Codice penale

Art. 635-quinquies c.p.

[1](( (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).

[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

[3]La pena e' della reclusione da tre a otto anni:

  • 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
  • 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
  • 3)se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

[4]La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3))).

Testo vigente dal 17 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2016 al 17 luglio 2024. 58 parole tolte, 165 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Se il fattoaggiunto: (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).

aggiunto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-tolto: quater e' direttoaggiunto: bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiaretolto: , aggiunto: o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di tolto: pubblica utilita' o aggiunto: pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamentotolto: , la pena e' aggiunto: e' punito con la pena della reclusione da tolto: uno a quattro aggiunto: due a sei anni.

tolto: Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, laaggiunto: La pena e' della reclusione da tre a otto annitolto: .aggiunto: :

tolto: Seaggiunto: 1) se il fatto e' commesso tolto: con violenza alla persona o con minaccia ovvero con aggiunto: da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistematolto: , la pena e' aumentataaggiunto: ;

aggiunto: 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;

aggiunto: 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

aggiunto: La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art635quinquies · fonte del testo

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