Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 152 e 592

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12

giugno 1971 dal pretore di Pesaro nel procedimento penale a carico di

D'Alò Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22

settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con la prima questione il pretore di Pesaro denuncia

la illegittimità costituzionale dell'art. 592 del codice di procedura

penale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

in quanto, vietando atti istruttori dopo l'intervento di un decreto di

amnistia, lede il diritto di difesa dell'imputato;

che una seconda censura il pretore stesso solleva nei confronti

dell'art. 152 c.p.p. per violazione dell'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, poiché, facendo prevalere la dichiarazione di estinzione

del reato per amnistia sulla pronunzia di merito, contrasta con il

divieto di presunzione implicita di colpevolezza sancito dalla

disposizione costituzionale predetta.

Considerato che entrambe le questioni sono state decise da questa

Corte con la sentenza n. 175 del 1971, la quale ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 151 del

codice penale, nella parte in cui non impone l'obbligo pel legislatore

di consentire la rinunzia all'applicazione dell'amnistia, ed ha

ritenuto che tale rinunzia, se lasciata aperta in ogni caso

all'imputato, costituisce esplicazione del diritto di difesa; e

pertanto sottrae il provvedimento di amnistia alla censura di

violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che la stessa sentenza ha dichiarato infondata la questione

relativa all'art. 592 c.p.p., inteso nel senso che il divieto ivi

previsto di procedere ad atti istruttori in caso di amnistia non sia da

far valere quando risulti la rinunzia ad essa; sicché per quanto

riguarda la prima censura se ne deve dichiarare la manifesta

infondatezza;

che anche nei confronti della denuncia dell'art. 152 c.p.p., per

violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, si deve

giungere alla stessa conclusione, poiché, infatti, ammessa la

rilevanza costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere una

sentenza di merito, in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per

amnistia, secondo ritenuto dalla Corte con la menzionata sentenza n.

175 del 1971, deve ritenersi che tale interesse risulti soddisfatto

quando sia consentito all'interessato di sottrarsi all'amnistia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 592, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione e la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 152 del codice di procedura

penale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

già decise con la sentenza n. 175 del 1971, proposta dal pretore di

Pesaro con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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