Art. 349 c.p.p. — Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonche' altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161 ((, nonche' ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilita')). Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita', la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 467/1989

    Questione inammissibile
    27 luglio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 28 febbraio 1987 (registro ordinanze 147 del 1989). Così deciso in Roma, nella sede della C…

    Art. 349 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 109 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -…

    Art. 349 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2021 al 30 dicembre 2022. 43 parole aggiunte.

… a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161aggiunto: , nonche' ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilita'. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. Se taluna delle persone indicate nel comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art349 · fonte del testo

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