Quando, in caso di concorso di reati, per effetto d'amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo viene estinta, deve eseguirsi per intero la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente (art. 184). La Commissione parlamentare vorrebbe che questa pena non venisse eseguita, o che almeno fosse fatto obbligo al giudice di precisare, nella sentenza, le rispettive pene per ciascuno dei reati concorrenti. Non mi sembra però logico che si rinunci ad eseguire l'altra pena, dal momento che l'atto di sovrana clemenza non riguarda questa pena. Si verrebbe ad assegnare all'amnistia, all'indulto e alla grazia una portata maggiore di quella precisata dalla volontà sovrana, senza alcuna ragione e con manifesto arbitrio. La disposizione in esame, del resto, contiene equi temperamenti. Quanto all'altra proposta, essa, mi pare, dipende da un equivoco. La Commissione deve avere ritenuto che la pena di morte o dell'ergastolo assorba la pena per il reato concorrente, in modo da esonerare il giudice dall'obbligo di specificare le rispettive pene per tutti i reati concorrenti. Se così fosse, sarebbe veramente impossibile sapere qual pena il magistrato avrebbe inflitto al colpevole per il reato concorrente con quello per cui fu irrogata la pena di morte o dell'ergastolo. Ma così non è. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena di morte o dell'ergastolo, con un delitto che importa una pena detentiva temporanea, si applica soltanto la prima pena per l'evidente impossibilità pratica di applicare anche la seconda. Ma ciò non significa che la pena inapplicabile non debba essere inflitta nella sentenza, la quale, dovendo essere completa, ha da tener conto di tutti i delitti commessi dal colpevole e delle rispettive sanzioni. Per ciò, appunto, nel codice di procedura penale (articolo 483) venne disposto che il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per più reati, stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene. Se quest'obbligo incombe al giudice nel caso di procedimenti riuniti, a maggior ragione l'obbligo di stabilire la pena per il reato concorrente deve incombergli quando questo è portato a giudizio dopo la condanna per il delitto punito con la pena di morte o con l'ergastolo. Non può mai mancare, di conseguenza, il mezzo per accertare quale sia la pena che il reo deve scontare dopo l'estinzione della pena di morte o dell'ergastolo avvenuta per effetto d'amnistia, d'indulto o di grazia. Quando, invece, l'atto di sovrana clemenza non riguarda la pena dell'ergastolo, bensì la pena detentiva temporanea per il reato concorrente, che rimane interamente estinta, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno; e, se tale pena viene soltanto abbreviata, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi. A questo proposito la Commissione parlamentare propose, ed io ho accettato la proposta, di usare, in luogo della frase del progetto: «se la pena detentiva non debba essere in parte scontata», la dizione: «se la pena detentiva deve essere soltanto in parte scontata». TITOLO VII. Delle sanzioni civili.
Relazione al Codice penale (1930), n. 91