Art. 5 — Omessa dichiarazione

E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 8 E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. 8 Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 7

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

7

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non e' punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo".

8

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 25 dicembre 2019 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 144/2017

    Altra decisione
    21 giugno 2017

    È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Catania perché riesamini, alla luce del mutato quadro normativo, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53, anziché ad euro 103.291,38, come previsto dall'art. 4 del medesimo d.lgs. per la fattispecie di dichiarazione infedele. Sia la disposizione censurata sia quella evocata dal rimettente quale tertium comparationis sono state modificate dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, i cui artt. 5 e 4 hanno inciso sulla descrizione delle rispettive condotte incriminate e sulle relative soglie di punibilità (riducendo quella dell'omessa dichiarazione a 50.000 euro, e innalzando quella della dichiarazione infedele a 150.000 euro, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha assunto come parametro ai fini dell'operazione di allineamento richiesto); inoltre, mentre la pena comminata per la dichiarazione infedele è rimasta invariata (reclusione da uno a tre anni), quella dell'omessa dichiarazione è stata aumentata nel minimo e nel massimo (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni), con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie non è più omogeneo come alla data dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 8 Delega al Governo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

E' punito con la reclusione da due a tolto: sei aggiunto: cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore … delle singole imposte ad euro cinquantamila. E' punito con la reclusione da due a tolto: sei aggiunto: cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art5 · fonte del testo

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