Art. 39 231 — Rappresentanza dell'ente

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

  • a)la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
  • b)il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  • c)la sottoscrizione del difensore;
  • d)la dichiarazione o l'elezione di domicilio. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Testo vigente dal 19 giugno 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 186/2007

    Questione inammissibile
    12 giugno 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, secondo il rimettente, nel prevedere che l'ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, non garantirebbe adeguata tutela alla persona giuridica tratta a giudizio, in caso di conflitto di interessi con il proprio rappresentante legale. Infatti, non solo nell'ordinanza di rimessione si rinvengono gravi carenze nella descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, ma altresì il rimettente si limita a invocare una soluzione dei problemi denunciati, senza formulare una domanda specifica. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citata, ordinanza n. 36/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citata, ordinanza n. 35/2007.

    Art. 39 231 · Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996 · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art39 · fonte del testo

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