Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 148 e 151 del

codice penale militare di pace e dell'art. 8, terzo comma, della

legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 22

luglio 1992 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale

militare di Roma nel procedimento penale a carico di Cospito Alfredo,

iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza regolarmente notificata e pubblicata, il

giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 della Costituzione,

nei confronti degli artt. 148 e 151 del codice penale militare di

pace e dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772

(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella

parte in cui non prevedono che siano esonerati dal servizio militare

coloro che, avendo dichiarato di rifiutare incondizionatamente il

servizio militare per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1

della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, siano

stati condannati per l'omessa prestazione del servizio militare ad

una pena complessivamente non inferiore ad un anno di reclusione.

Il giudice a quo - dopo aver ricordato di essere stato investito

della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di

rinvio a giudizio per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.) nei

confronti di Alfredo Cospito, un militare ex detenuto, condannato per

diserzione aggravata e ammesso al differimento dell'esecuzione della

pena, che non si era ripresentato alle armi alla scadenza di una

licenza di convalescenza e a tutt'oggi in arbitraria assenza -

osserva che l'esame degli indicati profili di legittimità

costituzionale non può prescindere da una descrizione della vicenda

giudiziaria accaduta all'imputato in conseguenza della pervicace

inosservanza, da parte dello stesso, dell'obbligo di prestare

servizio militare.

Chiamato alle armi e dichiaratosi "obiettore totale" per motivi

non riconducibili all'art. 1 della legge n. 772 del 1972 (dalla

lettura del fascicolo risulta che l'imputato ha dichiarato al giudice

di essere anarchico e, pertanto, ha sostenuto di non sentirsi

vincolato in coscienza dal dovere di prestare il servizio militare o

altro servizio alternativo), Alfredo Cospito è stato condannato una

prima volta per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151

c.p.m.p.) ad un anno di reclusione. Scontata soltanto in parte la

pena a seguito del sopravvenire di un'amnistia, lo stesso Cospito,

nei cui confronti non era venuto meno l'obbligo del servizio

militare, il 16 aprile 1991 è stato condannato di nuovo alla pena di

un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione militare per il reato

di diserzione aggravata. Dallo stesso giorno dell'esecuzione

dell'ordine di carcerazione (27 agosto 1991) il detenuto ha iniziato

uno "sciopero della fame" ad oltranza per protestare contro la nuova

condanna, a seguito del quale, quando la situazione organica e

psichica del detenuto era divenuta di estremo disagio, il padre del

detenuto si è determinato a presentare domanda di grazia al

Presidente della Repubblica (27 settembre 1991).

Tre giorni dopo, il Tribunale militare di sorveglianza ha disposto

il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della domanda di

grazia, osservando, nella motivazione del relativo decreto, che

l'immutata volontà del condannato di sottrarsi totalmente e

definitivamente all'obbligo del servizio militare e

l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 8 della legge n. 772

del 1972 hanno comportato l'insorgere della c.d. "spirale delle

condanne", che costituisce senza dubbio un'anomalia del sistema

penale. Su tale base lo stesso Tribunale, pur giudicando

inaccettabili le forme di protesta intraprese, auspicava

l'accoglimento della domanda di grazia come via obbligata per

risolvere un caso giudiziario che presentava i caratteri di una

vistosa ingiustizia e poneva a nudo una carenza della legislazione in

vigore. Il 27 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica ha

concesso ad Alfredo Cospito la grazia, condonando la pena detentiva

ancora da espiare. Tuttavia, con riferimento al periodo decorrente

dalla data della condanna per il reato di diserzione (16 aprile 1991)

al giorno in cui è stato tratto in arresto (27 agosto 1991), lo

stesso obiettore è stato nuovamente imputato di diserzione. Con

riguardo a tale nuova imputazione, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale militare di Roma, in data 15 giugno 1992,

ha emesso sentenza di non luogo a procedere. Nondimeno, il pubblico

ministero, perdurando ancora l'assenza arbitraria di Alfredo Cospito

dalla data di scadenza della licenza di convalescenza (2 gennaio

1992) concessa dopo il differimento dell'esecuzione della pena ad opera del Tribunale militare di sorveglianza, ha chiesto allo stesso

giudice il rinvio a giudizio per il reato di diserzione, in base al

quale si è instaurato il processo a quo.

Alla luce dei precedenti giudiziari esposti e tenuto presente che

sussistono tutti i requisiti per la configurazione del reato di

diserzione contestato, il giudice rimettente osserva che, dovendosi

escludere la continuazione per le ripetute condotte di assenza dal

servizio militare, l'imputato dovrebbe essere sottoposto a successive

e sempre più rigorose condanne fino al momento del congedo assoluto,

e cioè fino al raggiungimento da parte dell'imputato del

quarantacinquesimo anno di età. Secondo il giudice a quo, la

normativa che consente di sottoporre a un numero indeterminato di

procedimenti penali e a conseguenti condanne chi rifiuti

incondizionatamente di svolgere il servizio militare per motivi

diversi da quelli riconosciuti all'art. 1 della legge n. 772 del 1972

o senza addurre alcun motivo appare inconciliabile con i principi

costituzionali.

2. - In primo luogo, precisa il giudice a quo, l'ipotesi di una

spietata successione di condanne per una condotta ontologicamente

unitaria di rifiuto assoluto e incondizionato di svolgere il servizio

militare appare in contrasto con il principio costituzionale della

tutela della coscienza individuale, il quale costituisce esplicazione

della protezione dei diritti inviolabili assicurata dall'art. 2 della

Costituzione. Per il giudice rimettente, l'effetto vessatorio della

c.d. spirale delle condanne - che ha indotto il legislatore a varare

la legge di tutela dell'obiezione di coscienza e a prevedere, in

particolare, l'esonero dal servizio militare a pena espiata - non

viene meno nel caso in cui gli obiettori abbiano mancato di "addurre"

i motivi indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o abbiano

rifiutato il servizio militare per altri motivi o, addirittura, senza

alcun motivo.

Dopo aver ricordato che nella sentenza n. 467 del 1991, con la

quale è stato dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 8,

terzo comma, della legge n. 772 del 1972 (nella parte in cui non

prevede che siano esonerati dal servizio militare, a seguito

dell'espiazione della pena, i soggetti che rifiutano il servizio

militare di leva, dopo averlo assunto, per i motivi indicati

dall'art. 1 della legge n. 772 del 1972), questa Corte ha affermato

che la coscienza individuale "gode di una protezione costituzionale

commisurata alla necessità che quella libertà e quei diritti non

risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di

manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o impedimenti

ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della

coscienza medesima", il giudice a quo sottolinea che nel caso di specie la condotta dell'imputato, peraltro precedente all'assunzione del

servizio militare, non è stata compiuta per motivi che il

legislatore riconosce come meritevoli di particolare considerazione.

Ma ciò non potrebbe comunque portare, secondo lo stesso organo

rimettente, ad irrogare a un soggetto che rifiuti irriducibilmente di

svolgere il servizio militare quella "serie di condanne penali così

lunga e pesante da poterne distruggere la sua intima personalità

umana e la speranza di una vita normale" (sent. n. 467 del 1991).

La libertà morale dell'individuo sarebbe, infatti, annullata da

una pena che, pur se deve sussistere ed essere indubbiamente

commisurata alla gravità del fatto, non dovrebbe comunque risolversi

in uno stillicidio di condanne in grado di impedire a una persona,

fino al quarantacinquesimo anno di età, di esplicare la propria

personalità mediante il lavoro e le relazioni sociali. Sotto questo

profilo - tenuto conto che ciò che caratterizza l'obiettore di

coscienza non è la condotta posta in essere, ma i motivi che

presiedono a tale condotta - non si comprende perché la

deliberazione di coscienza volta a rifiutare per sempre il servizio

militare non possa essere giustificata come causa legittima per

evitare la "spirale delle condanne" quando sia dettata da motivi non

di natura religiosa o filosofica o morale (come nel caso di specie,

ove l'obiezione era dettata da motivi politici). Del resto, continua

il giudice a quo, anche l'eventuale riconoscimento del vincolo della

continuazione tra le condotte successivamente sottoposte a processo

potrebbe attenuare, ma non annullare, le conseguenze di

quell'inaccettabile meccanismo di condanne a catena.

3. - Secondo il giudice rimettente, la sottoponibilità di una

persona, che rifiuti di svolgere il servizio militare per motivi

diversi da quelli previsti dalla legge sull'obiezione di coscienza,

ad una serie indeterminata di condanne contrasterebbe anche con

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La pena, infatti, diviene un trattamento contrario al senso di

umanità nel momento in cui tende alla coartazione morale della

persona. Né, continua lo stesso giudice, può essere ravvisata

alcuna finalità rieducativa in una sorta di "sfida" o di "prova di

forza" tra la volontà dello Stato e quella dell'individuo, che

dovrebbe portare a "piegare" quest'ultima volontà solo dopo averne

negato il valore come persona umana (come si può constatare da un

esame del caso di specie).

4. - Le norme contestate, ad avviso del giudice rimettente,

sarebbero in contrasto anche con i principi costituzionali di

offensività e di materialità dell'illecito penale (artt. 13 e 25

della Costituzione), nonché con quello di democraticità

dell'ordinamento delle forze armate (art. 52 della Costituzione).

Sotto il primo profilo, in particolare, la lesione di quei principi

deriva dal rilievo che le norme impugnate mirano a colpire

l'atteggiamento soggettivo di irriducibile contrarietà allo

svolgimento del servizio militare, anziché il fatto del rifiuto,

cioè un fatto unitario rispetto al quale le singole condotte di

omessa prestazione del servizio militare non sono che contingenti

manifestazioni.

5. - Infine, il giudice a quo rileva la pretesa violazione

dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'asserita disparità

di trattamento tra chi rifiuta il servizio militare "adducendo" i

motivi di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972 e chi rifiuta il

servizio medesimo "adducendo" altri motivi ovvero senza "addurre"

alcun motivo, sussistendo una sproporzione eccessiva di trattamento

sanzionatorio per l'una e per l'altra ipotesi, pur essendo violato

con modalità offensive analoghe lo stesso bene giuridico.

Dopo aver rilevato che l'attuale indiscutibile trattamento

deteriore dei soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 148 e

151 c.p.m.p. rispetto a quelli colpevoli per il reato di cui all'art.

8 della legge n. 772 del 1972 deriva in gran parte

dall'interpretazione giurisprudenziale data alla seconda fattispecie

legale dopo la sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte, il giudice a

quo sottolinea come, per altra parte, la stessa disparità derivi

dalle norme vigenti. Innanzitutto, ricorda che ai militari che non si

presentano a svolgere il servizio militare è applicabile, quando la

durata dell'assenza supera i sei mesi, un'aggravante ad effetto

speciale per la quale la pena è aumentata da un terzo alla metà (v.

art. 154, n. 1, c.p.m.p.). In secondo luogo, ed è ciò che qui

maggiormente rileva, la mancata previsione dell'esonero per effetto

della espiazione della pena comporta l'irragionevole proliferazione

di comportamenti punibili nel caso di assoluto rifiuto del servizio

militare: sicché lo stesso fatto - rifiuto incondizionato del

servizio militare - in un caso (quando è compiuto per motivi di

coscienza previsti dalla legge) viene punito una sola volta (con la

pena edittale da sei mesi a due anni) e in un altro caso (quando è

compiuto per motivi diversi) viene punito per un numero indefinito di

volte (con la stessa pena edittale aumentata da un terzo alla metà

per l'applicazione dell'aggravante prevista per l'ipotesi che

l'assenza superi i sei mesi).

Nel ricordare che i motivi di coscienza devono essere "addotti",

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 772 del 1972, e che su tale

elemento si è formata una giurisprudenza molto permissiva che ha

portato a un incremento di obiezioni totali "di convenienza", il

giudice a quo sottolinea come si sia venuta a creare la situazione

paradossale per la quale coloro che sinceramente dichiarano

l'esistenza effettiva di motivi di obiezione diversi da quelli

previsti dal legislatore - come nel caso dell'obiettore politico di

cui si tratta - sono sottoposti a un trattamento deteriore rispetto

agli obiettori "di convenienza" e, in ogni caso, sono vittime di una

discriminazione inammissibile in base alla Costituzione, nel senso

che, grazie all'innesco della c.d. spirale delle condanne, subiscono

una disciplina che appare fuoriuscire dai limiti della proporzione e

della ragionevolezza.

Certo, precisa conclusivamente il giudice rimettente, soltanto il

legislatore potrebbe ricondurre a razionalità il sistema dei reati

di assenza dal servizio militare e di rifiuto dello stesso (come

richiesto anche dalla sentenza n. 467 del 1991). Ma, di fronte

all'inerzia del legislatore, il presentarsi di casi come quello posto

alla cognizione del giudice a quo impone a quest'ultimo di richiedere

una dichiarazione d'incostituzionalità delle norme denunciate, in

conseguenza della quale, potendo considerare l'imputato esonerato da

obblighi militari sin dal 2 gennaio 1992 (data di scadenza della

licenza di convalescenza), potrebbe emettere sentenza dichiarativa di

non luogo a procedere nei suoi confronti perché il fatto non

sussiste. Considerato in diritto

1. - Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale

militare di Roma dubita della legittimità costituzionale degli artt.

148 e 151 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 8,

terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in riferimento agli

artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 della Costituzione, in

quanto le norme contestate non prevedono che siano esonerati dal

servizio militare coloro che, avendo rifiutato incondizionatamente la

prestazione del servizio stesso sulla base di motivi di coscienza

diversi da quelli indicati nell'art. 1, primo comma, della legge n.

772 del 1972 ovvero senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato

per quel comportamento una pena complessivamente non inferiore ad un

anno di reclusione.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata va

dichiarata in parte inammissibile per l'irrilevanza del profilo

relativo all'art. 151 c.p.m.p..

Ai fini dell'esame della rilevanza della questione sottoposta al

giudizio di questa Corte, occorre muovere dalla premessa che in

sostanza il giudice a quo intende contestare, sotto il profilo della

legittimità costituzionale, l'effetto connesso alla c.d. spirale

delle condanne, vale a dire il susseguirsi delle condanne penali che

sistematicamente colpiscono coloro che, senza addurre i motivi di

coscienza indicati dall'art. 1 della legge n. 772 del 1972, rifiutano

incondizionatamente e totalmente di prestare il servizio militare

fino al momento della persistenza dell'obbligo di leva (compimento

del quarantacinquesimo anno di età): il rinnovo della richiesta di

inquadramento dopo un primo rifiuto, che va ripetuto, sino all'età

del congedo per limiti di età, ogni volta che sia stata espiata la

pena irrogata per qualcuno dei reati connessi al rifiuto del servizio

militare (mancanza alla chiamata, diserzione, allontanamento

illecito, disobbedienza, etc.), escluso quello regolato dall'art. 8,

secondo comma, della legge n. 772 del 1972, comporta infatti un

susseguirsi di inottemperanze all'obbligo di leva, con il probabile

formarsi di una catena di condanne conseguente ai vari episodi in cui

si concreta l'originario e immodificato convincimento di non sentirsi

vincolato al dovere di prestare il servizio militare.

Il legislatore, a seguito dell'adozione della legge n. 772 del

1972, ha impedito il prodursi del ricordato effetto a favore di

coloro che rifiutino il servizio militare sulla base dei motivi di

coscienza indicati nell'art. 1 della stessa legge, cioè per coloro

"che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso

personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ( ..)

attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi

convincimenti religiosi o filosofici o morali professati". Costoro,

infatti, quando non siano ammessi al beneficio di prestare il

servizio militare non armato o un servizio civile sostitutivo, sono

sottoposti alla stessa pena prevista per chi rifiuta anche questi

ultimi servizi (pena edittale poi ridotta da sei mesi a due anni,

solo per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, per effetto della

sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte), ma, a norma dell'art. 8,

terzo comma, della legge medesima, sono esonerati dall'obbligo di

leva una volta che abbiano espiato la pena irrogata.

Questa clausola, come si è già accennato, non è prevista per

gli obiettori totali che adducano motivi di coscienza diversi da

quelli indicati nel ricordato art. 1 ovvero non adducano alcun

motivo. Sicché il giudice a quo, al fine di espungere

dall'ordinamento la possibilità della c.d. spirale delle condanne a

danno di costoro, ha chiesto a questa Corte una pronunzia additiva

diretta a estendere anche ai soggetti appena menzionati la clausola

di esonero dalla prestazione del servizio militare di leva prevista

dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972.

3. - Poiché la clausola ora ricordata viene riferita, nel

petitum, a qualsiasi ipotesi di rifiuto di prestare il servizio

militare, il giudice a quo, si è preoccupato di delimitarne la

rilevanza alla fattispecie dedotta di fronte a lui stesso. Tuttavia,

nel compiere siffatta operazione, egli ha correttamente individuato i

confini della questione soltanto sotto il profilo soggettivo.

L'imputato del giudizio a quo, infatti, non ha usufruito dei benefici

previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza, dal momento che

non ha formalmente addotto i motivi individuati dallo stesso

legislatore come valide ragioni di obiezione, ma ha informato della

sua convinta adesione all'ideologia politica anarchica soltanto il

giudice che l'ha interrogato in sede di accertamento del reato. Di

modo che ben ha fatto il giudice rimettente a estendere i termini

della questione al trattamento previsto per tutti gli obiettori

totali che si pongono fuori della disciplina disposta dagli artt. 1 e

8 della legge n. 772 del 1972, vale a dire tanto coloro che non

adducono alcun motivo, quanto coloro che adducono motivi diversi da

quelli indicati dall'appena citato art. 1.

Il giudice a quo ha, invece, peccato per eccesso nell'individuare

le forme di illecito penale connesse al rifiuto di prestare il

servizio militare. Il reato di rifiuto delineato dall'art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972, il cui elemento materiale è dato

dalla manifestazione di volontà attinente all'inottemperanza

dell'obbligo di leva, è un reato a forma libera, che può

manifestarsi tanto in comportamenti meramente omissivi (come, ad

esempio, il non rispondere alla chiamata alle armi) quanto in

comportamenti commissivi (come, ad esempio, il rifiuto di indossare

l'uniforme, l'allontanamento illecito). Sicché quando non ricorre lo

specifico elemento costitutivo del reato di rifiuto di cui all'art.

8, della legge n. 772 del 1972, consistente nell'adduzione dei motivi

indicati dall'art. 1 della legge stessa, possono entrare in gioco

altri reati militari, che si pongono come generali rispetto al reato

speciale di rifiuto, configurato dal citato art. 8. Nella specie,

trattandosi di un caso in cui non sono stati addotti i predetti

motivi, il giudice a quo, al fine di radicare correttamente

nell'ordinamento normativo la pronunzia additiva vo'lta

all'estensione della clausola di esonero prevista dall'art. 8, terzo

comma, della legge n. 772 del 1972, ha giustamente collegato

quest'ultimo articolo a disposizioni delineanti altre figure di reato

militare. Nell'operare tale riferimento, tuttavia, lo stesso giudice,

mentre ha correttamente indicato la norma sul reato di diserzione

(art. 148 c.p.m.p.), ha invece erroneamente aggiunto il pur affine

reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.).

Dall'ordinanza di rimessione, infatti, si deduce

inequivocabilmente che l'unico reato per il quale l'imputato è

chiamato a rispondere nel giudizio a quo è quello di diserzione

(art. 148 c.p.m.p.). Per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151

c.p.m.p.) lo stesso imputato era già stato condannato in un

precedente giudizio e, precisamente, nel primo di quelli che lo hanno

riguardato. Ma, anche se l'ordinanza di rimessione mira a colpire, in

sostanza, la c.d. spirale delle condanne, questo intento non può

legittimare una definizione della questione tale da scardinare il

carattere incidentale del giudizio di costituzionalità e non può,

quindi, obliterare il principio che la rilevanza della questione va

valutata soltanto rispetto al giudizio a quo. Quest'ultima regola

porta, dunque, a delimitare l'oggetto del giudizio in esame alla

richiesta di estendere, mediante una pronunzia additiva, la clausola

di esonero dal servizio militare prevista dall'art. 8, terzo comma,

della legge n. 772 del 1972 a coloro che, rifiutando radicalmente, in

tempo di pace, il predetto servizio dopo aver addotto motivi diversi

da quelli indicati nell'art. 1 della medesima legge o senza aver

addotto motivo alcuno, siano incorsi nel reato di diserzione (art.

148 c.p.m.p.).

4. - Così definita, la questione merita l'accoglimento.

Nel contestare, sotto il profilo del principio costituzionale di

parità di trattamento (art. 3 della Costituzione), l'irragionevole

discriminazione operata dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772

del 1972 a danno di coloro che rifiutano "in toto" di prestare il

servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati

dall'art. 1 della stessa legge ovvero non adducendo alcun motivo, il

giudice a quo individua la manifestazione di tale arbitraria

determinazione del legislatore nella macroscopica sproporzione

sussistente, sul piano del regime sanzionatorio, tra l'ipotesi prima

ricordata e quella dell'obiettore totale che adduce i motivi di

coscienza riconosciuti come meritevoli di tutela dallo stesso

legislatore. Infatti, egli precisa, mentre in quest'ultimo caso

coloro che rifiutano il servizio militare, una volta espiata la pena

inflitta, fruiscono dell'esonero dalla prestazione del servizio

militare di leva a norma del citato art. 8, terzo comma, della legge

n. 772 del 1972, nell'altro caso, invece, chi si rifiuta

definitivamente di ottemperare all'obbligo della leva, pur essendo

sottoposto a una pena edittale identica a quella prevista per

l'ipotesi precedentemente considerata, è tuttavia soggetto, a causa

della mancata previsione a suo favore della clausola di esonero, alla

probabilità di un'ininterrotta catena di condanne, destinata a

prolungarsi sino al venir meno dell'obbligo di leva per limiti di

età.

Trattandosi di un giudizio che viene innanzitutto svolto sotto il

profilo dell'art. 3 della Costituzione, occorre preliminarmente

ribadire che i valori costituzionali, il cui bilanciamento ad opera

del legislatore dev'essere in questa sede scrutinato, sono dati, da

un lato, dall'obbligo di prestare il servizio militare di leva (art.

52, secondo comma, della Costituzione) - obbligo che va annoverato

fra i doveri di solidarietà sociale di carattere inderogabile, ai

sensi dell'art. 2 della Costituzione, - e, dall'altro lato, dalla

libertà personale, connessa all'incriminazione del rifiuto di prestare il predetto servizio (art. 13 della Costituzione), libertà che

gode anch'essa della copertura dell'art. 2 della Costituzione in

quanto diritto inviolabile (v. sent. n. 409 del 1989). Poiché nella

decisione appena ricordata è stato chiarito che tanto

l'incriminazione del rifiuto totale di prestare il servizio militare,

quanto la previsione di una clausola di esonero come quella stabilita

dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, sono frutto di

scelte discrezionalmente assunte dal legislatore, non rinvenendosi in

Costituzione alcun obbligo in tal senso, è opportuno sottolineare,

sempre in via di premessa, che il giudizio sotto il profilo

considerato deve svolgersi nelle forme proprie dello scrutinio di

ragionevolezza dell'uso discrezionale del potere legislativo in

riferimento alla costellazione di valori costituzionali prima

precisata.

5. - Nella sentenza n. 409 del 1989, questa Corte ha affermato che

il caso di chi rifiuta di assolvere in ogni modo all'obbligo di leva

senza addurre motivi o adducendo motivi diversi da quelli considerati

nella legge sull'obiezione di coscienza merita un trattamento

sanzionatorio differenziato, presumibilmente più severo, rispetto al

caso di chi tiene lo stesso comportamento materiale adducendo motivi

di coscienza meritevoli di tutela. Ma la stessa Corte nella medesima

decisione, se pure con riferimento a un'ipotesi di raffronto

esattamente inversa a quella ora esaminata, ha pure sostenuto che, in

considerazione dell'identità dell'interesse leso nelle due distinte

ipotesi criminose (interesse a una regolare incorporazione degli

obbligati al servizio di leva), oltreché dell'analogia delle

modalità oggettive di comportamento, non può ammettersi che fra le

pene edittali previste per le suddette ipotesi sussista un'eccessiva

sproporzione.

Sebbene, per effetto della stessa decisione, la pena edittale

prevista per il reato di rifiuto totale della prestazione del

servizio militare di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n.

772 del 1992 sia stata eguagliata a quella stabilita per altri reati

analoghi (come, ad esempio, la mancanza alla chiamata), l'omissione

legislativa di una clausola di esonero simile a quella stabilita nel

terzo comma del citato art. 8 rende palesemente sproporzionato il

trattamento sanzionatorio complessivo concernente gli altri reati

comunque collegati a un rifiuto totale di adempiere la prestazione

del servizio militare di leva, relativamente ai quali sussiste, come

si è già ricordato, la possibilità effettiva del realizzarsi della

c.d. spirale delle condanne. E non può certo dirsi che tale effetto

eventuale, ancorché probabile, debba restar fuori dai confini di un

giudizio di legittimità costituzionale, poiché, come questa Corte

ha ribadito anche recentemente (v. sent. n. 163 del 1993), il

rispetto del principio di eguaglianza, quale è configurato nell'art.

3 della Costituzione, comporta che la regola della proporzionalità

in esso implicita debba esser valutata "in relazione agli effetti

pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita".

L'eccessiva sproporzione del trattamento sanzionatorio dei reati

di rifiuto del servizio militare diversi da quello disciplinato

nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 deriva dal

fatto che la clausola di esonero prevista nel terzo comma del

ricordato art. 8 costituisce una sorta di clausola di garanzia della

proporzionalità della pena, nel senso che, in mancanza della stessa,

di fronte alla manifestazione di un rifiuto totale del servizio di

leva, la sanzione penale, pur se determinata nella stessa misura

edittale stabilita per il reato di cui all'art. 8, è destinata ad

applicazioni reiterate fino all'esaurimento del correlativo obbligo

di leva. Nelle precise parole usate da questa Corte nella già citata

sentenza n. 409 del 1989, "l'esonero in discussione - conseguenza di

una libera, discrezionale scelta del legislatore - non appare violare

la Carta fondamentale ( ..), né è irrazionale: non essendo

ipotizzabili altre sanzioni adeguate al caso particolarissimo in

discussione, il legislatore ritiene d'interrompere la spirale delle

"condanne a catena", nella presunzione che, ormai, anche la sanzione

penale non può raggiungere gli effetti rieducativi di cui all'art.

27, comma terzo, della Costituzione".

6. - Nel dictum di questa Corte appena citato è contenuta la ratio decidendi applicabile anche al presente giudizio.

La possibilità reale della c.d. spirale delle condanne in

relazione ai reati di rifiuto totale di prestazione del servizio

militare diversi da quello disciplinato dall'art. 8 della legge n.

772 del 1972 - conseguente alla mancanza di una clausola di esonero

dall'obbligo di leva a pena espiata - è la manifestazione della

palese irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore, in

sede di trattamento sanzionatorio di quei reati, tra il valore

costituzionale del dovere di prestare il servizio militare (art. 52

della Costituzione) e quello della libertà personale (art. 13 della

Costituzione).

L'incriminazione del rifiuto totale di adempiere l'obbligo di

leva, se deve condurre a un sacrificio della libertà personale, non

può tuttavia estendere questo sacrificio sino al punto da sottoporre

colui che abbia commesso i relativi reati "a una serie di condanne

penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua intima

personalità umana e la speranza di una vita normale" (v. sent. n.

467 del 1991). La palese sproporzione del sacrificio della libertà

personale che così si realizza produce, infatti, una vanificazione

del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia

istituzionale in relazione allo stato di detenzione.

Sulla base di tali motivi, questa Corte dichiara l'illegittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in connessione

con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero

dalla prestazione del servizio militare di leva in favore di coloro

che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del

servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati

nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo

alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della

reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente alla

durata del servizio militare di leva.

Nell'adottare tale pronunzia di accoglimento questa Corte rinnova

il pressante invito al legislatore in ordine a un urgente intervento

razionalizzatore sull'insieme delle pene relative ai vari reati

militari connessi al rifiuto di prestare il servizio di leva (v. già

sent. n. 467 del 1991). Tale intervento, che dovrebbe provvedere al

necessario riproporzionamento delle pene concernenti i reati appena

ricordati, assume ora i caratteri dell'improrogabilità, in ragione

delle conseguenze che il principio di diritto affermato nella

presente pronuncia può produrre su future decisioni.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di legittimità

costituzionale sollevati dal giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p.,

nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del

servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato

totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo

aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della

legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano

espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura

complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di

leva;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in

connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli

artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 della Costituzione dal

Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di

Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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