Art. 240-bis c.p. — Confisca in casi particolari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 2021 al 26 febbraio 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, ((648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma)), 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.

[2]Nei casi previsti dal primo comma, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021 al 26 febbraio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 240-bis c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 31179/2024

    30 luglio 2024

    La Sesta Sezione penale, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, ha affermato che la disciplina di cui all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., che fa rinvio al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione alla tutela dei terzi in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all’inserimento del reato presupposto nel catalogo di cui all’art. 240-bis cod. pen., anche nel caso in cui la sentenza che ha disposto il provvedimento ablatorio sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.

    Art. 240-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 166/2025

    Questione infondata
    7 novembre 2025

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., anche in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., sia nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca c.d. allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio), sia nella parte in cui, con riguardo a tale delitto, non limita il proprio ambito applicativo all’ipotesi in cui la condotta assuma caratteri di non occasionalità, sia, infine, nella parte in cui prevede come obbligatoria, anziché come facoltativa, la confisca allargata in caso di condanna o patteggiamento per il medesimo reato. Se in plurime occasioni è stata ritenuta costituzionalmente illegittima l’estensione di discipline di sfavore al delitto di “piccolo spaccio” (comprendente l’intera gamma delle condotte descritte nell’art. 73, allorché connotate da lieve entità), non può ritenersi manifestamente irragionevole, né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, la decisione del legislatore del 2023 di imporre al giudice in linea di principio di confiscare i beni trovati nella disponibilità di chi sia stato condannato (o abbia concordato l’applicazione di una pena) per questo specifico reato, allorché tali beni risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza. Lo schema normativo della confisca allargata poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata. Caratteristica essenziale di tali “reati matrice” deve però essere, per assicurare la ragionevolezza della scelta legislativa, la loro potenzialità “lucrogenetica”, ossia di produrre vantaggi economici in capo al loro autore, elemento che caratterizza le figure criminose abbracciate dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, perché idonee a produrre profitti illeciti e a essere commesse in forma continuativa. L’indubbia esiguità di contenuto offensivo di ciascuna condotta non è perciò incompatibile con il dato di esperienza per cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare. Ciò rende non irragionevole la presunzione relativa, stabilita dal legislatore. Una diversa conclusione porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, in quanto la disciplina unionale della confisca allargata, o “estesa”, secondo cui la confisca si estende a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, comprende altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto derivino da altre condotte criminose. Né l’applicabilità della confisca allargata in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti crea un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 74, comma 6, dello stesso testo unico, in quanto la mancanza, allo stato, di una giurisprudenza consolidata circa l’applicabilità o meno, a tale secondo reato, della confisca allargata impedisce che dalla disposizione assunta a tertium comparationis possano trarsi decisivi argomenti nel senso dell’irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente. Va poi considerato che, in primo luogo, la presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblica accusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso. Detta sproporzione non consiste, peraltro, in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni. In secondo luogo, la presunzione in parola è solo relativa, rimanendo confutabile dal condannato tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti. A tal proposito, non si configura una vera e propria inversione dell’onere della prova, quanto piuttosto un semplice onere di allegazione, per il cui assolvimento è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili. In terzo luogo, la presunzione deve intendersi come circoscritta entro un ambito di “ragionevolezza temporale” (o “congruità temporale”) rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato. Infine, un quarto requisito deve ritenersi implicito nella disciplina della confisca allargata: quando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in un ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell’autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. L’indicazione contenuta nell’art. 240-bis cod. pen., per cui è sempre disposta la confisca allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati ivi elencati, deve necessariamente leggersi – per evitare di pervenire a risultati irragionevoli e incidenti in misura sproporzionata sul diritto di proprietà dell’interessato, ma anche per assicurare una lettura della norma conforme alla logica e alle stesse intenzioni del legislatore – alla luce della ratio sottesa all’istituto della confisca allargata, che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine da una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”. Il che esclude che tale misura debba essere disposta anche quando il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l’autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale. Questa interpretazione restrittiva è d’altra parte la lettura che più armonizza con il diritto dell’Unione, assicurando al giudice, senza necessità di alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale, i necessari margini di apprezzamento per escludere l’applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell’imputato, abbia motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 43/2024 - mass. 46050; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 24/2019 - mass. 42476; S. 33/2018 - mass. 39865).

    Art. 240-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 200 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2018 al 15 dicembre 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al tolto: secondo aggiunto: quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art240bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari