Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Testo vigente dal 30 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;172~art4 · fonte del testo

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