Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili. 90 90a Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo 562. Se la richiesta e' formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), e' competente a decidere il giudice del dibattimento. 90 90a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 213/1992

    Questione infondata
    11 maggio 1992

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richieder…

    Art. 446 c.p.p. · Art. 516 c.p.p. · Art. 519 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 369/1991

    Questione inammissibile
    23 luglio 1991

    Manifesta inammissibilità della questione per essere l'ordinanza di rimessione priva dell'esposizione del fatto, dell'indicazione delle norme costituzionali da porre come parametro e dell'esame sulla rilevanza.

    Art. 563 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 315/1991

    Questione infondata
    5 luglio 1991

    Riuniti i giudizi, a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara la manifesta…

    Art. 446 c.p.p. · Art. 549 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. 1 parola tolta.

tolto: 1.Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili. Se …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art563 · fonte del testo

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