di

manifestazione del pensiero e dal "diritto ad informarsi che

notoriamente costituisce presupposto logico e pratico del diritto

attivo di informazione", ovvero dal precetto dell'eguaglianza, in

relazione analogica alle ipotesi di esonero dalla testimonianza

disciplinate dall'art. 351 cod. proc. pen., discenda l'esigenza di una

proiezione, sul piano processuale, dell'obbligo posto al giornalista

dal citato art. 2 della legge n. 69 del 1963, di "rispettare il segreto

professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal

carattere fiduciario di esse".

Obbligo che - secondo la tesi difensiva svolta dagli imputati nei

giudizi a quibus e che riflette una impostazione problematica

sviluppata a vari livelli (anche mediante proposta legislativa) da

tutta la categoria interessata - darebbe luogo, nel coesistere con il

dovere antagonista della testimonianza, ad una contraddizione

irrisolubile, ponendo in pratica il giornalista di fronte al dilemma di

violare il primo obbligo per adempiere al secondo o viceversa: in ogni

caso andando incontro alle relative conseguenze giuridiche.

2. - In questa stessa ottica di valutazione del problema eccepisce

preliminarmente l'Avvocatura (nei giudizi relativi alle ordinanze dei

pretori di Cagliari e Sondrio, in cui è costituita) l'inammissibilità

per difetto di rilevanza delle questioni sollevate; argomentando dalla

necessità di una previa valutazione, che i giudici di rinvio avrebbero

omesso di operare, circa la possibilità di risolvere in via

interpretativa la contraddizione su accennata, sotto il profilo di una

eventuale qualificazione dell'adempimento del dovere ex art. 2 della

legge professionale quale esimente, ai sensi dell'art. 51 cod. pen.,

rispetto al reato in cui si concreta l'inosservanza dell'obbligo della

testimonianza.

Tale eccezione che, per la sua evidente pregiudizialità sul piano

logico, si pone all'esame della Corte con carattere di priorità, va

però senz'altro dichiarata infondata.

Va, invero, considerato che contrariamente all'assunto

dell'Avvocatura, i giudici a quibus hanno, più o meno esplicitamente,

tutti motivato sul punto in discussione e che, comunque, l'eccezione

stessa muove da un equivoco, che è quello di ritenere sovrapponibili i

due piani, sostanziale e processuale, del segreto professionale.

Tali piani - di regola (e fuori dei casi eccezionali di cui

all'art. 351 cod. proc. pen.) - restano invece separati secondo un

regime normativo, i cui termini e la cui genesi giova, sia pur

sinteticamente, in premessa ricordare per una migliore comprensione del

contesto in cui si inseriscono le questioni di costituzionalità.

3. - Il punto di iniziale riferimento è rappresentato dal codice

di procedura penale del 1913 (art. 248) che innovò il sistema del

precedente codice di procedura penale del 1865, il quale, escludendo

dall'obbligo di testimoniare anche "ogni altra persona a cui per

ragioni del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta

confidenza di qualche segreto" (art. 288), attuava la coincidenza tra

la disciplina processuale e quella sostanziale.

Il citato art. 248 del codice del 1913 restrinse invece (ai soli

ministri di culto; notai, avvocati, procuratori; medici, chirurghi;

farmacisti, levatrici e "ogni altro ufficiale sanitario") i soggetti

esonerati dall'obbligo di testimoniare, rispetto ai soggetti passibili

della violazione della norma di diritto sostantivo (art. 163 cod. pen.

1889) relativa alla violazione del segreto professionale.

Come si osservò in sede di lavori preparatori (v. Relazione

Ministeriale al progetto del 1905) si volle, infatti, con tale sistema

detto "della specificazione", che fosse "escluso che possano invocare

il segreto testimoni venuti a notizia di fatti determinati

nell'esercizio delle loro professioni od occupazioni, ma non già

nell'esercizio di funzioni o professioni per le quali il segreto sia

caratteristico ed anzi necessario a vantaggio di chi, a tutela della

sua coscienza e dell'onor suo e degli altri, è costretto a

confidarsi". Sottolineandosi che "le confidenze determinate da ragioni

diverse da queste (segreti di arte, d'industria, o dipendenti da

qualsiasi altra relazione) avranno protezione nei rapporti sociali,

giusta disposizione di carattere penale, ma non dinanzi alle esigenze

della giustizia e al dovere di testimonianza, che, nel conflitto, deve

ritenersi prevalente".

I codici del 1930 hanno appunto conservato tale differenziazione.

Cosicché, mentre l'art. 622 cod. pen. ha ribadito la punibilità di

"chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o

della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta

causa", l'art. 351 cod. proc. pen. ha sostanzialmente ripetuto

l'elencazione limitativa (di cui già al citato art. 248 del vecchio

cod. proc. pen.) delle categorie esonerate dal dovere di testimonianza

sancito dall'articolo 348 cod. proc. pen.

I fondamentali criteri ispiratori della disciplina così articolata

non appaiono in contrasto con i precetti della sopravvenuta

Costituzione repubblicana.

Per un verso, il dovere di testimonianza è in funzione

dell'interesse generale alla realizzazione della giustizia, il cui

rilievo costituzionale questa Corte ha più volte riconosciuto (cfr.

sentenze n. 18 del 1966; 114 del 1968; 175 del 1980), e per altro verso

le situazioni di esonero ex art. 351 cit. si fondano, come appresso

sarà chiarito, su una comune esigenza di riservatezza attinente a

sfere di interessi pure di rango costituzionale che, nelle fattispecie

considerate, il legislatore ritiene prevalenti, nel giudizio di

bilanciamento, rispetto al contrapposto interesse della giustizia.

4. - Emerge dunque con evidenza da tale ricostruzione il carattere

tassativo delle ipotesi eccezionali di esonero dal dovere della

testimonianza ora elencate nell'art. 351 cod. proc. pen.

E si delinea altresì con analoga chiarezza la regola valevole per

tutti gli altri tipi di segreto professionale non considerati dall'art.

351 cod. proc. pen. - non solo quindi per il segreto giornalistico -

della non opponibilità in sede processuale. Configurandosi, quindi, la

testimonianza sui fatti confidati non già come violazione, sibbene

come giusta causa di rivelazione del segreto, che come tale esonera da

qualsiasi responsabilità anche giuridica.

In tale contesto normativo - quale, del resto, anche dai pretori

remittenti correttamente interpretato - si pone il problema di

legittimità della disciplina del segreto giornalistico, quanto alla

sua mancata proiezione sul piano processuale.

5. - Dei profili di costituzionalità prospettati, e di cui è

innanzi fatto cenno, precede, in ordine logico, quello relativo alla

ipotizzata violazione del precetto dell'eguaglianza.

La questione così posta, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, non può dirsi, di per sé considerata, avere fondamento,

poiché le situazioni comparate non sono eguali e neppure latamente

omogenee, ma invece diverse sotto più profili, strutturali e

funzionali.

Ed, invero, già sul piano strutturale il segreto giornalistico si

differenzia dai segreti elencati nell'art. 351 cod. proc. pen., in

quanto protegge la sola fonte e non anche la notizia: che anzi viene

confidata al giornalista proprio perché egli la divulghi.

Di modo che l'eventuale riconoscimento di un diritto del

giornalista a non rivelare anche in sede processuale la identità del

confidente realizzerebbe una situazione ben diversa da quella prevista

dall'art. 351 cit.

Si avrebbe piuttosto una assimilazione alla disciplina processuale

del c.d. segreto di polizia di cui all'art. 349, ultimo comma, cod.

proc. pen. Per altro, le due situazioni - degli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria, da un lato, e dei giornalisti professionisti e

degli editori, dall'altro - resterebbero pur sempre differenti, sia per

la diversità degli interessi che si vorrebbero tutelare, sia perché

la disciplina del segreto di polizia è caratterizzata dal divieto di

acquisizione della notizia di cui non si intende rivelare la fonte,

mentre, nel caso del giornalista, la notizia normalmente è già stata

divulgata.

Anche sotto il profilo funzionale non ha consistenza il paragone

del segreto giornalistico con i casi previsti dall'art. 351 cod. proc.

pen.

In questi si riscontra, come si è accennato, la considerazione

della esigenza di riservatezza in correlazione a quella del

soddisfacimento di interessi fondamentali di chi fornisce la notizia;

nel senso che la conoscenza di questa è strumentale per la prestazione

in favore di colui che ne ha bisogno. Il quale non potrebbe non

confidarsi senza sacrificare di regola interessi costituzionalmente

garantiti. E la normativa in esame è appunto dettata per assicurare in

pari tempo il soddisfacimento di questi ultimi e la tutela della

riservatezza.

Il segreto giornalistico, invece, non coinvolge esigenze del

genere.

L'informazione del confidente non ha carattere strumentale

nell'ambito di un rapporto avente per oggetto prestazioni che il

giornalista debba fornirgli, ma tende al miglioramento delle

possibilità informative, presenti e future, di chi la notizia

raccoglie.

Di fronte a tali plurimi elementi di diversificazione, non può

dirsi di per sé irrazionale la diversità di tutela sul piano

processuale tra il segreto giornalistico e gli altri segreti previsti

nell'art. 351 cit.

Quanto al rilievo dei pretori di Roma e Cagliari - che il diritto

di informarsi, quale presupposto della libertà di manifestazione del

pensiero, alla cui più completa attuazione il segreto giornalistico

appare finalizzato, si pone, rispetto alla esigenza contrapposta di

giustizia, con peso non minore di quello attribuibile agli interessi

relativi ai segreti tutelati dall'art. 351 cod. proc. pen. - è da

osservare che il problema, così posto, non può essere visto se non in

correlazione al ruolo del segreto giornalistico rispetto al diritto di

informazione ed alla posizione di quest'ultimo nel giudizio di

bilanciamento con l'interesse della giustizia. Vale a dire con riguardo

all'ulteriore profilo di costituzionalità relativo all'asserita

violazione dell'art. 21 della Costituzione.

6. - In quest'ottica viene appunto prospettato che il segreto

giornalistico trovi la sua copertura nel diritto all'informazione,

presupposto della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto

destinato ad ampliare i canali informativi ed a garantire le condizioni

migliori per la loro continuità e fluidità.

In considerazione di tale copertura costituzionale, collegata per

di più ad un valore cardine del sistema democratico, il principio di

segretezza si collocherebbe nella specie su un piano superiore rispetto

alle esigenze di giustizia; ove alternativamente non si ritenga che la

funzione di informazione assolta dalla stampa - ed appunto agevolata

dal meccanismo di tutela dell'anonimato delle fonti fiduciarie - si

ponga rispetto alla detta funzione di giustizia in rapporto non di

antagonismo ma di collaborazione.

In ogni caso, prevalente o coordinato che sia con l'interesse di

giustizia, il diritto alla informazione, aspetto della più ampia

libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione, resterebbe

vuluerato ove il segreto giornalistico non ricevesse riconoscimento e

tutela in sede processuale, in deroga al dovere di cui all'art. 348

cod. proc. pen.

Anche sotto tale profilo la questione non è fondata.

Non si vuole invero disconoscere l'esistenza di una vera e propria

libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione

delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale

risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero (sul che

v. già implicitamente le decisioni di questa Corte n. 105 del 1972;

225 del 1974; 94 del 1977), né il ruolo (anch'esso già posto in luce:

nelle sentenze n. 172 del 1972 e 122 del 1970) svolto dalla stampa come

strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine

del regime di democrazia garantito dalla Costituzione.

Sta di fatto, però, che l'interesse protetto dall'art. 21 della

Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti

fondamentale della giustizia: nei cui confronti è stato anzi ritenuto

cedevole nelle concrete situazioni giuridiche esaminate dalle

precedenti sentenze n. 25 del 1965 e n. 18 del 1966.

Di talché, nel conflitto tra tali due istanze (conflitto non certo

denegabile nel momento in cui l'accertamento della verità di dati

fatti è suscettibile di essere ostacolato se non impedito dal segreto

che potesse essere mantenuto dal giornalista sulla fonte di notizie in

suo possesso in ordine ai fatti stessi), deve essere appunto il

legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed

equilibrata composizione degli opposti interessi.

Spetta, cioè, al legislatore valutare se il segreto giornalistico

sia talmente essenziale o di effettiva utilità strumentale alle

esigenze dell'informazione al punto da prevalere - e in quali limiti -

sugli interessi della giustizia, tanto più che tra questi va

considerato, oltre all'interesse all'accertamento della verità, anche

quello alla difesa da parte dei soggetti attinti dalle notizie

divulgate, e che, per altro verso, le esigenze della informazione

involgono anche un interesse alla controllabilità delle notizie

giornalistiche sia da parte dei lettori che degli altri operatori della

stampa, la cui possibilità di concorrente accesso alle notizie stesse

è condizione di un effettivo pluralismo dell'informazione.

Pertanto le questioni sollevate non sono fondate, né con riguardo

all'art. 3 né all'art. 21 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni - sollevate, rispettivamente, dai

pretori di Cagliari, Sondrio e Roma con le ordinanze in epigrafe

indicate - di legittimità costituzionale:

- del combinato disposto degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963,

n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 348, secondo

comma, e 351 del codice di procedura penale, "nella parte in cui

esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare", in riferimento

all'art. 21 della Costituzione;

- dell'art. 351 cod. proc. pen., "nella parte in cui non enumera

fra le persone che hanno il diritto di astenersi dal testimoniare i

giornalisti e gli editori", in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione;

- dell'art. 372 codice penale, "nella parte in cui punisce chi,

avendo diffuso notizie attraverso la stampa ed altri mezzi di

comunicazione, si rifiuta di deporre sulla fonte di quelle notizie", in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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