Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 348 e 351 cod. proc. pen. (obbligo di testimonianza -

diritto di astensione) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre

1980 dal Pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di

Cantore Romano, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che il pretore di Torino - con ordinanza emessa il 16

settembre 1980, nel procedimento penale a carico di Romano Cantore,

imputato del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. - ha sollevato

questione di legittimità, in riferimento all'art. 21 della

Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del cod.

proc. pen., "nella parte in cui non viene previsto il giornalista fra

le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in

relazione al segreto professionale".

Considerato che sostanzialmente la stessa questione è già stata

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1 del 1981 e

che non v'è prospettazione di nuovi profili od argomentazioni che

possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del codice

di procedura penale "nella parte in cui non prevede il giornalista fra

le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in

relazione al segreto professionale", sollevata, in riferimento

all'art. 21 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza

in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 1 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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