Art. 78 c.p.p. — Formalità della costituzione di parte civile

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La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita':

  • a)le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
  • b)le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
  • c)il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  • d)l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
  • e)la sottoscrizione del difensore. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 94/1996

    Questione infondata
    3 aprile 1996

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 78 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza, senza prevedere in tal caso l'osservanza degli stessi termini a difesa previsti dell'art. 555, comma 3, c.p.p., per il decreto di citazione a giudizio, in quanto, fermo restando il principio secondo il quale la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato rappresenta per l'imputato una eventualità prevedibile sin dal momento in cui sorge l'imputazione, va escluso che la particolare disciplina dei termini previsti per il decreto di citazione possa venire utilmente invocata quale 'tertium comparationis', essendo strettamente collegata alla facoltà per l'imputato di richiedere i riti alternativi, tanto più che, allorché in conseguenza della costituzione di parte civile si verifichi la necessità di approntare una difesa più specifica e circostanziata, il sistema processuale consente al giudice di accordare adeguate sospensioni del dibattimento, ai sensi dell'art. 477, comma 2, c.p.p.. - V. S. n. 453/1992. red.: F. Mangano

    Art. 540 c.p.p. · Art. 600 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 78 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 408/1991

    Questione infondata
    12 novembre 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…

    Art. 137 c.p.c. · Art. 78 c.p.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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