Art. 151 c.p. — Amnistia
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[1]L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
[2]Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta.
[3]La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
[4]L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
[5]L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 22 luglio 1971
