Art. 184 c.p. — Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

[1]5

[2]Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo e' estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, e' eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha gia' interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente e' ridotta alla meta'; ed e' estinta, se il condannato e' stato detenuto per oltre trenta anni. 5

[3]Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, puo' essere ridotto fino a tre mesi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando, in caso di concorso di reati, per effetto d'amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo viene estinta, deve eseguirsi per intero la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente (art. 184). La Commissione parlamentare vorrebbe che questa pena non venisse eseguita, o che almeno fosse fatto obbligo al giudice di precisare, nella sentenza, le rispettive pene per ciascuno dei reati concorrenti. Non mi sembra però logico che si rinunci ad eseguire l'altra pena, dal momento che l'atto di sovrana clemenza non riguarda questa pena. Si verrebbe ad assegnare all'amnistia, all'indulto e alla grazia una portata maggiore di quella precisata dalla volontà sovrana, senza alcuna ragione e con manifesto arbitrio. La disposizione in esame, del resto, contiene equi temperamenti. Quanto all'altra proposta, essa, mi pare, dipende da un equivoco. La Commissione deve avere ritenuto che la pena di morte o dell'ergastolo assorba la pena per il reato concorrente, in modo da esonerare il giudice dall'obbligo di specificare le rispettive pene per tutti i reati concorrenti. Se così fosse, sarebbe veramente impossibile sapere qual pena il magistrato avrebbe inflitto al colpevole per il reato concorrente con quello per cui fu irrogata la pena di morte o dell'ergastolo. Ma così non è. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena di morte o dell'ergastolo, con un delitto che importa una pena detentiva temporanea, si applica soltanto la prima pena per l'evidente impossibilità pratica di applicare anche la seconda. Ma ciò non significa che la pena inapplicabile non debba essere inflitta nella sentenza, la quale, dovendo essere completa, ha da tener conto di tutti i delitti commessi dal colpevole e delle rispettive sanzioni. Per ciò, appunto, nel codice di procedura penale (articolo 483) venne disposto che il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per più reati, stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene. Se quest'obbligo incombe al giudice nel caso di procedimenti riuniti, a maggior ragione l'obbligo di stabilire la pena per il reato concorrente deve incombergli quando questo è portato a giudizio dopo la condanna per il delitto punito con la pena di morte o con l'ergastolo. Non può mai mancare, di conseguenza, il mezzo per accertare quale sia la pena che il reo deve scontare dopo l'estinzione della pena di morte o dell'ergastolo avvenuta per effetto d'amnistia, d'indulto o di grazia. Quando, invece, l'atto di sovrana clemenza non riguarda la pena dell'ergastolo, bensì la pena detentiva temporanea per il reato concorrente, che rimane interamente estinta, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno; e, se tale pena viene soltanto abbreviata, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi. A questo proposito la Commissione parlamentare propose, ed io ho accettato la proposta, di usare, in luogo della frase del progetto: «se la pena detentiva non debba essere in parte scontata», la dizione: «se la pena detentiva deve essere soltanto in parte scontata». TITOLO VII. Delle sanzioni civili.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 91

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art184 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari