Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 376

cod. pen. (ritrattazione) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto nel

procedimento penale a carico di Cancelli Mario ed altro, iscritta al n.

296 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977;

2) ordinanza emessa l'1 luglio 1977 dal Tribunale di Reggio

Calabria nel procedimento penale a carico di Infantino Andrea ed altri,

iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 19 luglio 1978;

3) ordinanza emessa il 26 giugno 1978 dal Tribunale di Grosseto nel

procedimento penale a carico di Malossi Arnaldo ed altri, iscritta al

n. 506 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;

4) ordinanza emessa il 9 gennaio 1981 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Santangelo Lucia ed altri, iscritta al

n. 293 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Ferri, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di taluni procedimenti penali a carico di persone

che avevano reso mendaci dichiarazioni alla polizia giudiziaria ed

erano state chiamate a rispondere del reato di cui all'art. 378 c.p.

(favoreggiamento personale) benché avessero successivamente

ritrattato, i Tribunali di Grosseto, con distinte ordinanze del 23

marzo 1977 (r.o. 296/77) e del 26 giugno 1978 (r.o. 506/78), e di

Reggio Calabria, con ordinanza in data 1 luglio 1977 (r.o. 221/78),

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 376

c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione solo per

il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e non anche per il

reato di favoreggiamento personale integrato da false dichiarazioni, in

riferimento all'art. 3 Cost.

2. - Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 9 gennaio 1981

(r.o. 293/81), ha denunciato inoltre la medesima norma anche in

riferimento all'art. 24 Cost. In tale ordinanza si osserva che sovente

il favoreggiamento personale è "commesso in forme del tutto

coincidenti, quanto alla condotta realizzata dal colpevole, con il

reato di falsa testimonianza, da questo differenziandosi unicamente per

la diversa natura dell'autorità che riceve le dichiarazioni del reo",

costituendo consolidato orientamento giurisprudenziale che "integra il

delitto di cui all'art. 378 c.p. il fatto di chi, durante le indagini

di polizia giudiziaria, si rifiuta di fornire notizie essenziali per

l'identificazione del colpevole, ovvero fornisce notizie false per

aiutarlo".

Ad avviso del Tribunale, l'addurre una diversa obiettività

giuridica degli interessi offesi, rappresentato l'uno dall'interesse

dell'amministrazione della giustizia all'accertamento ed alla

repressione dei reati (art. 378 c.p.) e l'altro dall'interesse alla

verità ed alla completezza della testimonianza (art. 372 c.p.), non

costituirebbe argomento idoneo ad escludere l'addotta disparità di

trattamento. Su tale diversità, infatti, si fonda l'orientamento di

quella giurisprudenza che ravvisa concorso formale di reati nella

condotta di chi rende falsa testimonianza all'autorità giudiziaria con

lo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi

alle ricerche, conseguentemente ritenendo, in caso di ritrattazione,

l'imputato non punibile solo in ordine al reato di falsa testimonianza.

L'argomento di cui sopra trascurerebbe di considerare, sia che i due

interessi vengono in pratica a coincidere (anche la veridicità della

testimonianza essendo funzionale all'accertamento dei reati), sia

l'estrema difficoltà di individuare una falsa testimonianza che non

sia dettata dall'esigenza di evitare un pericolo a se stessi o di

aiutare taluno. Talché, essendo il primo caso previsto come non

punibile a mente dell'art. 384 (primo comma) c.p., ne conseguirebbe che

"la falsa testimonianza punibile ha come elemento naturale intrinseco

l'intenzione di favorire qualcuno". E ciò renderebbe ancor più

evidente la disparità di trattamento in ordine agli effetti

riconosciuti alla ritrattazione solo per il reato di falsa

testimonianza, che pure condivide con quello di favoreggiamento

personale i casi di non punibilità previsti dall'art. 384 (primo

comma) c.p.

Neppure varrebbe addurre - continua l'ordinanza - che i due reati,

al di là delle analogie, individuano pur sempre fattispecie diverse,

per dedurne che la diversa disciplina delle cause di non punibilità

rientrerebbe nelle scelte discrezionali del legislatore, non

censurabili sotto il profilo della legittimità. Tale diversità

travalicherebbe invero il limite di ragionevolezza, nel senso che il

motivo ispiratore della causa di non punibilità prevista dalla norma

impugnata (che consiste nell'opportunità di incoraggiare il

ravvedimento attuoso del reo, privilegiando l'accertamento della

verità rispetto alla pretesa punitiva) si adatta perfettamente pure al

favoreggiamento personale integrato da dichiarazioni mendaci. Anche

questo, infatti, viene punito in quanto comporta rallentamento o

vanificazione delle investigazioni, onde dovrebbe essere indifferente

che l'intralcio venga rimosso manifestando il vero all'autorità

giudiziaria ovvero alla polizia (se davanti a questa erano state rese

le dichiarazioni mendaci) o al magistrato che avesse ricevuto le false

dichiarazioni mentre compiva egli stesso atti di polizia giudiziaria ex

artt. 231, 232 e 234 c.p.p.

Infine - conclude l'ordinanza - "sotto il profilo della politica

criminale la disciplina vigente appare improduttiva e contrastante con

le scelte che incoraggiano il pentimento del reo". L'autore delle

dichiarazioni favoreggiatrici, infatti, non può manifestare il vero

davanti al giudice, ove lo voglia, se non sotto pena di rivelare il

proprio reato precedentemente commesso (rimasto, in ipotesi, ignoto).

Ne scaturisce, quindi, un incentivo alla perpetuazione ed

all'estensione degli effetti del primo reato; e si può profilare,

altresì, una lesione del diritto di difesa, inteso nell'accezione del

"difendersi provando", vale a dire "nell'interesse di addurre tutte le

circostanze che possano giovare al dichiarante".

3. - Nessuna ulteriore argomentazione viene addotta nelle ordinanze

del Tribunale di Grosseto ed in quella emessa dal Tribunale di Reggio

Calabria che, come s'è accennato, denunciano la norma in riferimento

al solo art. 3 della Costituzione.

Nelle prime si afferma, peraltro, che il "bene giuridico (retto

funzionamento della giustizia) tutelato dalle due norme incriminatrici"

di cui agli artt. 372 e 378 sarebbe identico e che la fattispecie

criminosa dell'art. 372 c.p. - per la quale è prevista l'efficacia

esimente della ritrattazione - sarebbe più grave sotto il profilo sia

sanzionatorio che sostanziale; nella seconda, che difetta di una

qualsiasi razionale giustificazione una disciplina penale che "regoli

l'indagine di polizia giudiziaria in modo più rigoroso e restrittivo

rispetto a quella condotta davanti all'autorità giudiziaria".

4 - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nei giudizi

promossi con la prima delle ordinanze emesse dal Tribunale di Grosseto

e con quella del Tribunale di Reggio Calabria ha chiesto che le

questioni vengano dichiarate infondate.

Negli atti di intervento sostanzialmente si osserva che la

ritrattazione, mentre "interviene tempestivamente ad impedire la

definitiva lesione del bene oggetto di tutela penale nei delitti di cui

agli artt. 372 e 373 c.p.", "nel delitto di favoreggiamento personale

commesso mediante mendaci e reticenti dichiarazioni, interverrebbe

quando il bene oggetto di tutela penale è già stato definitivamente

leso, nel senso che l'aiuto ad eludere le investigazioni dell'autorità

od a sottrarsi alle ricerche di questa ha già ottenuto il risultato

voluto: cioè, le investigazioni dell'autorità già sono state eluse

o la sottrazione alle ricerche dell'autorità già è stata favorita".

In tal caso, quindi, non sembra possa prevedersi altro che

l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. In

conclusione, la disciplina impugnata costituirebbe espressione di

scelte di politica legislativa e non porrebbe problemi di

costituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Poiché le questioni sollevate con le ordinanze di cui sopra

sono sostanzialmente identiche, i relativi giudizi possono essere

riuniti e. decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus dubitano tutti della legittimità

costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui non estende la

causa di non punibilità ivi considerata (ritrattazione) all'imputato

del reato previsto dall'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale),

allorché successivamente ritratti il falso e manifesti il vero,

quantomeno nell'ipotesi in cui il fatto risulti commesso con condotta

corrispondente a quella del reato di falsa testimonianza (art. 372

c.p.): nei casi di specie, con dichiarazioni mendaci rese alla polizia

giudiziaria. La medesima condotta, consistente nel rifiuto di fornire

notizie essenziali per l'identificazione del colpevole, ovvero nel

fornire notizie false per aiutarlo, determinerebbe conseguenze opposte

sotto il profilo dell'applicabilità dell'esimente della ritrattazione,

secondo che le false dichiarazioni siano state rese all'autorità

giudiziaria, nel qual caso il reato ipotizzabile sarebbe quello di

falsa testimonianza, ovvero all'autorità di polizia giudiziaria, nel

qual caso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il reato

ipotizzabile sarebbe quello di favoreggiamento personale.

Conseguentemente, l'inapplicabilità dell'esimente a quest'ultima

ipotesi comporterebbe, in contrasto col precetto di cui all'art. 3,

primo comma, Cost., un'ingiustificata disparità di trattamento in

danno dell'imputato di favoreggiamento personale; inoltre, l'indagine

di polizia giudiziaria risulterebbe disciplinata in modo

irragionevolmente più rigoroso di quella condotta dalla stessa

autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Torino, poi, sulla scorta della considerazione che

l'autore delle dichiarazioni favoreggiatrici (in ipotesi rese alla

polizia giudiziaria) non potrebbe manifestare il vero al giudice che lo

interroghi sugli stessi fatti, se non rivelando il reato

precedentemente commesso, prospetta altresì la violazione dell'art. 24

Cost., dovendo intendersi ricompreso nel diritto di difesa l'interesse

di addurre tutte le circostanze che possano giovare al dichiarante.

3. - Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono,

sotto entrambi i profili, infondate.

Come in altre occasioni affermato da questa Corte, finalità

dell'esimente della ritrattazione è di "dare soddisfazione

all'interesse alla giusta definizione del giudizio principale"

(sentenze n. 26 del 1974 e n. 206 del 1982). In funzione del

perseguimento di questo scopo primario, con la norma di cui all'art.

376 c.p. il legislatore ha inteso incoraggiare il ravvedimento operoso

del falso testimone, prevedendone la non punibilità, ove la

ritrattazione del falso e la manifestazione del vero intervengano in

tempo utile ad evitare il pericolo di una decisione fondata su

presupposti non veritieri, con consegnente possibile pregiudizio del

fine primario di cui s'è detto. Pregiudizio che, evidentemente, una

testimonianza vedidica e completa, se pur "tardivamente" resa, può

valere ad evitare, attesa l'intima connessione funzionale fra il suo

oggetto ed i fatti sui quali è in corso un accertamento giudiziale non

ancora compiuto.

Analoga attitudine della ritrattazione ad evitare la lesione

dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 378

c.p. difetta nel caso del favoreggiamento personale, anche se integrato

da false o reticenti dichiarazioni rese all'autorità di polizia

giudiziaria. L'aiuto "a eludere le investigazioni dell'autorità o a

sottrarsi alle ricerche di questa", che costituisce l'elemento

materiale del reato in esame, comporta invero per definizione - anche

se non sempre la vanificazione o il rallentamento - comunque un

intralcio all'opera di investigazione dell'autorità. Intralcio che,

soprattutto nella fase iniziale delle indagini, cui sembra

principalmente riferirsi la norma, è suscettibile di comportare la

definitiva frustrazione del fine di assicurare l'accertamento e la

repressione dei reati, essendo evidente che il pregiudizio arrecato

alla pretesa punitiva dello Stato allorché, grazie alle false

dichiarazioni rese dal favoreggiatore alla polizia giudiziaria, il reo

si sia ad esempio sottratto all'arresto o alla cattura, non è tale da

poter essere in sé eliso da una resipiscenza che intervenga, in

ipotesi, quando egli è ormai lontano o non più altrettanto

agevolmente reperibile.

Non sembra dubitare, insomma, che la diversa obiettività giuridica

dei due reati comporta un diverso atteggiarsi della idoneità della

ritrattazione ad evitare la definitiva lesione dell'interesse tutelato

da ciascuna delle fattispecie, onde non appare irragionevole che la

causa esimente sia contemplata solo per il reato di falsa testimonianza

(e per quello di cui all'art. 373 c.p.) e non anche per il

favoreggiamento personale.

4 - Che, poi, la prevalente giurisprudenza ritenga, in linea con

talune opinioni espresse in dottrina, che la diversa obiettività

giuridica dei due reati non impedisce di ravvisare nella falsa

testimonianza ipotesi speciale di reato rispetto al favoreggiamento

personale, con la conseguenza che le false e favoreggiatrici

dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria comportano, in caso di

tempestiva ritrattazione, la non punibilità dell'agente, è

constatazione esatta, ma dipendente da valutazioni ermeneutiche

sull'ambito applicativo del principio c.d. di specialità di cui

all'art. 15 c.p. Ma si tratta di valutazioni che esulano dal giudizio

di questa Corte, cui non compete stabilire se, nell'ipotesi descritta,

ricorra un caso di concorso formale di reati o, invece, di concorso

apparente di norme incriminatrici.

La diversità delle conseguenze che possono in ipotesi derivare

all'agente in relazione alla non identità dei contesti nei quali le

dichiarazioni favoreggiatrici siano rese non inficia, insomma, le

raggiunte conclusioni sulla insussistenza del contrasto della norma in

esame col principio di cui all'art. 3, primo comma, Cost. Ed invero, in

caso di ritrattazione, l'impunità viene concessa al reo in funzione

meramente strumentale al perseguimento del diverso fine primario di cui

s'è detto più sopra, non già nell'interesse dell'imputato (sentenze

n. 26 del 1974 e n. 206 del 1982). Se ne trova indiretta, seppur

inequivoca conferma nella disciplina dettata dall'art. 384, primo

comma, c.p., laddove non essendo l'esimente speciale ivi considerata

funzionalmente collegata a fini ulteriori, ma venendo in rilievo

esclusivamente la particolare condizione soggettiva dell'agente, i casi

preveduti, tra gli altri, dagli artt. 372 e 378 c.p., sono stati,

invece, logicamente accomunati.

5. - Non può dirsi infine che integri violazione dell'art. 24,

secondo comma, Cost., la circostanza che il favoreggiatore - il cui

reato sia rimasto in ipotesi ignoto - non possa manifestare il vero al

giudice che lo interroga sugli stessi fatti, se non rivelando il reato

precedentemente commesso. A parte l'ovvia osservazione che egli sarebbe

escusso come testimone, onde il diritto di difesa non potrebbe venire

in considerazione, deve rilevarsi che la situazione prospettata è

comune a tutti i casi in cui il teste si trovi di fronte

all'alternativa di manifestare il falso e di confessare, dichiarando il

vero, un reato: in tale ipotetico contesto, l'assumere che la norma

costituzionale, in tanto sarebbe rispettata, in quanto la

manifestazione del vero comportasse l'impunità in ordine al reato

confessato, è affermazione che avrebbe senso logico, solo se il

diritto di difesa potesse legittimamente riguardarsi in un'accezione

semantica che lo consideri sinonimo di rinuncia alla pretesa punitiva

da parte dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della

ritrattazione solo per il reato di cui all'art. 372 c.p. (falsa

testimonianza) e non anche per quello di cui all'art. 378 c.p.

(favoreggiamento personale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dai Tribunali di Grosseto, Reggio Calabria e Torino con le ordinanze

indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 376 c.p. sollevata, con la stessa ordinanza,

dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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