Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, 540, primo

comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi

con ordinanze emesse:

1) l'8 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Bologna nel

procedimento penale a carico di La Volpe Alberto ed altro, iscritta

al n. 593 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1995;

2) il 10 luglio 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento

penale a carico di Gastaldi Federico, iscritta al n. 724 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di La Volpe Alberto nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Udito l'avv. Mariano Rossetti per La Volpe Alberto e l'Avvocato

dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - La Corte di appello di Bologna, a seguito della richiesta di

revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della quale il

giudice di primo grado aveva dotato la disposizione di una sentenza

di condanna relativa al risarcimento del danno (cagionato dal reato

di diffamazione aggravata), con ordinanza emessa l'8 giugno 1995 ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 540, primo comma, e 600,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui,

rispettivamente, non prevedono l'esecutività ex lege delle

disposizioni civili della sentenza penale e consentono la revoca e

non solo la sospensione della provvisoria esecuzione.

Osserva il giudice a quo che la diversa disciplina delineata

dall'art. 540 rispetto alla provvisionale - dichiarata

provvisoriamente esecutiva ex lege - in punto di provvisoria

esecuzione appare ingiustificata sia quanto alle acquisizioni

probatorie sulle quali si fonda la decisione, sia avuto riguardo agli

effetti perversi che ne derivano. La parte civile, onde assicurarsi

un titolo esecutivo non sindacabile nei suoi presupposti dal giudice

di appello, potrebbe infatti essere indotta a chiedere la

provvisionale invece della condanna esaustiva. Ciò con il rischio

di una moltiplicazione di processi ed in contrasto con la disciplina

dettata dal novellato art. 282 cod. proc. civ., che assicura la

provvisoria esecutività della sentenza di primo grado proprio per

scoraggiare "resistenze" ed impugnazioni motivate da finalità

dilatorie.

Avuto perciò riguardo alla disciplina della provvisionale ed a

quella della sentenza civile, il giudice a quo ravvisa nell'art.

540, primo comma, una disparità di trattamento. Un ulteriore profilo

è poi rilevato in termini di "arbitrarietà" della scelta

legislativa, che, privando di esecutività ex lege la sentenza che

liquida il danno, limita l'effettività e la concretezza della

tutela.

La Corte rimettente, esclusa l'eventualità di poter concedere una

sospensione della provvisoria esecuzione, osserva che la richiesta di

revoca dovrebbe essere accolta, non avendo il Tribunale motivato

circa il giustificato motivo richiesto dall'art. 540, primo comma,

cod. proc. pen., ma aggiunge - a sostegno della rilevanza della

questione - che tale richiesta andrebbe respinta ove la Corte

dichiarasse l'illegittimità di quest'ultima norma nella parte in cui

prevede la concessione della provvisoria esecuzione solo su istanza

di parte ed in presenza di un giustificato motivo, e dell'art. 600,

secondo comma, cod. proc. pen., là dove "consente di revocare e non

solo di sospendere" la provvisoria esecuzione già concessa.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria di manifesta infondatezza nonché di

inammissibilità per difetto di rilevanza.

Osserva anzitutto l'Avvocatura che il presupposto da cui muove il

giudice a quo secondo il quale la domanda di revoca dovrebbe essere

rigettata se la sentenza fosse provvisoriamente esecutiva ex lege si

basa su un equivoco circa la distinzione tra revoca e sospensione.

La differenza tra tali due ipotesi non risiederebbe infatti nei

motivi da prendersi in considerazione da parte del giudice di

appello, bensì nei diversi momenti processuali in cui intervengono

le misure, dovendo la revoca riferirsi all'esecuzione non ancora

iniziata e la sospensione al processo esecutivo già in corso (come

confermato dal previgente testo dell'art. 283 cod. proc. civ., che

appunto alludeva a tale profilo cronologico). L'autorità intervenuta

trae argomento a sostegno di tale tesi dalla sentenza n. 353 del 1994

di questa Corte, rilevando come, a seguito della declaratoria

d'incostituzionalità dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen.

(nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della provvisionale

possa essere sospesa per gravi motivi), debba ora ritenersi abilitato

il giudice di appello a compiere una valutazione in fatto ed in

diritto, ad esecuzione iniziata o meno e su ogni sentenza di condanna

di primo grado. Di talché la questione concernente il secondo comma

dell'art. 600 cod. proc. pen. dovrebbe essere dichiarata

manifestamente infondata.

Irrilevante e perciò inammissibile sarebbe invece la questione

relativa all'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., in quanto la

sentenza oggetto del gravame è già stata dotata dal giudice di

primo grado di quella provvisoria esecutività che il rimettente

vorrebbe veder conseguire ex lege dalla richiesta decisione della

Corte, senza peraltro - opina l'Avvocatura - che tale pronuncia

risulti influente nel giudizio a quo.

1.3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito uno

degli imputati eccependo preliminarmente l'inammissibilità della

questione, in mancanza dell'indicazione delle norme costituzionali

che si assumono violate. La parte privata osserva altresì che,

semmai, dovrebbe essere ritenuto illegittimo il tertium comparationis

costituito dalla provvisionale, là dove ne è sancita la provvisoria

esecutività ex lege. Né sarebbe utile parametro di riferimento

l'art. 282 cod. proc. civ., attesa la differenza tra le due ipotesi:

le statuizioni civili della sentenza penale trovano la loro premessa

in un'affermazione di responsabilità dell'imputato che è però

assistita da una presunzione d'innocenza sino alla condanna

definitiva.

2.1. - Il Pretore di Latina, nel corso di un procedimento penale in

cui la parte civile, dopo aver notificato a mezzo posta all'imputato

la propria costituzione, aveva ribadito in udienza la stessa

chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 10 luglio 1995, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione:

a) dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui consente la

costituzione in udienza della parte civile senza che all'imputato

siano concessi termini a difesa analoghi a quelli ex art. 555, terzo

comma, cod. proc pen. (decreto di citazione a giudizio) così

comprimendo il diritto di difesa e violando il principio di

uguaglianza tra le parti; b) dell'art. 540, primo comma, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività ex

lege della sentenza che ha pronunciato sulla domanda della parte

civile, in violazione sia del principio di uguaglianza, per il

confronto con chi agisce in sede civile e sia del diritto di difesa,

"che si estrinseca anche nell'ottenere decisioni esecutive se

favorevoli".

2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza delle questioni.

Quanto all'impugnativa dell'art. 78 cod. proc. pen., si osserva,

sulla scorta della giurisprudenza in materia di questa Corte, che

l'imputato deve necessariamente rappresentarsi l'eventualità della

costituzione della parte civile sin dal momento in cui gli è

contestata l'imputazione e che comunque la sede dell'accertamento

della responsabilità resta quella dibattimentale.

Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura, pur dando atto

dell'opportunità di un "allineamento alla disciplina dettata

dall'art. 540 cod. proc. pen. alla nuova normativa del processo

civile", rileva tuttavia come, a differenza di quanto accadeva nel

previgente regime, la pendenza del processo penale non impedisca oggi

il promuovimento o la prosecuzione dell'azione in sede civile, sì

che l'opzione in tal senso appare affidata ad una libera valutazione

dell'interessato, il quale può prendere in considerazione vantaggi e

svantaggi dell'una e dell'altra soluzione. Considerato in diritto

1.1. - La Corte di appello di Bologna solleva questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 540, primo comma, codice di

procedura penale, in quanto non prevede la provvisoria esecutività

ex lege delle disposizioni civili della sentenza di primo grado; b)

dell'art. 600, secondo comma, dello stesso codice, nella parte in

cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca e non

già soltanto la sospensione della provvisoria esecutività di dette

disposizioni.

A parere del giudice a quo risulterebbe violato il principio della

parità di trattamento in confronto con quanto disposto dall'art.

282 del codice di procedura civile (nuovo testo), che attribuisce la

provvisoria esecutività a tutte le sentenze di primo grado, nonché

con la previsione del secondo comma della stessa norma denunciata,

che tale esecutività attribuisce alla provvisionale.

1.2. - Il Pretore di Latina dubita parimenti della legittimità

costituzionale dell'art. 540, primo comma, cod. proc. pen., sulla

base di analoghi argomenti ed evocando come ulteriore parametro

l'art. 24 della Costituzione per l'asserita inerenza

dell'esecutività delle sentenze al diritto di difesa, che

risulterebbe così vulnerato dalla mancanza di provvisoria

esecutività delle decisioni.

1.3. - Il medesimo Pretore solleva inoltre questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui

consente alla parte civile di costituirsi in udienza senza prevedere

l'osservanza degli stessi termini a difesa fissati dal successivo

art. 555, terzo comma, per il decreto di citazione a giudizio.

2. - I due giudizi vanno riuniti, in quanto vertenti sulla medesima

materia, e decisi con un'unica sentenza.

3. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità

che l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato nel giudizio sub

1.1. in ragione dell'asserita ininfluenza della pronuncia richiesta

alla Corte, atteso che la sentenza appellata è già stata dichiarata

provvisoriamente esecutiva dal giudice di primo grado.

Osserva in proposito la Corte che l'ampia motivazione della

rilevanza offerta dal giudice a quo non solo non appare priva di

plausibilità, ma è logicamente coerente con la premessa da cui lo

stesso giudice muove, e cioè che allo stato della normativa in

materia egli dovrebbe accogliere l'istanza di revoca della

provvisoria esecuzione, essendo stata questa concessa dal giudice di

primo grado senza alcuna indicazione dei "fondati motivi" richiesti

appunto dall'art. 540, primo comma, cod. proc. pen.; quand'invece la

provvisoria esecuzione rimarrebbe comunque ferma ove anche la

condanna esaustiva al risarcimento del danno in sede penale fosse

provvisoriamente esecutiva per legge, per effetto della richiesta

pronuncia d'illegittimità costituzionale.

Parimenti respinta dev'essere l'eccezione di inammissibilità

sollevata dalla parte privata per l'asserito difetto d'indicazione

delle norme costituzionali che si assumono violate. Nell'ordinanza di

rimessione, infatti, si legge un esplicito e motivato richiamo

all'art. 3 della Costituzione.

4. - Nel merito la questione sollevata da entrambi i rimettenti è

infondata.

4.1. - L'accentuata valorizzazione dell'autonomia conferita dal

nuovo codice di procedura penale all'azione per il risarcimento del

danno o per le restituzioni, consente al titolare dell'azione stessa

di chiedere la tutela nella sede propria, del tutto indipendentemente

dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e

degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. Tuttavia, una volta

compiuta la scelta di esercitare l'azione civile nel processo penale,

non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono,

per via della struttura e della funzione del giudizio penale, cui la

stessa azione civile deve necessariamente adattarsi, considerate le

esigenze di pubblico interesse sottese all'accertamento dei reati

(cfr., da ultimo, sentenze n. 353 del 1994 e n. 443 del 1990). Un

accertamento - è da sottolineare - che va condotto con piena

libertà di valutazione della prova, e che concerne l'esistenza e le

modalità dell'unico fatto storico da cui scaturiscono insieme le

conseguenze di carattere penale e quelle di carattere civile, le

seconde delle quali sono legate sempre alle prime, almeno fino alla

pronuncia della sentenza di primo grado, giacché la condanna al

risarcimento e alle restituzioni non può essere disgiunta dalla

condanna penale, che, d'altronde, fino al suo passaggio in giudicato

non fa venir meno la presunzione di non colpevolezza dell'imputato

sancita dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione

4.2. - Nel previgente sistema l'esclusione della provvisoria

esecutività delle statuizioni civili della sentenza penale di

condanna non ancora passata in giudicato, era stata temperata dalla

(mera) possibilità che, su istanza di parte, il capo di sentenza che

assegnava la provvisionale fosse dichiarato provvisoriamente

esecutivo (art. 489-bis aggiunto dall'art. 9 della legge 15 dicembre

1972, n. 773). L'illegittimità costituzionale di tale assetto

normativo, denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione a

fronte dell'allora vigente art. 282 cod. proc. civ. (secondo cui il

giudice doveva concedere la provvisoria esecutività, su istanza di

parte, delle sentenze di condanna al pagamento di provvisionali,

sempre che non ricorressero particolari motivi per rifiutarla), era

stata esclusa da questa Corte, sull'argomento che spetta alla

discrezionalità del legislatore di stabilire i casi ed il momento in

cui la sentenza diventa titolo esecutivo (sentenza n. 40 del 1974).

All'art. 282 cod. proc. civ., poi, si era in altra occasione negato

il valore di "precetto inderogabile" al quale dovessero

necessariamente modellarsi altre previsioni normative che

diversamente conformavano il regime di esecutività delle pronunce

(sentenza n. 95 del 1985). E più volte si è infine chiarito, in

via generale, che resta affidata alla discrezionalità del

legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso

all'esecuzione forzata nei diversi tipi di giudizi, col solo limite

della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (v.,

da ultimo, sentenza n. 65 del 1996).

Appunto nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore del

nuovo codice di procedura penale ha ora previsto l'esecutività ex

lege della condanna al pagamento di una provvisionale e la

concessione della clausola, su istanza, della condanna al

risarcimento soltanto quando ricorrano giustificati motivi.

4.3. - L'ontologica diversità per presupposti ed effetti tra

questi due ultimi provvedimenti, non ne consente la comparabilità ai

fini di assoggettarli necessariamente ad un comune regime. Basti in

proposito considerare che la concessione d'una provvisionale -

secondo l'indicazione del punto 26 della legge delega per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale - consegue proprio

all'impossibilità di effettuare quella liquidazione del danno cui la

domanda viceversa primariamente tende, e viene disposta nei limiti di

quanto accertato, in conto di ciò che verrà determinato dal giudice

civile, anche con finalità considerate di carattere cautelativo

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

L'inidoneità del tertium comparationis già rilevata in passato,

va poi a fortiori ribadita con riguardo all'art. 282 cod. proc. civ.,

come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353.

La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze

civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello

strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma

realizzata da tale legge; ed è fondamentalmente volta a scoraggiare,

attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello,

impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla

dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si

rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello

dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento

del danno.

Sicché, sotto nessuno dei profili prospettati, è ravvisabile la

denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4.4. - Neppure configurabile è poi la violazione dell'art. 24

della Costituzione, prospettata dal solo Pretore di Latina

sull'assunto che la provvisoria esecutività per legge rappresenti un

connotato necessario delle sentenze d'accoglimento, siccome inerente

al diritto di difesa.

In proposito è sufficiente richiamare la più volte sottolineata

discrezionalità del legislatore nel modulare le condizioni di

accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Tale

discrezionalità - come sopra detto - trova il solo limite della non

irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, e non appare

affatto irrazionale che la sentenza possa rimanere priva di

esecutività sino a quando non sia passata in giudicato, sin quando

cioè non sia stata accertata in modo definitivo la situazione

giuridica sostanziale che andrebbe realizzata attraverso l'esercizio

dell'azione esecutiva cui, secondo la prospettazione, si dovrebbe

riferire la garanzia assicurata dall'evocato art. 24 della

Costituzione.

5. - Il giudizio di non fondatezza della questione relativa

all'art. 540, primo comma, cod. proc. pen. travolge la denuncia del

successivo art. 600, secondo comma, prospettata dalla Corte d'appello

di Bologna come meramente conseguenziale. L'eliminazione del potere

di revoca previsto da tale ultima norma, accanto a quello di

sospensione, è stata infatti richiesta a questa Corte dal giudice a

quo - coerentemente con la logica del suo ragionamento - soltanto

come conseguenza dell'auspicata estensione dell'esecutività ex lege

a tutte le sentenze di primo grado che condannino l'imputato al

risarcimento del danno.

6. - Infondata è altresì la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 78 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di

Latina.

6.1. - Con riguardo alla dedotta disparità di trattamento rispetto

alla previsione di cui all'art. 555, terzo comma, cod. proc. civ., è

sufficiente qui richiamare quanto questa Corte ha già osservato onde

escludere che tale norma possa venire utilmente invocata quale

tertium comparationis: vale a dire che la particolare ampiezza dei

termini ivi previsti è strettamente collegata alla facoltà per

l'imputato di richiedere i riti alternativi di deflazione del

dibattimento (cfr. sentenza n. 453 del 1992).

6.2. - Il richiamo ai precedenti di questa Corte vale anche per

disattendere l'assunto, secondo cui la facoltà dell'offeso di

costituirsi parte civile in udienza viene a comprimere il diritto di

difesa dell'imputato, mancando la previsione di termini che

consentano all'imputato stesso di apprestare le sue difese.

Con riguardo alla disciplina previgente, che non mostrava sul punto

significative differenze, si è infatti osservato che "la

costituzione di parte civile della parte offesa dal reato non

rappresenta per l'imputato una eventualità che egli non possa

rappresentarsi sin dal momento in cui è sorta per lui

l'imputazione", sì che "dalla prevedibilità dell'evento deriva che

l'imputato può ben preparare tempestivamente le ragioni della sua

opposizione alla costituzione di parte civile, se egli ha da farne

valere", e non ha pertanto rilievo se la parte stessa si costituisce

prima o all'atto dell'apertura del dibattimento, che resta pur sempre

- segnatamente nel nuovo sistema - la sede dell'accertamento del

fatto da cui nascono la responsabilità civile e quella penale (cfr.

sentenza n. 108 del 1970 e ordinanze nn. 157 del 1974, 182 del 1973,

7 e 167 del 1970). Ed è proprio l'unicità storica di tale matrice,

già sopra sottolineata, a far largamente coincidere il tema

difensivo dell'imputazione con le ragioni volte ad ottenere il

rigetto della domanda di risarcimento o di restituzione.

In verità - anche se, in linea generale, si può affermare che

"l'esigenza di un regolare contraddittorio tra il soggetto

danneggiato dal reato (costituitosi parte civile) e l'imputato (in

quanto obbligato a risarcire il danno o tenuto alle restituzioni) è

soddisfatta ... con la conoscenza (o la conoscibilità) della

dichiarazione di costituzione di parte civile" (sentenza n. 136 del

1968) - non può escludersi che, in relazione a profili peculiari

della domanda connessi all'esercizio dell'azione civile nel processo

penale - quali ad es. la stessa qualità di danneggiato o, più in

dettaglio, la quantificazione del petitum -, possa in concreto

verificarsi la necessità di apprestare una difesa circostanziata e

specifica. Ma in tale ipotesi il sistema processuale consente al

giudice di accordare, ex art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.,

adeguate sospensioni di breve durata del dibattimento, qualora ciò

si appalesi assolutamente necessario alla salvaguardia del

contraddittorio (cfr. sentenze nn. 203 del 1992, 16 e 284 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale:

a) degli artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in

epigrafe;

b) degli artt. 540, primo comma, e 78 del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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