Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della

legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 2

aprile 1997 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale

a carico di Lardori Gabriele, iscritta al n. 434 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con

ordinanza del 2 aprile 1997 emessa nel corso di un processo penale,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della

legge 24 dicembre 1974, n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge

15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della

obiezione di coscienza), in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23,

27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente ritiene che la dichiarazione di

incostituzionalità resa da questa Corte, con la sentenza n. 43 del

1997, sul terzo comma dell'art. 8, nella parte in cui non esclude la

possibilità di più di una condanna per il reato di obiezione di

coscienza al servizio militare previsto dal secondo comma dello

stesso articolo, debba essere ora estesa anche al caso sottoposto al

suo giudizio, concernente un militare imputato del reato di mancanza

alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace);

che ad avviso del tribunale, pur nella diversità del reato

contestato nel caso di specie rispetto a quello oggetto della

richiamata sentenza, la ratio del principio di tutela dei diritti

della coscienza e dunque dell'affermata impossibilità di ripetizione

delle condanne dovrebbe valere, allo stesso modo, in relazione a

coloro che, avendo manifestato una condotta di rifiuto dopo aver

assunto il servizio militare, o adducendo motivi diversi da quelli

previsti dalla legge n. 772 del 1972 o, ancora, senza addurre alcun

motivo, si siano resi responsabili di un reato previsto dal codice

penale militare di pace;

che il trattamento differenziato quanto alla ripetibilità delle

condanne, ammessa nei casi anzidetti ed esclusa in quello oggetto

della sentenza n. 43 del 1997, sarebbe lesivo degli invocati

princìpi costituzionali di uguaglianza e di protezione dei diritti

della coscienza, in particolare alla luce dell'applicabilità della

clausola di esonero dal servizio militare (art. 8, terzo comma, della

legge n. 772 del 1972), una volta espiata la pena, anche alle ipotesi

- diverse dal reato di obiezione totale al servizio - prospettate dal

rimettente, in conseguenza della sentenza n. 442 del 1993 della Corte

costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione;

Considerato che il tribunale militare rimettente prospetta dubbi

sulla legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della

legge n. 772 del 1972, in quanto non esclude la possibilità di

pronunciare più di una condanna per un reato contrassegnato dal

"rifiuto" del servizio militare di leva (benché diverso, per i

motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione,

dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8);

che il principio affermato nella pronuncia n. 43 del 1997 di

questa Corte, del quale il rimettente chiede l'estensione al caso

anzidetto, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia

seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena,

venendo perciò a mancare la condizione prescritta dal terzo comma

dell'art. 8 affinché si determini l'operatività della clausola di

esonero dal servizio, con ulteriore chiamata alle armi e conseguente

procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, nel

giudizio principale l'imputato è chiamato a rispondere per la prima

volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per essersi

sottratto alla prestazione dell'obbligo adducendo motivi non

riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972;

che nel giudizio a quo non può quindi porsi alcun problema di

ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena né

può venire in rilievo la clausola di esonero dal servizio contenuta

nella norma impugnata, che presuppone, evidentemente, che sia già

stata resa una prima pronuncia giudiziale sul reato;

che pertanto la questione, prospettata in via ipotetica in vista

di una evenienza futura, è priva del necessario requisito della

rilevanza (v. sentenza n. 242 del 1994) e deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15

dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di

coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974,

n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n.

772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di

coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23,

27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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