Art. 563 c.p.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
Si osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione di pena su richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale, in quanto applicabili. Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo 562. Se la richiesta e' formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), e' competente a decidere il pretore del dibattimento.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998
