Art. 550 c.p.p. — Casi di citazione diretta a giudizio

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Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. ((2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti:

  • a)dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  • b)dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • c)dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  • d)dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • e)dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
  • f)dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • g)dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.)) 290 Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 90, comma 1) che "La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 26 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 550 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 21625/2026

    11 giugno 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).

    Art. 550 c.p.p. · Art. 168-bis c.p. · Art. 337 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/2026

    Questione inammissibile
    3 aprile 2026

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di La Spezia, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. Altresì, la citata sentenza ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in quanto la disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure e dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato. (Precedenti: O. 209/2025 - mass. 47138; O. 208/2025 - mass. 47080; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).

    Art. 168-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 464-quater c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/2025

    Illegittimità dichiarata
    1 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il petitum formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013).

    Art. 168-bis c.p. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 550 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 182/2009

    Questione inammissibile
    19 giugno 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale e dell'art. 550, comma 1, stesso codice. Il rimettente, infatti, viene, in sostanza, a chiedere di sopprimere l'istituto del'udienza preliminare, così invocando un intervento manipolativo di sistema estraneo all'ambito della giustizia costituzionale. Sul punto v., citate, ex plurimis , sentenza n. 175/2004, ordinanze n. 359/2004 e n. 305/2001.

    Art. 550 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (18)

Se ne mostrano 13 su 18, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2016 al 30 dicembre 2022. 107 parole tolte, 337 parole aggiunte in 8 capoversi.

… all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2 tolto: La disposizioneaggiunto: . Le disposizioni del comma 1 si tolto: applica aggiunto: applicano anche quando si procede per tolto: uno dei seguenti reati aggiunto: i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti:

a) tolto: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale aggiunto: dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) tolto: resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale aggiunto: dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

c) tolto: oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale aggiunto: dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) tolto: violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale aggiunto: dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) tolto: rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime aggiunto: dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

f) tolto: furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale aggiunto: dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) tolto: ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3 aggiunto: dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 90, comma 1) che "La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art550 · fonte del testo

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