Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1963 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 151

del Codice penale, della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante

delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia e indulto, e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante

concessione di amnistia e indulto, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 gennaio 1963 dal Pretore di Bracciano nel

procedimento penale a carico di Lilli Giuseppe, iscritta al n. 44 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1963 dal Pretore di Bracciano nel

procedimento penale a carico di Gamberini Mario, iscritta al n. 70 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 30 gennaio 1963, pronunciata nel

procedimento penale a carico di Giuseppe Lilli, imputato di lesioni

colpose gravi e di contravvenzione all'art. 105 del Codice della

strada, reati rientranti tra quelli per i quali è stata concessa

amnistia con D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, il Pretore di Bracciano ha

rimesso a questa Corte due questioni di legittimità costituzionale: a)

se l'art. 151 del Cod. penale, riguardante l'amnistia, la legge di

delegazione 23 gennaio 1963, n. 2, sulla base della quale è stato

emanato l'anzidetto decreto di amnistia, e il decreto stesso siano in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione (non neutralizzato in

proposito dall'art. 79), in quanto costituirebbero fonti di notevoli

disparità di trattamento tra chi venera giudicato prima e chi dopo del

provvedimento di clemenza; b) se la legge n. 2 e il decreto n. 5 del

1963 siano in contrasto con gli artt. 79 e 24 della Costituzione: col

primo, in quanto il potere "delegato" con la legge n. 2 sarebbe stato

snaturato, essendo il "contenuto e la vera sostanza del provvedimento

di clemenza" completamente regolati da quella legge, e assumendo il

decreto presidenziale carattere di mera esecuzione; col secondo, in

quanto, intervenuto il provvedimento di amnistia, l'imputato sarebbe

privato, nel procedimento penale, della possibilità di dimostrare la

propria innocenza.

L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 2 febbraio 1962 e

al Presidente del Consiglio di Ministri il 12 dello stesso mese, ed è

stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati

rispettivamente il 2 e il 4 febbraio. Essa è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1963 (n. 67 ed. speciale).

Innanzi a questa Corte si è costituito unicamente il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello

Stato, il quale con atto di intervento depositato il 1 marzo 1963 ha

concluso per la dichiarazione d'infondatezza delle questioni proposte

dal Pretore, osservando a tal fine, rispettivamente, che: a)

l'eventuale diversità di trattamento, che, in conseguenza della

diversa celerità del corso dei processi può collegarsi ai

provvedimenti di amnistia, non può farsi risalire a questi ultimi; b)

come questa Corte ha già ritenuto nella sentenza n. 110 del 1962, non

contrasta con l'art. 79 della Costituzione il fatto che il Parlamento

"faccia uso del potere di delega con maggiore rigidità per l'amnistia

e con minore rigidità per l'indulto": osserva l'Avvocatura che "non

possa interpretarsi come atto dovuto quello del Capo dello Stato nelle

ipotesi in cui nessuna discrezionalità gli sia riservata sul contenuto

dell'atto, discrezionale essendo invero la partecipazione o meno

all'emanazione del provvedimento di clemenza"; c) anche quando sia

intervenuto un provvedimento di amnistia l'imputato ha ugualmente il

diritto di sottoporre le proprie difese al giudice e questo ha il

dovere, ai sensi dell'art. 152 del Cod. penale, di esaminarle ai fini

del proscioglimento con formula diversa da quella di estinzione del

reato per amnistia; comunque le sentenze di proscioglimento con

quest'ultima formula non vengono iscritte nel casellario giudiziario

quando non siano state precedute da sentenze di condanna o di

assoluzione per insufficienza di prove.

2. - Con altra ordinanza, in data 9 marzo 1963, pronunciata nel

procedimento penale a carico di Gamberini Mario, contravventore

all'art. 80 del Codice della strada, per avere, in data 8 dicembre

1962, guidato una motocicletta senza esservi abilitato - reato

anch'esso rientrante tra quelli coperti dall'amnistia concessa col

D.P.R. n. 5 del 1963 - lo stesso Pretore ha rimesso a questa Corte, nei

confronti dell'anzidetto decreto e della legge n. 2 del 1963,

un'ulteriore questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 79, secondo comma, della Costituzione. Osserva in proposito

l'ordinanza che l'amnistia di cui trattasi - accordata in base a legge

di delegazione approvata a seguito di un disegno governativo presentato

al Parlamento il 14 dicembre 1962 - è stata preceduta da varie

proposte legislative di iniziativa parlamentare, nelle quali, tra gli

altri reati, era già prevista l'amnistia per quello di cui al giudizio

de quo: di conseguenza illegittimamente l'amnistia sarebbe stata

concessa, in virtù dei provvedimenti legislativi impugnati, per i

reati commessi fino all'8 dicembre 1962, e quindi - in contrasto, tra

l'altro, coi criteri seguiti in occasione di precedenti provvedimenti

di clemenza - anche per reati successivi alle proposte anteriori al

disegno di legge governativo, alle quali, per giunta, questo dichiarava

espressamente di collegarsi.

L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 13 marzo 1963 e al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 successivo, ed è stata

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 13 marzo. Essa

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1963 (n. 94

ed. speciale).

Innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, con

atto depositato il 2 aprile 1963. In esso si osserva che tanto innanzi

al Senato, quanto innanzi alla Camera dei Deputati, le iniziative

parlamentari di provvedimenti di clemenza anteriori all'iniziativa

governativa non furono mai esaminate e discusse, e che il provvedimento

di clemenza in discussione si collega unicamente a quest'ultima: onde

la questione sollevata dal Pretore è da ritenere infondata.

3. - All'udienza le due cause sono, state trattate congiuntamente.

Per entrambe l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti

deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Dato che l'oggetto delle due cause è per la più gran parte

comune, esse sono state discusse congiuntamente e vengono riunite e

decise con unica sentenza.

2. - Nessun fondamento ha l'assunto di violazione del principio di

eguaglianza da parte della previsione legislativa di carattere generale

di provvedimenti di amnistia, contenuta nell'art. 151 del Cod. penale,

e dello specifico provvedimento di amnistia previsto dalla legge 23

gennaio 1963, n. 2, e concesso col D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5.

L'istituto dell'amnistia è espressamente contemplato dall'art. 79

della Costituzione, che ne contiene la disciplina. È inconcepibile,

quindi, consideralo in sé e per sé incompatibile con la Costituzione.

Del resto, l'inconveniente segnalato dalla prima delle due

ordinanze di rimessione, inerente al fatto che, mentre chi sia stato

giudicato e condannato prima dell'amnistia viene a soffrire in tutto o

in parte la pena, nessuna pena sopporta, per contro, chi venga

giudicato dopo l'amnistia, si risolve non in una disparità di diritto,

ma in una mera e inevitabile disparità di fatto, cui rimane estranea

la legge.

3. - Maggiore delicatezza presenta la questione se le leggi di

delegazione del potere di clemenza, previste dall'art. 79 della

Costituzione, possano esse stesse indicare con assoluta puntualità il

contenuto del decreto presidenziale attraverso il quale dovrà essere

esercitato tale potere. Questione che - contrariamente all'assunto

dell'Avvocatura dello Stato - la sentenza di questa Corte n. 110 del

1962 lasciò impregiudicata. In quella occasione era stata dedotta

l'illegittimità della legge di delegazione sotto il profilo di aver

lasciato al decreto presidenziale, per la concessione dell'indulto -

che il giudice a quo avrebbe dovuto applicare - un certo potere di

scelta, mancante invece per la concessione dell'amnistia. E la Corte

si limitò ad escludere che alla legge di delegazione sia vietato di

consentire al decreto presidenziale un potere di scelta nell'ambito

della delega, e ad affermare che non contrasta con l'articolo 79 il

fatto che talvolta il Parlamento "faccia uso del potere di delega con

maggiore rigidità per l'amnistia e con minor rigidità per l'indulto".

La Corte ritiene nondimeno che la questione ora sottoposta sia

infondata. Come già fu osservato nella ricordata sentenza, quella che

consiglio' l'Assemblea costituente a disporre che i provvedimenti di

amnistia ed indulto fossero adottati non mediante legge, ma mediante

decreto presidenziale emanato a seguito di legge di delegazione, fu una

esigenza di tecnicismo e di tempestività. Ispirata da tale esigenza,

l'Assemblea si propose di incoraggiare il Parlamento a lasciare al

decreto presidenziale la specificazione del contenuto dei provvedimenti

di clemenza: appunto a tal fine l'art. 79, primo comma, della

Costituzione escluse che i provvedimenti in questione potessero essere

adottati direttamente con legge. L'art. 79 non enuncia però, né

implica, l'esclusione della possibilità che la legge di delegazione

disciplini essa stessa, con assoluta puntualità, il contenuto che il

provvedimento di clemenza dovrà adottare. Né tale esclusione risulta

dall'intento ispiratore della disposizione.

4. - Nemmeno sussiste il preteso contrasto della legge e del

decreto presidenziale impugnati con l'art. 24 della Costituzione.

I riferiti provvedimenti legislativi si limitano a concedere

clemenza per determinati reati. Gli effetti dei provvedimenti stessi e

il modo di applicarli nel processo sono però regolati da disposizioni

di carattere generale, contenute nel Codice penale e in quello di

procedura penale, non impugnate in questa sede sotto il profilo in

esame.

5. - Va risolta in senso negativo anche la questione - sollevata

con la seconda delle ordinanze di rimessione - se la legge e il decreto

presidenziale impugnati siano incorsi in violazione dell'art. 79,

secondo comma, della Costituzione per aver esteso l'applicazione

dell'amnistia a fatti criminosi, i quali, essendo già contemplati da

proposte di amnistia presentate al Parlamento prima del disegno di

iniziativa governativa che condusse a quella legge e quel decreto,

erano stati compiuti successivamente alle proposte stesse.

È vero che per buona parte dei reati amnistiati in base alla legge

23 gennaio 1963, n. 2, l'amnistia era già prevista da proposte

presentate da singoli parlamentari anteriormente al disegno di legge

presentato dal Governo il 14 dicembre 1962, dal quale la legge in

questione trasse origine. Ma quelle proposte non confluirono affatto

nell'iter della legge, non essendo state dal Parlamento né riunite,

per un esame unitario, al disegno di legge governativo, né in alcun

modo considerate in occasione dell'esame di questo, e anzi non essendo

mai state poste in discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i due giudizi di legittimità costituzionale proposti con

le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale,

proposte con le stesse ordinanze: a) dell'art. 151 del Cod. penale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) della legge 23 gennaio

1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica. per la

concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5,

recante concessione di amnistia e indulto, in riferimento, agli artt.

3, 24 e 79 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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