Il progetto stabiliva che l'indulto e la grazia non estinguono le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Ho considerato, tuttavia, che, se giusta è l'esclusione dei semplici effetti penali della condanna, i quali, non essendo «pene», non formano oggetto proprio della sovrana clemenza, non si deve invece disconoscere a quegli atti la forza di estinguere le pene accessorie, appunto perchè si tratta di vere e proprie pene, quantunque di carattere accessorio. Se oggetto dell'indulto e della grazia sono le pene inflitte ai condannati, l'efficacia di tali atti deve potersi estendere a tutte le pene, e quindi anche a quelle accessorie. Nondimeno l'estinzione di codeste pene non deve potersi desumere senz'altro dal condono o dalla commutazione della pena principale, perchè l'indulto e la grazia, per la loro stessa natura, possono essere anche soltanto parziali. Occorre, pertanto, che il decreto d'indulto o di grazia dichiari espressamente la volontà del Sovrano di estinguere anche le pene accessorie, perchè queste si possano ritenere estinte per effetto della sovrana indulgenza (art. 174).
Relazione al Codice penale (1930), n. 86