Art. 348 c.p.p. — Assicurazione delle fonti di prova

Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

  • a)alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
  • b)alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
  • c)al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. (( Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. )) La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Testo vigente dal 4 maggio 2001

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 516/1988

    Questione infondata
    5 maggio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 30 aprile 1985. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988. Il Presidente…

    Art. 348 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 402 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 78/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede il giornalista fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale", sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal pretore di Torin…

    Art. 348 c.p.p. · Art. 351 c.p.p. · Art. 21 cost. · Art. 372 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/1975

    Questione infondata
    17 dicembre 1975

    a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Roccamonfina e dalla Corte d'assise di Siracusa: questione già decisa con la sentenza di questa Corte n. 154 del 1973; b) dichiara la ma…

    Art. 348 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 465 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 4 maggio 2001. 30 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: 1.Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere … in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. tolto: 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. tolto: 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti tolto: a aggiunto: ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 tolto: e tutte leaggiunto: , esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine tolto: che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero tolto: sono richieste da elementi successivamente emersitolto: . In tal caso aggiunto: e assicura le nuove fonti di prova tolto: delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art348 · fonte del testo

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