Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre

1990 dal Vice- Pretore onorario di Vercelli nel procedimento penale a

carico di Lumia Salvatore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore

il Vice-Pretore onorario di Vercelli, con ordinanza del 30 novembre

1990 (R.O. n. 221 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale nella

parte in cui non prevede la possibilità, per la parte offesa dal

reato, di ottenere una provvisionale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della

questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione manca della esposizione

del fatto e della indicazione delle norme costituzionali che

sarebbero state violate, da porre come parametro; che non è stato

effettuato alcun esame della rilevanza della questione, e che non è

possibile nessun riscontro da parte di questa Corte;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura

penale, sollevata dal Vice-Pretore onorario di Vercelli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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