Codice penale

Art. 152 c.p. — Remissione della querela

[1]Nei ((reati)) punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

[2]La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.

[3]((Vi e' altresi' remissione tacita:

  • 1)quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di testimone;
  • 2)quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

[4]La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.))

[5]La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

[6]La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Secondo il progetto avevasi la remissione tacita della querela quando il querelante avesse compiuto fatti incompatibili con la querela proposta. La Commissione parlamentare propose invece che si dicesse: «fatti incompatibili con la volontà di mantenere la querela». Io, convenendo nell'opportunità di migliorare la formula, prescelsi la frase: «fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela» (art. 152), affinchè risulti chiaro che l'incompatibilità deve essere tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta. La predetta Commissione consigliò inoltre di consentire che la remissione venga subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato, perchè ciò, a suo avviso, agevolerebbe le remissioni, con notevoli effetti d'indole sociale. A me tuttavia non è sembrato opportuno derogare al sistema adottato, che è pur quello del diritto vigente. La manifestazione di volontà del privato sarebbe vincolata ad interessi patrimoniali, e la remissione dovrebbe rimanere inefficace sino a che il querelato avesse pagato le spese, sia pure entro il termine fissato dal giudice. Ciò darebbe luogo a dannose complicazioni procedurali. D'altronde il codice di procedura penale, pur stabilendo che le spese del procedimento sono sempre a carico del remittente, consente che le parti convengano fra loro che le spese stesse siano totalmente o parzialmente sostenute dal querelato; ma, naturalmente, questo patto tra privati non deve pregiudicare il diritto dello Stato di riscuotere direttamente dal remittente le spese medesime.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 77

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 176 parole aggiunte in 6 capoversi.

Nei tolto: delitti aggiunto: reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querelaaggiunto: .

aggiunto: Vi e' altresi' remissione tacita:

aggiunto: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di testimone;

aggiunto: 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

aggiunto: La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art152 · fonte del testo

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