Codice penale

Art. 349 c.p. — Violazione di sigilli

[1]Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

[2]Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 20/1993

    Questione inammissibile
    29 gennaio 1993

    Difetta di rilevanza nel processo di provenienza la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione del principio di eguaglianza, riguardo all'applicabilità della sospensione condizionale della pena agli autori dei reati di esecuzione di opere edilizie abusive e violazione dei sigilli, unificati dal vincolo della continuazione. L'eventuale sentenza di accoglimento avrebbe infatti come conseguenza - ai fini del richiesto ripristino della parità di trattamento con gli imputati del solo reato edilizio, che per l'elevato minimo edittale previsto non possono invece godere del beneficio - quella di negare all'imputato cui è stato riconosciuto il vincolo della continuazione la sospensione condizionale altrimenti spettantegli, in tal modo determinandosi un aggravamento del regime sanzionatorio che comunque, in ossequio al principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non potrebbe operare. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, cod.pen. e 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 81 c.p. · Art. 349 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art349 · fonte del testo

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