Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) così come modificata

dalla sent. n. 409/89 della Corte costituzionale in relazione

all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) promossi

con tre ordinanze emesse il 16 novembre 1989 dal Tribunale militare

di Torino, iscritte ai nn. 2, 3 e 4 del registro ordinanze 1990 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito

dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "nella parte in cui

determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due

anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro

anni anziché in quella di due anni";

che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato

la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto

di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato

art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla

sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato

dall'art. 151 del codice penale militare di pace;

che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i

comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con

modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse

alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva

nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di

colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che

pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la

maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge

n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di

coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto;

che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il

citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva

irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal

legislatore "in via generale e senza tener tipicamente conto dei

motivi dell'azione criminosa" con l'art. 151 del codice penale

militare di pace;

Ritenuto che con tre ordinanze, d'identico contenuto (Reg. ord.

nn. da 2 a 4/1990) emesse il 16 novembre 1989, il Tribunale militare

di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,

secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, "come modificato dalla

sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale", assumendo che -

avendo la detta sentenza erroneamente ritenuto che i delitti di cui

al citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 ed

all'art. 151 del codice penale militare di pace ledono lo stesso bene

giuridico mentre in realtà sarebbero lesi beni giuridici diversi

(semplice interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al

servizio di leva, nel caso dell'art. 151 del codice penale militare

di pace ed interesse all'effettuazione del servizio di leva

globalmente inteso, nel caso dell'art. 8, secondo comma, della legge

n. 772 del 1972) - la norma impugnata contrasterebbe, da un lato, con

l'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e con il principio di

legalità e tassatività delle pene, di cui all'art. 25, secondo

comma, Cost. (in quanto la citata sentenza n. 409/1989 avrebbe

modificato una norma penale, sostituendosi al legislatore nella

scelta tra più soluzioni possibili) e, da un altro lato,

contrasterebbe sia con l'art. 27, terzo comma, Cost. (poiché la

sanzione ora applicabile all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo

comma, citato non sarebbe proporzionata al disvalore del fatto

illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiché si sarebbe determinata, da

una parte, un'irrazionale equiparazione sanzionatoria tra il delitto

di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e quello di

mancanza alla chiamata e, dall'altra, un'ingiustificata disparità di

trattamento del predetto delitto di rifiuto del servizio militare per

motivi di coscienza rispetto a quelli di rifiuto del servizio

militare non armato e di rifiuto del servizio civile sostitutivo di

cui al primo comma dell'art. 8 citato ed a quello di disobbedienza di

cui all'art. 173 del codice penale militare di pace);

che, nel giudizio introdotto dall'ordinanza di cui al n. 2 del

registro ordinanze, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile

o, comunque, non fondata;

Considerato che, per l'identità delle sollevate questioni, i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere contestualmente

definiti;

che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono,

all'evidenza, solo formalmente indirizzate alla norma suindicata ma,

nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate

dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989;

che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di

legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente

attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del

merito di una decisione costituzionale di accoglimento;

che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema

risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e

30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il

principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte

costituzionale;

che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è

soltanto quello d'una sostanziale elusione della forza cogente ( ex

art. 136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità

costituzionale;

che, comunque, è appena il caso di ricordare che, come già

esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a

quo, la sentenza n. 409/1989 ha non già sostituito la pena ex art.

8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più

semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso

legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del

codice penale militare di pace;

che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28

della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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