Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1971 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 151

e 596 del codice penale, 152, 591 e 592 del codice di procedura penale,

nonché della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, e del

relativo d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e di

indulto), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1970 dal pretore di Chieri nel

procedimento penale a carico di Ferrati Aldo ed altro, iscritta al n.

200 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed altri, iscritta

al n. 235 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

3) ordinanze emesse il 29 luglio 1970 dal pretore di Padova e il 26

giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Mengato Paolo e di Bizzi Ives ed altro,

iscritte ai nn. 254 e 271 del registro ordinanze 1970 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;

4) ordinanze emesse il 25 giugno 1970 dal tribunale di Milano e il

27 maggio 1970 dal pretore di Civitanova Marche nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Zanetti Gualtiero e di Perticara' Vincenzo,

iscritte ai nn. 282 e 286 del registro ordinanze 1970 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;

5) ordinanza emessa il 23 luglio 1970 dal pretore di Pietrasanta

nel procedimento penale a carico di Lombardi Enzo, iscritta al n. 327

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;

6) ordinanze emesse il 16 giugno 1970 dal pretore di Roma e il 30

luglio 1970 dal pretore di Modena nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Cavicchioli Luigi e di Conte Salvatore,

iscritte ai nn. 337 e 342 del registro ordinanze 1970 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970;

7) ordinanza emessa il 15 ottobre 1970 dal pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Parco Ada e Saracco Cesare, iscritta al

n. 355 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970;

8) ordinanze emesse il 3 ottobre 1970 dal tribunale di Velletri e

il 1 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Atzeni Antonio, di Allegri Renzo ed altro e

di Caviglione Giacomo, iscritte ai nn. 360, 362 e 363 del registro

ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 329 del 30 dicembre 1970;

9) ordinanza emessa il 25 giugno 1970 dal pretore di Chieri nel

procedimento penale a carico di Mosso Anna, iscritta al n. 361 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;

10) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Pietrasanta

nel procedimento penale a carico di Guidoni Giovanni ed altri, iscritta

al n. 374 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971;

11) ordinanza emessa il 27 giugno 1970 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Sette Nicola, iscritta al n. 7 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971;

12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Malucelli Dario, iscritta al n. 44 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Greco Elena, Ergas Moris, Parco Ada,

Saracco Cesare, Mancini Giacomo - parte civile nel procedimento penale

a carico di Buttafava Vittorio ed altri - e società Pezziol - parte

civile nel procedimento penale a carico di Mosso Anna;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Renzo Provinciali, per Greco

Elena, l'avv. Augusto Addamiano, per Moris Ergas, l'avv. Luigi De Luca,

per la società Pezziol, ed i sostituti avvocati generali dello Stato

Franco Casamassima e Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale contro Ferrati Aldo e

Tollardo Bortolo, imputati di omissione di referto, compreso, tanto per

i riferimenti temporali quanto per quelli obiettivi e subiettivi,

nell'ambito di operatività dell'amnistia concessa col decreto

presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, il pretore di Chieri, con

ordinanza in data 26 maggio 1970, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto stesso e dell'art.

5 della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, in riferimento

agli artt. 3 e 79 della Costituzione.

Nel provvedimento egli osserva che, seppure l'art. 79 della

Costituzione esplicitamente legittima la decorrenza degli effetti

dell'amnistia da una data determinata dal legislatore e la conseguente

deroga al principio di eguaglianza, tale deroga sembra riguardare

soltanto le amnistie ricollegate a situazioni eccezionali (quali quelle

determinate dallo stato di guerra, da gravi conflitti sociali, da crisi

economiche, da calamità naturali) e non anche le amnistie

"celebrative" applicabili ad una generalità di reati. Di conseguenza,

con riferimento alle disposizioni impugnate, mentre deve ritenersi

legittima l'amnistia "particolare e sindacale" di cui all'art. 1,

appare invece incostituzionale l'amnistia "generale" di cui all'art. 5,

la quale determina una ingiustificata disparità di trattamento fra i

responsabili dei reati commessi prima o dopo il 6 aprile 1970.

Il vincolo della rilevanza impone al pretore di limitare la sua

denuncia all'art. 5 suddetto, ma egli esplicitamente invita la Corte

costituzionale ad estendere l'eventuale dichiarazione d'illegittimità

costituzionale alle altre norme della legge di delegazione e del

decreto presidenziale in tema di amnistia generale e di indulto, ai

sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Avanti la Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, che nel suo atto d'intervento ha concluso per

l'infondatezza della questione.

A sostegno del suo assunto l'Avvocatura sottolinea - richiamandosi

anche alla sentenza di questa Corte n. 171 del 1963 - come il fatto che

un reato sia stato commesso in un momento anziché in un altro è già

un elemento differenziale che può giustificare, ai fini del rispetto

dell'art. 3 della Costituzione, l'applicabilità all'uno e non

all'altro del provvedimento di clemenza.

L'interpretazione dell'art. 79, Cost., proposta dal pretore,

secondo la quale l'amnistia sarebbe riservata a circostanze eccezionali

con esclusione di ogni funzione meramente celebrativa, sarebbe inoltre

inaccettabile poiché si fonderebbe esclusivamente su valutazioni di

carattere politico sottratte a qualunque sindacato della Corte.

2. - Nel corso del procedimento penale per diffamazione a mezzo

della stampa contro Buttafava Vittorio e altri il tribunale di Milano,

con ordinanza 27 maggio 1970, dopo avere respinto l'eccezione di

incostituzionalità sollevata dal patrono della parte civile Greco,

dell'art. 5, lettera d, del d.P.R. n. 282 del 1970 per violazione

dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui discrimina i

querelanti per diffamazione a seconda che abbiano effettuato la

concessione della facoltà di prova prima o dopo l'intervento del

decreto di amnistia, nella considerazione che ogni concessione di

amnistia importa di necessità distinzioni di ordine temporale fra i

fatti che ne sono oggetto, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità dell'art. 596, primo comma, del codice penale, in

relazione all'art. 21 Cost., nonché del citato art. 5 per violazione

dell'art. 3, perché opera un'ingiustificata diversità di trattamento

secondo che vi sia stata o non la formale domanda del querelante, di

cui all'art. 596, n. 3, del codice penale. E dal momento che il

diritto di provare la verità dei fatti trova la sua base nella

garanzia costituzionale del diritto di cronaca e non nella richiesta

della parte offesa, osserva in ordine alla rilevanza della questione

sollevata, come tutte le imputazioni ad esso sottoposte riguardano

articoli giornalistici che potrebbero eventualmente ritenersi esercizio

del diritto di cronaca e che per alcuni di essi sia stata ab initio

concessa facoltà di prova, mentre per altri essa sia stata concessa

tardivamente.

Nel procedimento avanti la Corte costituzionale è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per

l'infondatezza della questione, e si sono costituiti il signor Moris

Ergas, col patrocinio degli avvocati Addamiano, Promontorio e Sarno, il

quale ha concluso per l'inammissibilità della questione e, in

subordine, per la sua infondatezza; ed altresì la signora Elena Greco

in De Lollis, col patrocinio degli avv. prof. Pisapia, Provinciali e

Vassalli, la quale ha concluso invece per l'incostituzionalità della

norma impugnata o in subordine, per la pronuncia di una sentenza

interpretativa di rigetto; ed infine l'on. Giacomo Mancini, col

patrocinio degli avvocati Gullo e Striano, il quale si è riservato di

dedurre oralmente.

Nell'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri si

ricorda innanzi tutto come la Corte di cassazione abbia affermato in

numerose pronunce il principio che il diritto di cronaca costituisce

espressione del fondamentale diritto dei cittadini alla libera

manifestazione del pensiero, per cui la cronaca giornalistica è sempre

lecita, e quindi causa di esclusione della punibilità ai sensi

dell'art. 51 del codice penale, alle sole condizioni che la notizia sia

vera o quanto meno seriamente accertata, che sussista un interesse

pubblico alla sua diffusione e che la cronaca sia mantenuta nei limiti

di continenza delle notizie pubblicate rispetto al tema della

pubblicazione. Perciò l'imputato di diffamazione a mezzo stampa può

sempre dimostrare la sussistenza di tali condizioni anche se il

querelante non abbia esplicitamente chiesto la prova della verità dei

fatti addebitatigli.

Sulla base di questa ormai consolidata interpretazione, la

questione di costituzionalità dell'art. 596 del codice penale, in

riferimento all'art. 21 Cost., risulta infondata, ed infondata appare

altresì la questione proposta nei confronti dell'art. 5, lett. d,

della legge di delegazione in riferimento all'art. 3 Cost., dal momento

che questa norma giustificatamente tutela l'interesse delle parti

offese a vedere accertata la falsità delle accuse loro rivolte.

La difesa del signor Moris Ergas invece, pur muovendo da analoghi

presupposti, perviene alla conclusione che la questione è

inammissibile per irrilevanza rispetto al giudizio a quo. Infatti,

soltanto ove gli imputati dichiarassero di aver agito nell'esercizio

del diritto di cronaca diverrebbe necessario stabilire se l'art. 596

del codice penale sia o meno incostituzionale, mentre l'ordinanza del

tribunale prospetta tale ipotesi come solo eventuale. D'altronde, ove

in definitiva gli imputati risultassero in grado di reclamare

l'applicazione dell'esimente, tutti potrebbero provare la verità dei

fatti e la questione di costituzionalità sarebbe anche in questo caso

irrilevante.

La difesa della signora Elena Greco motiva invece le suindicate

conclusioni sottolineando come siano insostenibili tanto il sistema di

rimettere alla volontà del querelante l'exceptio veritatis anche nei

casi in cui dalla prova della verità discenda l'affermazione

dell'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito, quanto il

sistema di interdire con un decreto di amnistia la concessione di tale

prova liberatoria concedendola o vietandola a seconda dei momenti

temporali in cui sia effettuata, che pure in via generale sono tutti

validi a fondare l'esercizio del diritto relativo, dando così luogo a

grave e ingiustificata discriminazione.

Ricordato che l'affermazione del diritto di cronaca quale esimente

del reato di diffamazione a mezzo stampa non è cosi pacifica in

dottrina ed in giurisprudenza come dedotto ex adverso, la difesa della

Greco chiede in primo luogo che la Corte con sentenza interpretativa di

rigetto avalli l'orientamento della Cassazione nel senso di ritenere

inclusa nell'art. 596 una ulteriore espressa ipotesi di prova

liberatoria, o ne dichiari la parziale illegittimità in quanto non

concede tale prova pel caso di esercizio del diritto di cronaca. Chiede

inoltre che si dichiari fondata la questione dell'art. 5, lett. d,

della legge n. 282, per la preclusione che oppone alla non

applicabilità dell'amnistia quando la facoltà di prova sia concessa

dopo l'emanazione della legge citata, dato che l'esercizio della

facoltà stessa nasce da una norma costituzionale. Queste

argomentazioni sono ulteriormente svolte nella memoria 1 giugno 1971,

nella quale si mette in rilievo come il decreto d'amnistia

tassativamente fa salve solo le ipotesi del terzo comma dell'art. 596

c.p. e quindi, per effetto dell'art. 152 dello stesso codice, preclude

che si tenga conto della situazione dell'imputato pel quale non ricorre

nessuna di dette ipotesi, e ciò in contrasto con il diritto della

libertà di stampa e con il principio di eguaglianza, nella misura in

cui istituisce una disparità di trattamento tra imputati ai quali la

persona offesa conceda ed imputati ai quali la persona offesa non

conceda la facoltà di prova liberatoria.

Quanto alla rilevanza osserva che l'invocazione del diritto di

cronaca non corrisponde ad un'eventualità, dato che vi è certezza

della sua validità per quanto riguarda i giornalisti incriminati e

ciò è sufficiente per poter richiedere una pronuncia di merito sulla

questione, tanto più tenendo presente che, come risulta

dall'ordinanza, in tutti i procedimenti e da tutte le persone offese è

stata concessa la facoltà di prova. Insiste nelle conclusioni già

prese.

3. - Diversa è la questione sollevata dal pretore di Padova con

l'ordinanza in data 29 luglio 1970 nel corso del procedimento penale

contro Mengato Paolo, la quale impugna gli artt. 592 e 152, capoverso,

codice di procedura penale, "nella parte in cui impediscono, in

costanza di amnistia, al giudice, di assumere prove che rendano

evidente l'insussistenza del fatto e la non commissione del medesimo da

parte dell'imputato e di prosciogliere con la formula prescritta a

seguito del convincimento scaturito dalle prove posteriori al

provvedimento di clemenza, perché in presunto contrasto con gli artt.

3 e 24 della Costituzione".

In questo giudizio il difensore dell'imputato aveva proposto delle

prove a discarico che, a suo avviso, avrebbero potuto portare al

proscioglimento per insussistenza del fatto o almeno per mancata

partecipazione dell'imputato al fatto medesimo ed aveva chiesto che,

sulla base di una interpretazione liberale degli artt. 592 e 152,

secondo comma, del codice di procedura penale, si provvedesse

all'assunzione di tali prove, sollevando, per l'opposta eventualità,

questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il pretore ha ritenuto di non poter adottare l'interpretazione

richiesta ed ha sollevato la suddetta questione di legittimità

costituzionale.

Nessuno si è costituito, né è intervenuto in questo giudizio.

4. - L'ordinanza 26 giugno 1970, pronunciata dal tribunale di

Milano nel corso del procedimento penale contro Bizzi Ives e Caviglione

Giacomino, si richiama esplicitamente a quella dello stesso tribunale

precedentemente ricordata. Nella motivazione si precisa che con essa

"non si è inteso impugnare l'art. 596, n. 3, del codice penale, il

quale mantiene una sua indubbia operatività nelle materie estranee al

diritto di cronaca, bensì il richiamo allo stesso nel d.P.R. citato,

nella misura in cui ponga una discriminazione fra casi identici di

fronte al diritto di cronaca, secondo sia stata o meno proposta dal

querelante una formale domanda, che in quest'ambito sarebbe priva di

significato pratico e giuridico, avendo riguardo a una facoltà di

prova spettante comunque in base all'art. 21 della Costituzione".

Nel giudizio avanti la Corte costituzionale è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha svolto

argomentazioni identiche a quelle viste a proposito dell'altra

ordinanza.

5. - L'ordinanza in data 25 giugno 1970 del tribunale di Milano,

pronunciata nel corso del procedimento penale a carico del direttore

della "Gazzetta dello Sport", Gualtiero Zanetti, propone invece una

questione diversa da quelle sollevate con le altre ordinanze dello

stesso tribunale e sostanzialmente identica a quella introdotta dal

pretore di Padova col provvedimento sopra ricordato, anche se

formalmente l'impugnazione viene qui riferita agli artt. 591 e 592,

codice di procedura penale, e come norma di raffronto viene indicato il

solo art. 24 della Costituzione.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione

affermando che l'amnistia propria costituisce una rinuncia dello Stato

alla pretesa punitiva ed ha natura di abolitio criminis che opera sul

fatto-reato sin dal momento della sua emanazione. Verificatesi le

condizioni di operatività dell'amnistia, si estingue la rilevanza

penale del fatto e quindi non vi è più luogo a parlare di diritto di

difesa, essendo questo concepibile solo in correlazione ad una pretesa

punitiva dello Stato che in questo caso più non sussiste.

Il divieto di ulteriori indagini discende pertanto dalla natura

stessa dell'istituto dell'amnistia e non può perciò violare le norme

della Costituzione che tale istituto ha recepito.

6. - Diversa dalle precedenti è anche la questione, sollevata dal

pretore di Civitanova Marche nel corso del procedimento penale contro

Perticara' Vincenzo, con l'ordinanza in data 27 maggio 1970. In essa si

impugnano "l'art. 151 del codice penale e la legge 21 maggio 1970, n.

282, e conseguente decreto del Presidente della Repubblica, nella parte

in cui privano l'imputato del potere di ricusare o di rifiutare

l'applicazione dell'amnistia propria, in relazione agli artt. 24, commi

primo e secondo, e 3 della Costituzione repubblicana".

Nella motivazione di questo provvedimento si segnala come

l'applicazione automatica del beneficio dell'amnistia determini una

situazione pregiudizievole per l'imputato perché lascia sussistere il

dubbio circa l'avvenuta commissione del reato e circa la colpevolezza

di lui, con conseguenze sul piano morale e giuridico (tra cui

l'impossibilità di ripetere dal querelante le spese del giudizio), che

si traduce in una violazione del diritto di difesa, inteso, non già

nel senso meramente formale di garanzia dell'assistenza di un

difensore, ma anche come diritto di ottenere una sentenza che

riconosca, se del caso, la propria innocenza. Il pretore sottolinea

quindi la disparità di trattamento che deriva dalla irrinunciabilità

dell'amnistia del 1970 rispetto ad altre precedenti, in relazione alle

quali la rinuncia era stata ammessa, e rispetto alla remissione della

querela che è operante soltanto se accettata dall'imputato.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione.

Ricordate le sentenze di questa Corte n. 171 del 1963 e n. 52 del 1968,

l'Avvocatura osserva che l'art. 151, codice penale, ha carattere

assolutamente generale e sembra perciò fuori causa, mentre le norme

del decreto di amnistia non sono incostituzionali perché la previsione

costituzionale di questo istituto consente al legislatore di renderla,

a sua discrezione, rinunciabile o meno.

7. - La questione proposta dal pretore di Pietrasanta con

l'ordinanza 23 luglio 1970, pronunciata nel corso del procedimento

penale contro Lombardi Enzo, concerne esclusivamente la determinazione

del limite finale del periodo di tempo cui l'amnistia deve essere

applicata, fissato dall'art. 11 della legge n. 282 e del decreto

presidenziale n. 283, del 6 aprile 1970, nonostante che una proposta di

legge d'iniziativa parlamentare per la concessione di amnistia fosse

stata presentata il 3 febbraio 1970.

A conclusione di una dettagliata analisi delle due proposte di

legge e dei relativi lavori parlamentari, dalla quale trae il

convincimento che esse, seppur non identiche, erano quanto meno

analoghe, il pretore denuncia, in riferimento all'art. 79, secondo

comma, della Costituzione, l'art. 11 suddetto nella parte in cui

estende gli effetti dell'amnistia ai reati commessi successivamente al

3 febbraio 1970.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto avanti la

Corte costituzionale, ha concluso per l'infondatezza della questione

assumendo che l'eventuale coincidenza letterale dei due testi non può

valere come prova dell'avvenuta confluenza della proposta d'iniziativa

parlamentare depositata il 3 febbraio 1970 nel disegno di legge

presentato il 5 maggio successivo, dato che quest'ultimo aveva una

portata molto più ampia della prima.

Inoltre l'Avvocatura osserva che il termine del 6 aprile 1970

riguarda in pratica solo i reati comuni (quelli cioè cui si riferisce

la parte innovativa del disegno di legge governativo), poiché la

previsione dei reati sindacali, ecc. concerne i fatti dell'"autunno

caldo" che si erano già esauriti ben prima del 3 febbraio 1970.

8. - Simile a quella proposta con l'ordinanza del pretore di Padova

sopra ricordata è la prima delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza 16 giugno

1970, pronunziata nel corso del procedimento penale a carico di

Cavicchioli Luigi. Richiamandosi, tra l'altro, alla motivazione della

sentenza n. 171 del 1963 della Corte costituzionale, questo giudice

impugna infatti gli artt. 152, capoverso, e 592, capoverso, del codice

di procedura penale, nelle parti in cui precludono al giudice

l'acquisizione di nuove prove, ai fini del proscioglimento nel merito

dell'imputato di un reato estinto per amnistia, in riferimento all'art.

24, capoverso, Cost.

In via subordinata a tale questione - dopo avere dichiarato

manifestamente infondata l'altra relativa al preteso contrasto tra

l'art. 592 del codice di procedura penale e l'art. 27, capoverso, della

Costituzione - il pretore impugna altresì, in riferimento allo stesso

precetto costituzionale, il decreto presidenziale n. 283, nella parte

in cui non prevede la rinuncia all'amnistia da parte dell'imputato (con

impostazione analoga a quella della ricordata ordinanza del pretore di

Civitanova Marche). Richiamata la sentenza di questa Corte n. 52 del

1968, il pretore discute intorno alla natura della rinuncia e conclude

che, in attuazione del diritto di difesa inteso in senso ampio, una

volta iniziata l'azione penale è doveroso lasciare al prevenuto la

possibilità di ottenere un accertamento completo della propria

innocenza (come del resto è previsto per il caso di remissione della

querela, la cui operatività è subordinata all'accettazione

dell'imputato).

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata infondata

sulla base di argomentazioni simili a quelle viste in relazione

all'ordinanza del pretore di Civitanova Marche.

9. - Aspetti comuni rispetto al provvedimento del pretore di Chieri

ricordato al principio presenta invece l'ordinanza 30 luglio 1970 con

la quale il pretore di Modena ha denunciato l'art. 5 del decreto

presidenziale n. 283, concernente l'amnistia "generale",

differenziandosene tuttavia per il fatto di indicare come norme di

raffronto, anziché gli artt. 3 e 79, gli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Secondo il pretore di Modena, la funzione rieducativa della pena,

postulata dall'art. 27 Cost., dovrebbe potersi esplicare senza trovare

ostacoli in istituti quali l'amnistia e l'indulto che appaiono, anche

al comune sentire, gravemente iniqui nella latitudine amplissima di

operatività loro conferita dal legislatore ordinario. Di conseguenza

il principio desumibile dall'art. 27 dovrebbe indurre a circoscrivere i

concetti di amnistia e di indulto, rimasti imprecisati nell'articolo 79

Cost., nel senso di renderli applicabili soltanto ad ipotesi

particolari come, ad esempio, quella prevista dall'art. 1 del decreto

presidenziale n. 283, mentre varrebbe a rendere illegittime

applicazioni più ampie ed indeterminate come quella prevista appunto

dall'art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto anche in

questo giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione

ripetendo che l'amnistia rappresenta un istituto previsto dalla

Costituzione ed osservando che l'art. 27, terzo comma, Cost., è a

questo proposito inconferente.

10. - Nel corso del procedimento penale contro Parco Ada ed altri,

il pretore di Napoli ha sollevato d'ufficio con ordinanza 15 ottobre

1970 questione in confronto dell'art. 152 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede, in presenza di causa estintiva

del reato quale l'amnistia, il proscioglimento nel merito, con la

formula "non punibile perché il fatto non costituisce reato", quando

già esistono prove che rendono evidente tale causa di proscioglimento,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 17, secondo comma, della

Costituzione".

Tale questione si differenzia da quelle proposte dalle ordinanze

del pretore di Padova, del tribunale di Milano (25 giugno 1970) e del

pretore di Roma (16 giugno 1970), in quanto non riguarda il divieto di

ulteriore istruttoria, ma il divieto di immediato proscioglimento con

la formula "perché il fatto non costituisce reato" in caso di

intervenuta amnistia.

Ricordato come l'art. 152, capoverso, richiamato dall'articolo 592,

codice di procedura penale, preveda l'obbligo di prosciogliere nel

merito, anche in presenza di amnistia, quando già esistono prove le

quali rendano evidente che "il fatto non sussiste", che "l'imputato non

lo ha commesso" o che "il fatto non è preveduto dalla legge come

reato", e come la dottrina distingua quest'ultima formula da quella

"perché il fatto non costituisce reato", usata in altri articoli del

codice, il pretore ravvisa nella diversità di trattamento che ne

consegue elementi d'irrazionalità tali da determinare una violazione

del principio di eguaglianza.

In questo giudizio si sono costituite le parti private Saracco

Cesare e Parco Ada, col patrocinio dell'avv. prof. Claudio Dal Piaz, le

quali hanno chiesto, in tesi, che la questione sia dichiarata

infondata, sul presupposto che l'art. 152 del codice di procedura

penale consente di prosciogliere anche nell'ipotesi di non punibilità

perché il fatto non costituisce reato, ritenuta equivalente a quella

secondo cui il fatto non è preveduto dalla legge come reato, e, in

ipotesi, che la questione sia riconosciuta fondata ove non si ammetta

l'equivalenza delle suddette formule.

Tali conclusioni sono state quindi succintamente svolte nella

memoria in data 1 giugno 1971.

11. - Diversa da tutte le precedenti è anche l'ordinanza

pronunciata il 3 ottobre 1970 dal tribunale di Velletri nel corso del

procedimento penale contro Atzeni Antonio, la quale, mediante un

argomentazione opposta a quella che sta alla base dei provvedimenti dei

pretori di Chieri e di Modena precedentemente esaminati, perviene a

denunciare, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 della

Costituzione, l'art. 1 della legge n. 282 e del d.P.R. n. 283, in

quanto rispettivamente delegano a concedere e concedono un'amnistia

"particolare" anziché "generale".

Anche di questa questione il Presidente del Consiglio dei ministri,

intervenuto in causa, chiede sia dichiarata l'infondatezza riaffermando

l'esistenza di un ampio ed insindacabile potere discrezionale del

legislatore nella determinazione dell'ambito dei provvedimenti di

clemenza.

12. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

pretore di Chieri con l'ordinanza in data 25 giugno 1970 nel corso del

procedimento penale contro Mosso Anna concerne, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, l'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. n. 283, che

esclude dall'ambito di applicazione dell'amnistia il reato di cui

all'art. 515 del codice penale (frode in commercio), fuori del caso in

cui sia riscontrabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 (speciale

tenuità del danno). Il pretore osserva che, poiché rientra invece

nell'amnistia il più grave reato di truffa (art. 640, codice penale),

l'imputata avrebbe potuto beneficiare del provvedimento soltanto

qualora avesse posto in essere una condotta ben più antisociale di

quella da lei realizzata; e poiché tale conclusione gli appare affatto

illogica ed iniqua, e d'altronde non superabile se non mediante la

declaratoria d'illegittimità costituzionale, denuncia appunto l'art. 5

suddetto per violazione del principio di eguaglianza.

In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri e si è costituita la parte civile s.p.a. Pezziol, col

patrocinio dell'avv. Luigi De Luca.

L'Avvocatura generale dello Stato solleva innanzitutto dubbi

intorno alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo,

osservando che essa non concerne una norma che il pretore di Chieri

debba applicare. Dato infatti che l'art. 5, penultimo comma, del

decreto presidenziale esclude il reato di frode in commercio

dall'amnistia, il pretore doveva definire il procedimento applicando

l'art. 515 del codice penale, e non anche le norme sull'amnistia che

erano nella specie inoperanti.

Nel merito per l'Avvocatura la questione è infondata sussistendo

elementi strutturali che differenziano il reato di frode in commercio

da quello di truffa, a cominciare dall'esistenza di un valido accordo

delle parti, non carpito, come nella truffa, mediante artifici o

raggiri. Avendo essi diversa obbiettività non è possibile, altro che

sul piano della politica legislativa, procedere al raffronto del

trattamento che essi ricevono da parte del legislatore, sia in sede di

determinazione della pena, sia in sede di applicazione del

provvedimento di clemenza.

Anche la società Pezziol conclude per l'infondatezza della

questione, ravvisando nella denuncia d'incostituzionalità in esame una

inammissibile censura all'uso del potere discrezionale del Parlamento e

negando che l'esclusione dall'amnistia di alcuni reati più o meno

gravi di altri cui essa è dichiarata applicabile possa ricondursi ad

una violazione del principio di eguaglianza.

13. - Le due ordinanze identiche pronunciate il 1 giugno 1970 dal

tribunale di Milano nel corso dei procedimenti penali contro Allegri

Renzo e Caviglione Giacomo propongono la stessa questione sollevata con

gli altri provvedimenti dello stesso organo giudiziario in data 27

maggio e 26 giugno 1970 precedentemente ricordati, con la sola

differenza che esse indicano come norma violata da tutte le

disposizioni impugnate anche in quelle altre sedi il solo art. 3, primo

comma, della Costituzione.

Nessuno si è costituito, né è intervenuto in questi giudizi.

14. - La stessa questione proposta con le ordinanze del pretore di

Padova, del tribunale di Milano (25 giugno 1970) e del pretore di Roma

(16 giugno 1970) è stata sollevata, con amplissima motivazione, anche

con l'ordinanza pronunciata il 30 ottobre 1970 dal pretore di

Pietrasanta nel corso del procedimento penale contro Guidoni Giovanni

ed altri.

In essa il pretore si sofferma particolarmente a segnalare il

rapporto che sussiste fra l'esercizio del diritto di difesa nel

processo penale ed in altre sedi per dedurne che, poiché la difesa in

ordine al fatto-reato avviene nel modo più efficace nel processo

penale, la tutela del diritto di difesa implica altresì la tutela

dell'interesse dell'imputato a veder riconosciuta la propria innocenza,

anche a prescindere dalla concreta applicabilità di una sanzione.

Tale conclusione trova fondamento nel diritto positivo dal momento

che questo riconosce in vari casi all'imputato il potere di impugnare

sentenze di proscioglimento, condiziona alla sua accettazione

l'operatività della remissione di querela ed impone al giudice, a

determinate condizioni, di preferire il proscioglimento nel merito a

quello per estinzione del reato.

In questo ordine di idee, la regola che vieta al giudice, in

presenza di amnistia, ogni ulteriore attività istruttoria risulta

chiaramente in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e

poiché, d'altronde, non rappresenta una conseguenza necessaria della

concessione dell'amnistia, sembra equo che debba cadere di fronte alla

tutela costituzionale che a quel diritto è stata riconosciuta

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Conseguenza questa che è confermata dall'esame della norma che, in

apparente deroga a tale disciplina, prescrive l'interrogatorio

dell'imputato o comunque la contestazione del reato come condizione del

proscioglimento per amnistia. Non si vede infatti come l'imputato possa

avvalersi dell'opportunità di difendersi che in questo modo gli sembra

offerta, se il giudice non può poi controllare mediante ulteriori atti

istruttori le sue affermazioni difensive.

Nell'ulteriore svolgimento della motivazione il pretore di

Pietrasanta si sofferma ad analizzare tutta una serie di ingiustificate

disparità di trattamento che derivano dalla disposizione che vieta al

giudice di iniziare o proseguire l'istruttoria dopo l'avvento

dell'amnistia. Tali elementi d'incostituzionalità, a suo giudizio, non

sarebbero stati del tutto eliminati neppure se il decreto di amnistia

avesse previsto la possibilità per l'imputato di rinunciare al

beneficio, poiché ciò avrebbe portato ad una ulteriore ingiustificata

discriminazione tra coloro che per effetto di particolari vicende

processuali si fossero trovati già in condizione di poter dimostrare

con sicurezza la propria innocenza e coloro che, in ipotesi egualmente

innocenti, non fruissero però di un'analoga situazione probatoria. Ma,

a parte tale aspetto, la previsione della possibilità di rinuncia

all'amnistia avrebbe sufficientemente riequilibrato il sistema

processuale, salvaguardando in pratica in modo abbastanza adeguato il

diritto di difesa; poiché tuttavia ciò non si è verificato, solo una

sentenza della Corte può attualmente porre rimedio alla rilevata

illegittimità.

Nemmeno in questo giudizio vi è stato intervento o costituzione di

parti.

15. - L'ordinanza pronunciata dal pretore di Torino il 27 giugno

1970 nel corso del procedimento penale contro Sette Nicola è in tutto

e per tutto corrispondente a quella del pretore di Chieri in data 25

giugno 1970. Corrispondente è altresì il tenore dell'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

16. - L'ordinanza pronunciata dal pretore di Roma il 29 ottobre

1970 nel corso del procedimento penale contro Malucelli Dario propone

infine una questione sostanzialmente analoga a quella sollevata dal

pretore di Padova, dal tribunale di Milano (25 giugno 1970), dal

pretore di Roma (16 giugno 1970) e dal pretore di Pietrasanta (30

ottobre 1970).

Nessuno è intervenuto, né si è costituito nel relativo giudizio. Considerato in diritto :

1. - Le diciassette ordinanze riguardano tutte, pur con diversità

di prospettazioni e di conclusioni, l'istituto dell'amnistia, sicché

si rende opportuna la loro riunione e la decisione con unica sentenza.

2. - All'esame delle questioni dovrà procedersi secondo un ordine

che conduce a dare la precedenza a quelle le quali investono l'amnistia

nel suo fondamento e riguardano il suo più generale ambito di

applicazione. Sotto questo riguardo vengono prima in considerazione le

ordinanze dei pretori di Chieri del 26 maggio 1970 e di Modena del 30

luglio successivo, le quali denunciano l'art. 5 del d.P.R. 22 maggio

1970, n. 283, per violazione degli artt. 3 e 79 e la seconda di esse,

anche dell'art. 27 della Costituzione. Muovendo dal rilievo della

sussistenza di una gerarchia fra norme e norme della stessa

Costituzione, si sostiene la necessità di interpretare l'art. 79 in

modo da armonizzarne l'applicazione con il rispetto del supremo

principio di eguaglianza: il che si otterrebbe quando all'amnistia si

faccia luogo solo in confronto a reati commessi in situazioni

eccezionali e limitate nel tempo, ed essa sopravvenga dopo la loro

cessazione, poiché, in tali ipotesi, verrebbe a porsi in contrasto con

il detto principio la persecuzione penale di fatti che ormai la

coscienza comune ritiene non più sanzionabili. Mentre al contrario,

tale contrasto presenterebbero le amnistie c.d. "celebrative" relative

a situazioni sempre aperte nel tempo. Infatti rispetto a queste il

trattamento differenziato di reati, per il solo fatto che siano stati

compiuti prima o dopo un certo termine, appare del tutto arbitrario, ed

altresì lesivo dell'altro principio costituzionale che attribuisce

alla pena una funzione rieducativa della personalità del colpevole.

Funzione alla quale (nei casi in cui la particolarità delle

circostanze faccia apparire incongrua la espiazione effettiva della

pena o la sua perduranza per l'intero periodo stabilito nelle sentenze

di condanna) ben più opportunamente dell'amnistia si adeguano altri

istituti, come per esempio il perdono giudiziale o la grazia.

I rilievi riferiti, che del resto rispecchiano quelli

autorevolmente formulati anche in Parlamento in sede di discussione del

provvedimento in esame, appaiono degni di attenta considerazione,

riuscendo di indubbia fondatezza la premessa da cui si fanno derivare

della sussistenza (del resto valevole per ogni corpo di disposizioni

coordinate in sistema) di un ordine che conduce a conferire preminenza

ad alcune di esse rispetto ad altre.

L'esigenza prospettata di contenere l'esercizio del potere di

amnistia nei limiti più ristretti, così da armonizzarlo con la

concezione personalista cui si ispirava la nuova Costituzione fu bene

presente nei costituenti che, nel prevederne la possibilità

(nonostante che autorevoli opposizioni, in accordo con una antica e

diffusa opinione, attribuissero all'istituto carattere di mero "relitto

storico"), ne riaffermarono in modo esplicito il carattere del tutto

eccezionale così da farla ritenere validamente consentita solo nel

caso della sopravvenienza di circostanze siffatte da condurre a

considerare i reati precedentemente commessi, in quanto legati ad un

momento storico ormai superato, non più offensivi della coscienza

sociale. Appunto in corrispondenza a tale orientamento, si formulò

espressa condanna della anteriore prassi caratterizzata da una

eccessiva frequenza delle concessioni di amnistia.

Pur tenendo presenti le precedenti considerazioni, e pur constatato

che i nobili propositi del costituente non hanno trovato attuazione,

sicché i provvedimenti di clemenza dopo il 1946 si sono moltiplicati

con un ritmo assai superiore a quello dell'antecedente regime, tuttavia

la Corte ritiene che una indagine volta a sindacare l'ampiezza dell'uso

fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia eccederebbe

i limiti entro cui deve rimanere racchiuso il sindacato della mera

legittimità della legge ad essa assegnato. Infatti tale sindacato non

potrebbe altrimenti effettuarsi se non con il ricorso ad accertamenti

assai più penetranti di quelli consentiti, da riferire sia alla

entità dei reati considerati degni di oblio, sia alle valutazioni di

opportunità in ordine alla situazione politica ritenuta tale da

consigliare il ricorso alla amnistia, nonché alla individuazione del

momento da cui debba farsi validamente decorrere.

3. - Una riprova della difficoltà ora prospettata può venire

desunta dall'esame dell'altra ordinanza del tribunale di Velletri del 3

ottobre 1970, che, muovendo da un punto di vista opposto a quello

assunto dalle altre prima richiamate, rinviene una lesione del

principio di eguaglianza (ed altresì di quelli proclamati negli artt.

1, 4, 35, 39 e 42 Cost.) nella amnistia "particolare", concessa con

l'art. 1 del decreto presidenziale citato, lesione che si realizzerebbe

non solo nei confronti degli imputati, ma altresì delle persone offese

e dei beni danneggiati, facendo venir meno le garanzie costituzionali

previste, senza discriminazioni, per alcune di queste, quali quelle che

hanno recato offesa alla libertà del lavoro, alla proprietà privata,

ecc. Chiaro appare dai rilievi così prospettati come, anche se si

potesse in ipotesi consentire nella opinione enunciata secondo cui

ammissibili siano solo le amnistie celebrative, non si sfuggirebbe alla

necessità di apprezzamenti che trascendono il campo della legittimità

per sconfinare nell'altro diverso dell'opportunità.

Sicché la Corte, pur formulando voti per un più cauto e meno

frequente esercizio della potestà conferita dall'art. 79, deve

dichiarare non fondate le questioni finora esaminate.

4. - A non diversa conclusione deve giungersi anche in ordine alla

questione prospettata con le ordinanze del pretore di Chieri del 25

giugno 1970 e di quello di Torino del 27 stesso mese, le quali

denunciano l'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. n. 283 perché,

consentendo l'amnistia per il reato di truffa ed escludendola invece

per quello meno grave di frode in commercio (quando non ricorra

l'attenuante dell'art. 62 n. 4), sarebbe incorsa in violazione

dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Mentre è da respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato poiché, contrariamente a quanto da questa

ritenuto, il dubbio sollevato sulla costituzionalità dell'esclusione

dell'amnistia pel caso del reato oggetto del giudizio, desunto dal

confronto con il trattamento usato per altro reato più gravemente

sanzionato, rendeva la questione indubbiamente rilevante, deve

ritenersi infondata la censura prospettata. Infatti la scelta del

criterio di discriminazione fra reati amnistiabili o non, non è

necessariamente legata all'entità della pena edittale prevista

rispettivamente per gli uni e per gli altri, ma può farsi discendere

da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la maggiore

diffusione di alcuni in un certo momento e il conseguente maggiore

allarme sociale, tale da sconsigliare per essi l'adozione di un atto di

clemenza. Una irrazionalità potrebbe, se mai, prospettarsi, sotto il

rispetto messo in rilievo, quando la differente disciplina riguardasse

reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere: ciò che non si

verifica nella specie dato che la frode in commercio rientra fra i

delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, mentre

la truffa appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio;

riguardano cioè interessi suscettibili di diversa valutazione

politico-sociale, e quindi di differente trattamento ai fini

dell'amnistia.

5. - Ad un diverso ordine di problemi è rivolta l'ordinanza del

pretore di Pietrasanta del 23 luglio 1970 riguardante il dubbio di

costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 282 e del pedissequo art.

11 del d.P.R. n. 283, per violazione dell'art. 79, secondo comma, della

Costituzione. Ciò nella considerazione secondo cui, se è vero che la

proposta di delegazione approvata dal Parlamento reca la data del 5

maggio 1970, sicché di fronte ad essa non appare criticabile il

termine del 6 aprile da cui si è fatto decorrere il beneficio, è vero

altresì che una precedente proposta di iniziativa parlamentare, di

analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di

agitazioni popolari, era stata presentata fin dal 3 febbraio

precedente, sicché il prolungamento del termine oltre tale data può

avere agito come vero e proprio incentivo a delinquere, in contrasto

con la ratio ispiratrice del secondo comma dell'art. 79.

La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, una

volta con la sentenza n. 171 del 1963, ed un'altra con la n. 51 del

1968. Con la prima venne ritenuto che, pur essendo buona parte dei

reati allora amnistiati già previsti da proposte presentate

anteriormente, tuttavia tali proposte erano da considerare irrilevanti,

non essendo state né riunite al disegno governativo per procedere ad

un loro esame unitario né in alcun modo considerate, e non mai poste

in discussione. Sostanzialmente conforme è la seconda che, pur notate

le differenze fra le disposizioni delle prime proposte rispetto a

quella poi approvata, fonda la statuizione di rigetto sulla

constatazione della mancata presa in considerazione delle proposte

anteriori, che pertanto restarono completamente fuori dall'iter

dell'approvazione della legge.

Tale orientamento dev'essere confermato anche in presenza della

fattispecie in esame, data la sua somiglianza con quelle che furono

oggetto delle precedenti decisioni. Risulta infatti che la proposta di

iniziativa parlamentare del 3 febbraio (che rendeva efficace l'amnistia

particolare prevista per i reati commessi fino al 31 dicembre 1969) non

venne sottoposta a discussione ed anzi fu ritirata dai proponenti il 16

maggio successivo, sicché è rimasta del tutto estranea al

procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Il secondo

comma dell'art. 79, modificando, per quanto riguarda il termine, l'art.

151, terzo comma, cod. pen., ha fatto riferimento alla "proposta" di

delegazione, termine con il quale si è inteso designare quella fra le

varie possibili iniziative da cui è direttamente derivato l'atto di

clemenza.

Non può ritenersi con l'ordinanza di rinvio che l'esistenza di

tale proposta, identica alla parte del progetto governativo relativa

all'amnistia particolare, si sia potuta risolvere in "incentivo a

delinquere", dato il termine del 31 dicembre con essa stabilito,

termine conservato poi dal progetto governativo che aggiungeva alla

prima un'amnistia generale, mentre il prolungamento al 6 aprile avvenne

per opera della commissione deliberante, che, applicando anch'essa

esattamente il precetto del secondo comma dell'art. 79, rese efficace

il provvedimento limitatamente ai reati commessi prima del 6 aprile,

data nella quale il Governo aveva, per la prima volta, manifestato

l'intenzione di estenderne la portata.

6. - Altre ordinanze denunciano disposizioni diverse da quelle

concessive dell'amnistia del 1970, o da sole o in unione a queste

ultime. Il pretore di Napoli ha, in data 15 ottobre 1970, sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del

codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3, primo comma,

e 27, secondo comma, Cost., nella considerazione che, limitando esso la

possibilità della non applicazione dell'amnistia per statuire invece

l'assoluzione in merito solo ai tre casi ivi considerati, esclude che

lo stesso trattamento il giudice possa applicare nell'ipotesi, pur del

tutto analoga, dell'esistenza di prove così evidenti da far ritenere

che il "fatto non costituisce reato".

La censura apparirebbe certamente fondata ove le ipotesi previste

dal citato art. 152 dovessero ritenersi rigidamente tassative, il che

è escluso dalla giurisprudenza e da larga parte della più autorevole

dottrina. In realtà alla formula, ivi considerata, della non

previsione da parte della legge di un fatto come reato si deve

attribuire un significato generico, comprensivo non solo delle ipotesi

del difetto di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto

imputato, ma anche di quelle di mancanza delle condizioni di

imputabilità o di punibilità, rispetto a cui il fatto, pur se

astrattamente previsto dalla legge penale, risulta giuridicamente

irrilevante al fine dell'applicabilità di questa, e quindi del tutto

equivalente all'altra.

Conducono a far adottare tale interpretazione motivi desunti dalla

ratio dell'art. 152, capov., che è quella di evitare, di fronte

all'evidenza delle prove, l'adozione della formula di proscioglimento

per cause di estinzione del reato, che presuppone o può far

presupporre l'esistenza, o per lo meno l'astratta possibilità, di

fatti in sé suscettibili di sanzione penale. E sarebbe assurdo far

valere siffatta esigenza solo in confronto di alcune delle ipotesi

prospettate e non di altre delle quali non può contestarsi

l'equivalenza.

Ad avviso contrario si potrebbe pervenire solo se il linguaggio

legislativo in materia presentasse carattere di univocità, il che non

avviene, come risulta dal confronto che si faccia, da una parte, fra le

dizioni degli artt. 1 e 2 del codice penale, e dall'altra quella

dell'art. 152 del codice di procedura penale e delle altre degli artt.

378 e 479 dello stesso codice, nei quali ultimi non appare la dizione

"fatto che la legge non prevede come reato", ed invece ne è adoperata

una diversa: "persona non punibile perché il fatto non costituisce

reato".

Quanto si è detto, se porta ad escludere ogni rilievo alla

differenziazione fra le due formule considerate, al fine della

sussistenza dell'obbligo del giudice di pronunciare il proscioglimento

in merito, in luogo di quello fondato sulla causa di estinzione, non

incide invece sull'altro aspetto attinente alla gerarchia delle formule

medesime: gerarchia da determinare in considerazione dell'interesse

dell'imputato a venire assolto con l'impiego di quella fra esse che

risulti produttiva degli effetti per lui meno pregiudizievoli, e che

conduce, com'è ovvio, a dare la preminenza alla non previsione del

fatto quale reato.

In conclusione l'interpretazione da assumere dell'art. 152 del

codice di procedura penale conduce a far ritenere infondata l'eccezione

sollevata in ordine ad essa.

7. - Con quattro ordinanze in data 27 maggio, 1 e 26 giugno 1970 il

tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, sia dell'art. 596, primo comma, c.p., in relazione

all'art. 21 Cost., nella parte in cui escluderebbe la rilevanza e la

prova della verità del fatto diffamatorio attribuito alla persona

offesa, nel caso che la pubblicità data al fatto stesso costituisca

esercizio del diritto di cronaca, e sia conseguentemente dell'art. 5

del d.P.R. n. 283, che, mentre comprende nell'amnistia i delitti di

diffamazione a mezzo della stampa, esclude solo le ipotesi previste dal

terzo comma dell'art. 596 nn. 1, 2 e 3 del codice penale. Il che

contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., perché si opererebbe

una diversità di trattamento secondo che il querelante per

diffamazione abbia o no concesso formalmente la facoltà di provare il

fatto attribuito; diversità difettante di ogni ragionevole fondamento

quando si tratti di esercizio della libertà di cronaca, poiché in

ordine ad essa l'interesse del querelante alla tutela dell'"onore

reale" conduce ad escludere che l'omissione della concessione formale

di prova sia da interpretare quale rinunzia alla tutela stessa.

La difesa di una delle parti private ha opposto un'eccezione di

inammissibilità per difetto di rilevanza, nella considerazione che il

tribunale ha ammesso tale rilevanza in quanto ha ritenuto che le

imputazioni di cui alla causa potrebbero "eventualmente" ritenersi

esercizio del diritto di cronaca, sicché la rilevanza potrebbe venire

validamente affermata solo dopo l'accertamento dell'effettivo

realizzarsi di tale circostanza. Si può opporre che, almeno nei

confronti di alcuni degli imputati che rivestono la qualità di

giornalista, cui si addebita la paternità delle pubblicazioni

incriminate, non appare dubbio che queste siano esplicazione di

attività professionale, e ciò è sufficiente a conferire rilevanza

alla questione.

Nel merito l'eccezione non può ritenersi fondata quando si tengano

presenti i principi ai quali è da risalire nella materia dei reati di

diffamazione a mezzo della stampa, alla stregua dei quali devono

interpretarsi gli articoli denunciati. Sembra infatti evidente che

l'art. 596, primo comma, quando non ammette il colpevole del delitto di

diffamazione a provare a propria discolpa la verità o notorietà del

fatto attribuito alla persona offesa, non possa trovare applicazione

allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente,

prevista dall'art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il

fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. E non appar dubbio

che tale sia il caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito

di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col

mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute

lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreché la

divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che

circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa derivabili

dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti. Discende da

tali premesse che nei confronti di imputazioni riconducibili

all'ipotesi ora prospettata non può venire in considerazione la

volontà del querelante rivolta a consentire o meno la facoltà di

provare il fatto addebitato, poiché tale facoltà, discendente

direttamente dai principi richiamati, costituisce mezzo necessario

affinché l'imputato si sottragga all'accusa a lui rivolta. Allo stesso

modo non incorre in censure di incostituzionalità l'art. 5, lett. d,

del d.P.R. n. 283, poiché deve ritenersi che l'amnistia non possa

trovare applicazione per le imputazioni riferibili alla cronaca, dato

che tale ipotesi è da assimilare in tutto a quelle per le quali la

stessa lett. d nega la concessione di amnistia.

Dall'assunto che l'interpretazione sistematica conduce ad estendere

la non applicabilità dell'amnistia anche al caso della cronaca

diffamatoria, ed a far ritenere che al diritto del cronista di fornire

la prova della verità (o verosimiglianza) dei fatti denunciati, al

fine di sottrarsi alla sanzione, corrisponde quello della persona

offesa di pretendere che tale prova venga effettuata anche senza che ne

abbia fatto espressa richiesta, segue che analoga estensione debba

farsi valere in confronto all'art. 5, lett. d, del decreto

presidenziale in esame, in cui è da ritenersi sottintesa, accanto alle

tre ipotesi del terzo comma dell'art. 596 del codice penale, anche

quella riguardante la cronaca.

Non si riscontra pertanto alcuna differenza di trattamento fra il

caso di formale concessione dell'exceptio veritatis e quello in cui

essa manchi, data la notata irrilevanza di tale dichiarazione di

volontà.

Alla conclusione cui si deve giungere dell'infondatezza, alla

stregua del criterio interpretativo adottato, dell'eccezione sollevata

nulla può fondatamente opporsi muovendo, come fa la difesa di una

delle parti private, dal richiamo all'articolo 152 del codice di

procedura penale. Infatti, quest'articolo trova applicazione solo

quando sia sopravvenuta una causa di estinzione del reato e pertanto

appare chiaro che ad esso non possa farsi riferimento allorché, come

accade nella specie, si debba escludere l'estensione del provvedimento

di clemenza.

8. - Il pretore di Civitanova Marche, in data 27 maggio 1970, ha

eccepito la incostituzionalità dell'art. 151 c.p., nonché della legge

n. 282 e pedissequo decreto presidenziale, sotto l'aspetto della

violazione dell'art. 24, commi primo e secondo Cost., nella

considerazione della lesione che dall'applicazione automatica

dell'amnistia sancita da dette norme deriva alla tutela giudiziale

degli interessi, ed al diritto di difesa; nonché dell'art. 3 Cost.

per la diversità di trattamento, quale può desumersi sia dalla

disposizione del codice penale in ordine all'analogo caso della

remissione della querela, la cui efficacia è condizionata

all'accettazione da parte del querelato, e sia dalle precedenti leggi

di amnistia le quali tutte prevedevano la possibilità della rinuncia.

Il punto relativo alla compatibilità dell'amnistia con il diritto

di difesa spettante all'imputato di reato ad essa soggetto è stato

prospettato una prima volta alla Corte nel 1963, ma non è stato preso

in considerazione, in quanto come statuito con la sentenza n. 171 del

1963, non risultavano allora impugnate le disposizioni di carattere

generale alle quali i provvedimenti di amnistia si uniformavano.

Successivamente con la sentenza n. 52 del 1968 la Corte (di fronte ad

una censura in senso opposto a quella di cui al presente giudizio,

rivolta cioè contro un decreto di amnistia che invece consentiva la

facoltà di rinunzia, per contrasto, oltre che con l'articolo 79 Cost.

che non prevede l'amnistia rinunciabile, anche con gli artt. 24 e 25

Cost. per le conseguenze che se ne devono far derivare nel caso che il

rinunciante all'amnistia non riesca a raggiungere la prova della

propria innocenza), dopo aver dichiarato infondate le censure che si

facevano discendere dalle presunte violazioni del diritto di difesa

garantito dall'art. 24 e del principio nullum crimen sine lege di cui

all'articolo 25, ha statuito che l'istituto dell'amnistia quale risulta

regolato dall'art. 79 non è legato né alla concessione della facoltà

di rinunciarvi, né al divieto di esercitarla, riuscendo indifferente

ad essa l'accoglimento dell'una o dell'altra ipotesi.

Prendendo a base e confermando quanto stabilito con quest'ultima

decisione, e precisamente: a) che la facoltà di rinuncia all'amnistia

non solo non contraddice al diritto di difesa, ma anzi ne costituisce

esplicazione; b) che l'esercizio della facoltà stessa rende inoperante

l'amnistia, e conseguentemente consente l'applicabilità della sanzione

penale a carico del rinunziante che risulti colpevole in seguito alla

prosecuzione e definizione del giudizio, la Corte deve riesaminare il

problema sotto l'aspetto ora sottopostole, se cioè appartenga

effettivamente alla discrezionalità del legislatore concedere o meno

la facoltà di rinunzia.

La risposta negativa sembra discendere logicamente da quanto si è

già ritenuto, che cioè la rinunzia all'amnistia costituisce

esplicazione del diritto di difesa, sembrando chiaro discendere da tale

affermazione come in quest'ultimo sia da considerare inclusa non solo

la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà

di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del

contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della

completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente

l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre

pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale.

Ora, non è contestabile che, a differenza di quanto avviene nel

caso di abrogazione di una norma penale, l'amnistia non elimina

l'astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma

si limita ad arrestare la procedibilità dei giudizi relativamente a

dati reati, con riferimento al tempo in cui sono stati commessi.

Pertanto, con l'obbligo fatto al giudice di dichiarare in tutti i

giudizi in corso al momento del sopravvenire di un procedimento di

amnistia, l'estinzione del reato (salve le tre eccezioni prima

ricordate) viene compromessa irreparabilmente la soddisfazione

dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece

l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento, la quale,

appunto perché non scende ad accertare e neppure solo a delibare la

fondatezza dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce

alcuna certezza circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa

contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto

alla piena integrità dell'onore e della reputazione.

A riprova della rilevanza costituzionalmente protetta

dell'interesse di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già

solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione di una

pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione

documenti la non colpevolezza, possono richiamarsi le considerazioni

prima dedicate alla gerarchia che è da porre fra le formule di

proscioglimento, quale risulta anche dallo stesso primo comma dell'art.

152 c.p.p. in cui le cause di estinzione occupano l'ultimo posto;

gerarchia che è stata esattamente considerata applicazione del favor

innocentiae, come particolare aspetto del principio generale del favor

rei.

Non varrebbe, per giungere a diversa conclusione, richiamarsi alla

funzione che si attribuisca all'amnistia, di tutela degli interessi

della vita sociale, poiché tale funzione deve essere coordinata con

quelli inalienabili della personalità morale, fra i quali rientra la

pretesa dell'imputato di addurre e far valutare le prove da cui crede

potersi argomentare la propria irresponsabilità penale.

Si aggiunga poi che all'interesse morale ad una sentenza di

assoluzione con formula piena si affianca anche quello patrimoniale,

dato che l'assoluzione da amnistia lascia integra (a tacere delle

eventuali connesse responsabilità amministrative) l'azione civile per

risarcimento del danno, mentre corrisponde all'interesse dell'imputato

di ottenere dal giudice penale una pronuncia che, ai sensi dell'art. 25

cod. proc. pen., e ricorrendone i presupposti, renda improponibile

l'azione civile.

Una volta accertata la violazione dell'art. 24 Cost. può ritenersi

ultroneo esaminare l'altra denunzia fondata sul contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

9. - Un ultimo gruppo di ordinanze denuncia le norme le quali, nel

caso di sopravvenienza di una amnistia, mentre impongono al giudice di

non darvi applicazione, pronunciando in merito, allorché vi siano

prove "evidenti" che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha

commesso o che il fatto non è previsto come reato dalla legge penale,

inibiscono poi la prosecuzione dell'istruttoria e quindi l'acquisizione

delle prove già richieste ma non ancora iniziate o delle altre in

corso di acquisizione. In questo senso sono l'ordinanza in data 16

giugno 1970 del pretore di Roma (secondo cui gli artt. 152 e 592 cod.

proc. pen. contrastano con l'art. 24, secondo comma, Cost.); quelle in

data 25 giugno 1970 del tribunale di Milano (che denuncia gli artt. 591

e 592 c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost.); quella del pretore di

Padova del 29 luglio 1970 (che impugna gli artt. 152 e 592 c.p.p. per

violazione degli artt. 3 e 24 Cost.); l'altra del pretore di Roma del

29 ottobre 1970 (che allega il contrasto dell'art. 152, secondo comma,

c.p.p. con l'art. 24, secondo comma, Cost.); ed infine quella del

pretore di Pietrasanta del 30 ottobre 1970 anch'essa rivolta a

denunciare, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3, primo

comma, della Costituzione, gli artt. 152 e 592 del codice di procedura

penale.

Le considerazioni esposte in precedenza in ordine alla rilevanza

costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza di

merito in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per amnistia

conducono a far ritenere fondate le eccezioni proposte. L'incongruenza

delle disposizioni che precludono al giudice di assumere prove o di

completare quelle in corso appare tanto più grave quando si tengano

presenti gli artt. 376 e 398, ultimo comma, c.p.p., che sanciscono, a

pena di nullità, il divieto di dichiarare non doversi procedere per

amnistia con sentenza istruttoria senza il previo interrogatorio

dell'imputato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione.

Infatti se, come è stato messo in rilievo con la sentenza della Corte

n. 151 del 1967, funzione dell'interrogatorio è quella di consentire

all'imputato, in conformità dell'art. 24 Cost., di opporre le proprie

difese allo scopo di evitare il tipo di sentenze, come quelle di

amnistia e le altre previste nello stesso art. 376, che analogamente

non forniscono la prova della sua non colpevolezza lasciandolo sotto il

peso di accuse relative a "fatti che, pur non costituendo reato,

possono essere giudicate sfavorevolmente dalla opinione pubblica o

dalla coscienza sociale", appare chiaro che tale funzione risulterebbe

elusa se non fosse consentito l'esperimento delle prove a discolpa

dedotte nell'interrogatorio stesso.

Accertata la fondatezza delle censure rivolte agli artt. 152 e 592

c.p.p. sorge il quesito circa l'influenza che sulla formulazione della

conseguente pronuncia di incostituzionalità debba essere assegnata

alla conclusione cui prima si è giunti relativamente all'obbligo

gravante sul legislatore di consentire in ogni caso il diritto di

rinunciare all'amnistia.

Sembra infatti che, una volta ancorata la pretesa ad ottenere una

sentenza di merito, in luogo di quella dichiarativa di amnistia, alla

soddisfazione dell'interesse dell'imputato prevalente su quello posto a

base del provvedimento di clemenza, lo strumento più idoneo al

conseguimento di tale risultato debba ritenersi la rinunzia, senza che

occorra aver riguardo al fatto, del tutto accidentale, della situazione

processuale, e quindi alla fase dell'iter istruttorio in corso al

momento della sopravvenienza.

Di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale

per l'omessa previsione del diritto alla rinunzia può ritenersi

assorbente le altre censure, nel senso di rendere superflua ogni

pronuncia in ordine alla differenza di trattamento fra il caso che al

momento del sopravvenire dell'amnistia siano o no acquisite prove

evidenti, dovendosi gli articoli denunciati 152 e 592 c.p.p.

interpretare nel senso che l'obbligo ivi sancito dell'immediata

declaratoria dell'amnistia non sia da far valere quando risulti

l'avvenuta rinunzia a voler beneficiare del provvedimento di clemenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, primo

comma, del codice penale, nonché degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21

maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970,

n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze

indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia;

b) dichiara non fondate, ai sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 152, 591 e

592 del codice di procedura penale, sollevate, con le ordinanze 25

giugno 1970 del tribunale di Milano, 29 luglio 1970 del pretore di

Padova, 16 giugno e 29 ottobre 1970 del pretore di Roma e 30 ottobre

1970 del pretore di Pietrasanta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

c) dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, primo comma,

del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza 15 ottobre

1970 del pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione;

d) dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, primo comma,

del codice penale, e 5, lett. d, della legge 21 maggio 1970, n. 282,

sollevata, con quattro ordinanze del tribunale di Milano in data 27

maggio, 1 e 26 giugno 1970, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

21, primo comma, della Costituzione;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 5 della legge n. 282 del 1970, ed 1 e 5 del d.P.R. 22

maggio 1970, n. 283, sollevata, con le ordinanze 26 maggio 1970 del

pretore di Chieri, 30 luglio 1970 del pretore di Modena e 3 ottobre

1970 del tribunale di Velletri, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27,

35, 39, 42 e 79 della Costituzione;

f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, sollevata con

ordinanza 23 luglio 1970 del pretore di Pietrasanta, in riferimento

all'art. 79, secondo comma, della Costituzione;

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283,

sollevata con le ordinanze 25 giugno 1970 del pretore di Chieri e 27

giugno 1970 del pretore di Torino, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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