Art. 241 c.p. — Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato

[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

[2]La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche)).

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

L. 29 maggio 1982, n. 304

92

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

96a

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto definitivo disponeva, nell'articolo 241 (235 del codice), che lo straniero, il quale trasgredisce all'ordine di espulsione dal territorio dello Stato, emesso dal giudice, deve essere assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno. Sebbene nessuna osservazione sia stata fatta a proposito di questa disposizione, io ho ritenuto opportuno modificarla. È inutile, invero, stabilire misure speciali, quando lo scopo di sicurezza, che si vuol conseguire, si ottiene parimenti con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza (art. 152) per il caso di infrazione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa. È vero che, nel caso in esame, l'ordine di espulsione emana dal giudice, ma ciò non toglie che il provvedimento, come ogni altra misura di sicurezza, abbia carattere obiettivamente amministrativo. E devesi inoltre tener presente che l'ipotesi della infrazione dell'ordine di espulsione riguarda la esecuzione del provvedimento, esecuzione che, a tutti gli effetti è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 114

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1982 al 28 marzo 2006. 38 parole tolte, 41 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque commette un fatto direttoaggiunto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza aggiunto: o l'unita' dello Stato, e' punito con la tolto: morte aggiunto: reclusione non inferiore a dodici anni.

tolto: Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unita' dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente alla sua sovranita'aggiunto: La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art241 · fonte del testo

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