Art. 550 c.p.p. — Casi di citazione diretta a giudizio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 2000 al 8 giugno 2000. Leggi il testo vigente →

Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2 La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

  • a)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
  • b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
  • c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
  • d)violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
  • e)rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  • f)furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
  • g)ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 8 giugno 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 550 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 21625/2026

    11 giugno 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).

    Art. 550 c.p.p. · Art. 168-bis c.p. · Art. 337 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/2026

    Questione inammissibile
    3 aprile 2026

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di La Spezia, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. Altresì, la citata sentenza ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in quanto la disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure e dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato. (Precedenti: O. 209/2025 - mass. 47138; O. 208/2025 - mass. 47080; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).

    Art. 168-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 464-quater c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/2025

    Illegittimità dichiarata
    1 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il petitum formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013).

    Art. 168-bis c.p. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 550 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 182/2009

    Questione inammissibile
    19 giugno 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale e dell'art. 550, comma 1, stesso codice. Il rimettente, infatti, viene, in sostanza, a chiedere di sopprimere l'istituto del'udienza preliminare, così invocando un intervento manipolativo di sistema estraneo all'ambito della giustizia costituzionale. Sul punto v., citate, ex plurimis , sentenza n. 175/2004, ordinanze n. 359/2004 e n. 305/2001.

    Art. 550 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (18)

Se ne mostrano 13 su 18, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 10 parole tolte, 232 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51aggiunto: Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2 La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

aggiunto: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

aggiunto: b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

aggiunto: c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

aggiunto: d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

aggiunto: e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

aggiunto: f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

aggiunto: g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art550 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari