Corte costituzionale

Ordinanza n. 513/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5,

della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza), promosso con Ordinanza emessa l'8 ottobre

1999 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a

carico di G. T., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza dell'8 ottobre 1999 il tribunale

militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della

legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), in relazione all'art. 151 cod. pen. mil. pace (Mancanza

alla chiamata), "nella parte in cui non prevede l'esonero dalla

prestazione del servizio di leva del militare già condannato alla

pena della reclusione militare per un periodo non inferiore alla

durata attuale del medesimo" servizio;

che il tribunale rimettente ricorda in primo luogo che il

reato di mancanza alla chiamata per il quale si procede nel giudizio

principale - è integrato dalla mancata presentazione del militare

chiamato ad adempiere il servizio di leva, nei cinque giorni

successivi a quello stabilito, senza giusto motivo, e che la

giurisprudenza ha costantemente ritenuto che tale reato abbia

carattere permanente, cosicché una eventuale condanna interrompe la

permanenza e una successiva mancata presentazione al reparto

perfeziona un nuovo ulteriore reato di cui all'art. 151 cod.

pen. mil. pace e dunque implica una ulteriore condanna;

che ciò, osserva il tribunale militare, comporta la

possibilità che si riproponga il problema della "spirale delle

condanne" che poteva verificarsi, nella disciplina anteriore (legge

15 dicembre 1972, n. 772), nei riguardi di chi, senza addurre la

propria obiezione di coscienza secondo le procedure della legge, si

fosse rifiutato di prestare il servizio militare; un problema,

prosegue il giudice a quo sul quale la Corte è intervenuta più

volte, ampliando la possibilità di giovarsi della clausola

legislativa di esonero dall'obbligo di prestazione militare, una

volta espiata una pena pari alla durata del servizio di leva, e ciò

sia per l'ipotesi del rifiuto totale del servizio, manifestato

adducendo motivi di coscienza dopo averlo assunto (sentenza n. 467

del 1991), sia per l'ipotesi del rifiuto totale espresso adducendo

motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre motivo alcuno

(sentenze nn. 343 e 422 del 1993);

che il quadro legislativo, rileva il tribunale, è ora

mutato, avendo la legge n. 230 del 1998 previsto, nel suo art. 14,

comma 5, che "coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi

da quelli indicati nell'art. 1 o senza addurre motivo alcuno,

rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del

servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo

quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della

reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata

del servizio militare di leva";

che, secondo il tribunale militare, questa disposizione

prevederebbe "la possibilità per il solo obiettore totale per motivi

diversi da quelli di coscienza" di essere esonerato dal servizio, una

volta espiata una pena di durata pari a quella del servizio militare,

ciò che non sarebbe invece possibile, sempre ad avviso del tribunale

militare, per il mancante alla chiamata: quest'ultimo, scegliendo di

non svolgere il servizio e "rifiutandolo implicitamente", verrebbe in

tal modo a essere soggetto a una serie indeterminata di condanne

penali, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età che

segna il limite di soggezione alla leva;

che appunto di tale ritenuta impossibilità di giovarsi della

clausola di esonero dal servizio a pena espiata per il mancante alla

chiamata il tribunale militare di Torino si duole, svolgendo, ai fini

della prospettata incostituzionalità, profili e argomenti

riconducibili a quelli che già in precedenza la giurisprudenza

costituzionale ha considerato, in relazione al fenomeno della

"spirale delle condanne", e deducendo pertanto, in sintesi, la

violazione:

a) dell'art. 2 della Costituzione, poiché la libertà morale

dell'individuo, diritto inviolabile, sarebbe coartata e annullata da

uno "stillicidio" di condanne conseguente alla ripetizione

dell'obbligo;

b) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché

coloro che risultino mancanti alla chiamata ex art. 151 cod.

pen. mil. pace subirebbero, per effetto della disciplina descritta,

una discriminazione irragionevole, a fronte dell'analogo

comportamento di chi rifiuti il servizio senza addurre alcun motivo;

c) degli artt. 13, primo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, in quanto il bene della libertà personale sarebbe

limitato senza valida giustificazione e senza proporzione rispetto

all'interesse perseguito, perché, se l'incriminazione in discorso

(art. 151 citato) può giustificare un certo sacrificio della

libertà personale, questo non può tuttavia spingersi fino al punto

di esporre la persona a "una serie di condanne penali così lunga e

pesante da poterne distruggere la sua intima personalità umana e la

speranza di una vita normale" (sentenze nn. 467 del 1991 e 343 del

1993 di questa Corte), risultandone altresì compromessa la finalità

rieducativa della pena;

che infine, sulla rilevanza della questione, il tribunale

militare osserva che l'imputato è stato già in precedenza

condannato, per il medesimo titolo di reato, alla pena di un anno di

reclusione militare e che pertanto, ove fosse accolta la questione,

il rimettente potrebbe assolvere l'imputato per insussistenza del

fatto;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, sulla premessa dell'identità tra la

questione in discorso e altra sollevata dal giudice per le indagini

preliminari presso lo stesso tribunale militare di Torino (r.o.

542/1999), ha richiamato integralmente per relationem l'atto di

intervento depositato nel relativo giudizio, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Considerato che il tribunale militare dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 230 del 1998,

sul presupposto che l'esonero dal servizio militare ivi previsto per

quanti abbiano espiato la pena della reclusione per un periodo

complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva non

si applichi nei riguardi di chi abbia commesso un reato di assenza

dal servizio - nella specie, quello di mancanza alla chiamata

previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace - e che in base al

medesimo presupposto chiede a questa Corte una pronuncia di

incostituzionalità dell'art. 14, comma 5, che ne comporti

l'estensione ai casi, come quello dedotto nel giudizio principale,

che il giudice a quo ritiene non compresi dalla norma;

che la premessa interpretativa del giudice militare è

contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte - peraltro

richiamata dallo stesso rimettente - che in primo luogo ha

esplicitamente affermato il carattere generale della clausola di

esonero dal servizio posta dalla disciplina previgente (art. 8, terzo

comma, della legge n. 772 del 1972), sottolineando, con la sentenza

n. 422 del 1993, come la precedente pronuncia di incostituzionalità

della norma che poneva detta clausola, resa in base agli artt. 3 e 27

della Costituzione in correlazione con il reato di diserzione di cui

all'art. 148 cod. pen. mil. pace (sentenza n. 343 del 1993), dovesse

rivestire portata generale, "nel senso ... [di] estende[re] i suoi

effetti a tutti i militari imputati di reati comportanti forme di

rifiuto del servizio militare che si vengano a trovare assoggettati

alla spirale delle condanne", essendo "l'effetto della spirale delle

condanne a porsi, di per sé, in contrasto con i valori e i fini

espressi" dagli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che la suddetta connotazione dell'art. 8, terzo comma,

citato, come norma di generale applicazione, secondo la

giurisprudenza costituzionale resa su di essa, è stata altresì

ribadita successivamente dalla sentenza n. 223 del 2000 che, nel

ricostruire le vicende normative in materia di obiezione di coscienza

al servizio militare, ha rilevato come, per effetto delle pronunce di

incostituzionalità nn. 343 e 422 del 1993, la Corte fosse pervenuta

a generalizzare il sistema dell'esonero quale conseguenza

dell'espiazione della pena irrogata, sempre alla condizione della

durata pari a quella del servizio militare di leva, per ogni fatto di

sottrazione agli obblighi di leva che fosse tale da integrare una

fattispecie penale di assenza dal servizio;

che, ancora con la richiamata sentenza n. 223 del 2000, è

stato ulteriormente rilevato che il legislatore del 1998, nel porre

il comma 5 dell'art. 14 oggi impugnato, ha tenuto conto proprio della

precedente giurisprudenza costituzionale, estendendo l'applicazione

dell'esonero e facendolo dipendere, per le fattispecie ivi

considerate, dall'espiazione della pena, conformemente a quanto

statuito nelle due pronunce del 1993 (sentenza n. 223 del 2000

citata, punto 4.2 del diritto);

che, alla luce degli enunciati sopra sintetizzati, la lettura

che il giudice rimettente dà della norma denunciata, oltre a non

essere argomentata e a non chiarire a quali eventuali altre tipologie

di reati essa sia in grado di riferirsi, risulta in contrasto con

l'interpretazione che ne è stata data nelle decisioni di questa

Corte e rende manifesta l'inesattezza della premessa interpretativa

dalla quale muove il rimettente medesimo per sollevare la questione

di legittimità costituzionale;

che, una volta ritenuta, alla stregua delle osservazioni che

precedono, l'applicabilità del comma 5 dell'art. 14 della legge

n. 230 del 1998 a ogni ipotesi di reato previsto dal codice penale

militare di pace che sia espressiva del "rifiuto" manifestato

"adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 [della

stessa legge] o senza addurre motivo alcuno", secondo la formulazione

di sintesi della norma, non v'è motivo di seguire il ragionamento

del giudice a quo circa il verificarsi del fenomeno della "spirale

delle condanne", questo essendo appunto escluso dall'interpretazione

anzidetta, idonea a superare il dubbio prospettato;

che pertanto la questione, sollevata in base a un presupposto

interpretativo erroneo, deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,

13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale

militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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