Il giudice che non abbia ancora conseguito la prima valutazione di professionalità può sollevare, in relazione a procedimenti sottoposti alla sua cognizione, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che definiscono la sua capacità e le sue attribuzioni, e, in specie, dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui gli vieta di svolgere funzioni monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. Ove si ritenesse il predetto giudice privo di potestas iudicandi , la questione di costituzionalità di tale norma sarebbe logicamente irrilevante e nessun altro giudice si troverebbe nelle condizioni di sollevarla. ( Precedenti citati: sentenze n. 460 del 2005 e n. 278 del 1994, riferite ad altre disposizioni ). Ogni giudice - in quanto investito del potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante - può, in limine litis , sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che affermano o escludono la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, e ciò anche a prescindere dalle conseguenze processuali derivanti dalla loro violazione. Tali disposizioni godrebbero altrimenti di una non consentita immunità dal controllo di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 71 del 1975 ) .
Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa · Art. 1 Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.