Codice penale

Art. 635-ter c.p. — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici ((di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, e' punito con la reclusione da due a sei anni)).

[2]((La pena e' della reclusione da tre a otto anni:

  • 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
  • 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
  • 3)se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.)) ((La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3))).

Testo vigente dal 17 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2016 al 17 luglio 2024. 68 parole tolte, 147 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita').

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici tolto: utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, aggiunto: di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di tolto: pubblica utilita' aggiunto: interesse pubblico, e' punito con la reclusione da tolto: uno a quattro aggiunto: due a sei anni.

tolto: Seaggiunto: La pena e' della reclusione da tre a otto anni:

aggiunto: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

aggiunto: 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;

aggiunto: 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazionitolto: , aggiunto: ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al legittimo titolare dei dati o dei programmi informaticitolto: , laaggiunto: . La pena e' della reclusione da tolto: tre a otto anni.

tolto: Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata aggiunto: quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art635ter · fonte del testo

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