Codice penale

Art. 377 c.p. — Intralcio alla giustizia

[1]Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.

[2]La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.

[3]Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. 208 233

[4]Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

[5]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo 2006, n. 146

208

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 23 gennaio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 469/1990

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 1990

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 377 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/1991

    Questione inammissibile
    11 marzo 1991

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.…

    Art. 377 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 552/1990

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata già dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990. Così deciso…

    Art. 377 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2011 al 23 gennaio 2013. 5 parole aggiunte.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria aggiunto: o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art377 · fonte del testo

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