Codice penale

Art. 174 c.p. — Indulto e grazia

[1]L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

[2]Nel concorso di piu' reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

[3]Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 224/1974

    Questione inammissibile
    9 luglio 1974

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974 FRANCESCO PAOLO BONIFA…

    Art. 174 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 595 c.p.p. · Art. 1 Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene. Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 85

  • Il progetto stabiliva che l'indulto e la grazia non estinguono le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Ho considerato, tuttavia, che, se giusta è l'esclusione dei semplici effetti penali della condanna, i quali, non essendo «pene», non formano oggetto proprio della sovrana clemenza, non si deve invece disconoscere a quegli atti la forza di estinguere le pene accessorie, appunto perchè si tratta di vere e proprie pene, quantunque di carattere accessorio. Se oggetto dell'indulto e della grazia sono le pene inflitte ai condannati, l'efficacia di tali atti deve potersi estendere a tutte le pene, e quindi anche a quelle accessorie. Nondimeno l'estinzione di codeste pene non deve potersi desumere senz'altro dal condono o dalla commutazione della pena principale, perchè l'indulto e la grazia, per la loro stessa natura, possono essere anche soltanto parziali. Occorre, pertanto, che il decreto d'indulto o di grazia dichiari espressamente la volontà del Sovrano di estinguere anche le pene accessorie, perchè queste si possano ritenere estinte per effetto della sovrana indulgenza (art. 174).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 86

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art174 · fonte del testo

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