Art. 578-bis c.p.p. — Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge ((o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale)), il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.

Testo vigente dal 31 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 578-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 24677/2026

    2 luglio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di misure di sicurezza, ha affermato che la confisca del denaro in misura corrispondente al profitto di reati rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 322-ter cod. pen., anche se commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a differenza di quella relativa ad altri beni, può essere confermata nel caso di sopravvenuta estinzione del reato, pur essendo qualificabile come confisca per equivalente, alla luce dell’indirizzo interpretativo affermato dalla sentenza Massini delle Sezioni Unite, atteso, per un verso, che la stessa non si pone in contrasto con il legittimo affidamento del soggetto agente rispetto al quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto, in quanto la confisca del danaro prima della menzionata pronuncia era intesa come diretta, e, per altro verso, che la sua natura di misura di sicurezza rende improprio il riferimento all’art. 7 CEDU, posto a presidio del principio di legalità nella materia penale in senso convenzionale, la cui applicabilità postula che la misura abbia carattere punitivo.

    Art. 578-bis c.p.p. · Art. 322-ter c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/2026

    Questione infondata
    9 aprile 2026

    Il diritto dell’imputato alla presunzione d’innocenza, come sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU e declinato dalla Corte EDU con riguardo al suo c.d. secondo profilo – che richiede di proteggere, anche dal punto di vista della reputazione, chi sia stato assolto da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattato dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fosse effettivamente colpevole del reato di cui è stato accusato – comporta la necessità che, nelle decisioni nazionali, il giudice, pronunciando sugli effetti civili o amministrativi del reato, non pervenga, eventualmente attraverso l’impiego d’un linguaggio infelice, a un’indebita attribuzione di responsabilità penale per l’assunta erroneità del proscioglimento. In tal caso, infatti, tale attribuzione, in violazione dell’art. 6, par. 2 CEDU, lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente. (Precedente: S. 2/2026)(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. prima pen., in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e 48 CDFUE, dell’art. 578-bis cod. proc. pen. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica, il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. La disposizione censurata risulta compatibile col diritto, anche convenzionale ed europeo, dell’imputato alla presunzione di innocenza, con particolare riguardo al suo secondo aspetto. La responsabilità oggetto di accertamento richiesta deve intendersi, infatti, come mera ascrizione della misura ablativa in esame a chi pure è stato prosciolto dall’imputazione penale – richiedendo, nel caso in esame, che sia stata accertata l’effettiva sussistenza del reato di lottizzazione abusiva – , non equivalendo all’attribuzione di una responsabilità “penale” nei suoi confronti né potendo il giudice d’appello o la Cassazione, chiamati a decidere ai soli effetti della confisca, adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso. La salvaguardia del secondo profilo della presunzione di innocenza non potrebbe, del resto, portare a trascurare le esigenze, costituzionali e convenzionali, correlate al suo primo profilo e al diritto di difesa, risultando contraddittorio sottrarre al giudice dell’impugnazione penale la valutazione dell’an e il quomodo della misura ablatoria, rendendola applicabile automaticamente in caso di illiceità dell’opera; né risulta, poi, comprensibile perché il rimettente – prefigurandosi, in caso di accoglimento delle questioni, che il giudice d’appello o la Cassazione si limitino a constatare la sopravvenuta causa estintiva del reato e a revocare la disposta confisca, ferma la possibilità di provvedere dell’autorità amministrativa – ritenga più rassicurante confidare nelle determinazioni di quest’ultima anziché nell’accertamento giudiziale del fatto. Infine, anche nel diritto dell’Unione – vincolato al rispetto del diritto della presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 48 CDFUE, da interpretarsi alla luce dell’art. 6, par. 2, CEDU – al di là dell’applicabilità alle singole confische previste dall’ordinamento interno, il giudice penale che pronuncia sentenza di prescrizione può, o in taluni casi, deve procedere a un accertamento sull’origine criminosa del bene al fine della sua confisca, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato). (Precedenti: S. 182/2021 – mass. 44101; S. 146/2021 – mass. 44059; S. 161/2018; S. 49/2015; S. 239/2009; S. 85/2008; O. 187/2015 - mass. 38531).

    Art. 578-bis c.p.p. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2018 al 31 gennaio 2019. 10 parole aggiunte.

Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge aggiunto: o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art578bis · fonte del testo

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