Art. 200 c.p. — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

[1]Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

[2]Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

[3]Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

[4]Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 166/2025

    Questione infondata
    7 novembre 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Add. CEDU, dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., nella parte in cui – in base all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta come diritto vivente – prevede l’applicazione della confisca allargata nell’ipotesi di condanna o di patteggiamento anche per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio) commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Non è dubbio che le singole figure di confisca che abbiano nella sostanza natura punitiva debbano essere considerate quali autentiche “pene”. Tuttavia, al di là di ogni possibile disputa teorica circa la condivisibilità della riconduzione della confisca allargata alla categoria delle misure di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità coglie nel segno allorché esclude ratio e natura stricto sensu punitiva della confisca allargata. La finalità della confisca allargata non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto per il reato per il quale l’interessato venga condannato, ma piuttosto impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose. Ne consegue l’applicabilità del principio sancito dall’art. 200, primo comma, cod. pen., secondo il quale la disciplina dell’istituto è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado, senza che ciò contrasti con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e all’art. 7 CEDU. Nemmeno può ritenersi che le esigenze di tutela del diritto di proprietà impediscano al legislatore e alla giurisprudenza penale di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all’epoca. In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi per l’appunto di beni che l’ordinamento ritiene essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all’epoca in vigore e che comunque comportavano, già all’epoca della loro commissione, la confiscabilità dei beni medesimi.

    Art. 240-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 200 c.p.

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  • Sentenza n. 196/2010

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 2010

    L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.

    Art. 240 c.p. · Art. 200 c.p. · Art. 236 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 301/2009

    Questione infondata
    20 novembre 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale, dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo, per un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007. Invero, il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo perché, come la Corte ha già rilevato, l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 - con il quale la disciplina della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322- ter cod. pen. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10- bis , 10- ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 97/2009. In relazione all'indirizzo della C.E.D.U. citato, v. sentenza n. 307°/1995, Welch v. Regno Unito. In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, riguarda solo la diversa ipotesi di misure di sicurezza prive del carattere di afflittività peculiare della confisca per equivalente, v., citate, ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.

    Art. 200 c.p. · Art. 322-ter c.p. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto all'applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone (così ho modificato la rubrica originaria dell'articolo), è disposto, tra l'altro, che, se la legge del tempo, in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza, è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione (art. 200). A tale proposito la Commissione parlamentare espresse l'avviso che, se la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza stabilisse una misura più aspra o un più aspro modo di esecuzione, sarebbe equo prescrivere un nuovo esame della pericolosità. Ma con la predetta disposizione non si è voluto seguire, in materia di successione di leggi concernenti le misure di sicurezza, il sistema dell'articolo 2, anche perchè la legge, quando dispone relativamente alle misure amministrative di sicurezza, non dispone in materia «penale». Se si accogliesse la proposta della Commissione, bisognerebbe richiedere il riesame dello stato di pericolosità anche se la legge posteriore fosse più favorevole. Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Mi è parso che, se è logico limitare la applicabilità delle misure di sicurezza agli stranieri in quanto si trovino nel territorio dello Stato, non fosse opportuno estendere questa limitazione ai cittadini, i quali non si sciolgono dai loro vincoli verso lo Stato, soltanto perchè si trovino all'estero. Ho pertanto modificato quella disposizione, stabilendo che le misure di sicurezza si applicano ai cittadini ovunque si trovino, e agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 101

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art200 · fonte del testo

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