Codice di procedura penale

Art. 340 c.p.p. — Remissione della querela

La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorita' procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338. ((4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto))

Testo vigente dal 13 luglio 1999

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 340 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 31583/2026

    19 agosto 2026

    La Quinta Sezione penale, in tema di atti persecutori, ha affermato che la mancata comparizione del querelante all’udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall’art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., essendo detta forma di remissione incompatibile con il regime speciale previsto dall’art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.

    Art. 340 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 451/1999

    Questione infondata
    17 dicembre 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento agli eredi del remittente della querela. Premesso, infatti, che l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia, in caso di remissione di querela, al 'genus' delle obbligazioni trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici risulta implicitamente dalla sent. n. 211 del 1995 ed è acquisita dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla sent. n. 151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilità 'jure successionis' di tale obbligazione, senza possibilità alcuna per gli eredi del querelante di sottrarvisi, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 cod. pen., nella parte in cui non attribuiva l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato; e che l'inquadramento civilistico dell'istituto non risulta smentito dalla sent. n. 98 del 1998, dove si è rilevato che il debito di rimborso delle spese processuali, gravante sul condannato, a seguito della introduzione della remissione del debito (art. 56 l. n. 354 del 1975) e del rilievo che in essa assumono l'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e l'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, è divenuto assimilabile alle sanzioni economiche accessorie alla pena - ed è quindi partecipe della finalità di emenda e del carattere di personalità propri della pena, in forza dell'art. 27 Cost. - stante la diversità delle situazioni poste a raffronto, nessuna illegittima disparità di trattamento è, conseguentemente, configurabile tra il condannato e il remittente la querela, in riferimento all'obbligo di sostenere le spese del processo, ne' alcuna disarmonia censurabile alla luce del parametro evocato è ravvisabile in un sistema che, riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni economiche accessorie della pena, lo nega ad obblighi che a tali sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. (ora modificato dall'art. 13 l. 25 giugno 1999, n. 205) poneva a carico del remittente la querela in assenza di diversa pattuizione tra remittente e querelato. - S. nn. 151/1975, 211/1995 e 98/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 695 c.p.p. · Art. 340 c.p.p. · Art. 535 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 13 luglio 1999. 13 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338. aggiunto: 4. Le spese del procedimento sono a carico del tolto: remittente aggiunto: querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato tolto: convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato. aggiunto: diversamente convenuto

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art340 · fonte del testo

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