Codice di procedura penale

Art. 337 c.p.p. — Formalità della querela

La dichiarazione di querela e' proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorita' alle quali puo' essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, puo' essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Quando la dichiarazione di querela e' proposta oralmente, il verbale in cui essa e' ricevuta e' sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. L'autorita' che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/2004

    Questione infondata
    8 aprile 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la querela, ove recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata dalla «sottoscrizione autentica» del querelante, precludendo in tal modo al giudice di ritenere comunque provata l’originaria volontà della persona offesa di sporgere querela anche nel caso in cui tale volontà, sia pure espressa mediante un atto recante una sottoscrizione non autenticata, risulti poi effettivamente confermata in dibattimento. Ed infatti analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento a parametri parzialmente coincidenti, è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 287 del 1995, in base al rilievo che il legislatore ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica circa l’autenticità della sottoscrizione del querelante, «possa mettersi inutilmente in movimento», e che la disposizione censurata introduce quindi una «ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell’atto», mentre per quanto riguarda la pretesa lesione dell'art. 3 Cost., il rimettente pone erroneamente sullo stesso piano i requisiti formali della querela, tra i quali, allorché l’atto non venga presentato personalmente dal querelante, rientra la sottoscrizione autenticata, e il suo contenuto sostanziale, che deve appunto esprimere la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del reato, volontà il cui accertamento presuppone che l’atto sia conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge. – Per il precedente specifico v. la sentenza n. 287/1995.

    Art. 337 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art337 · fonte del testo

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