Corte costituzionale

Sentenza n. 423/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 427, primo

comma, in relazione all'art. 530, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gasparini Marco,

iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura

penale (in relazione all'art. 530, secondo comma, dello stesso

codice) nella parte in cui non prevede l'esonero del querelante dal

pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato nel caso di

assoluzione del querelato con formula piena conseguente ad

insufficienza o contraddittorietà della prova.

2. - Espone la Corte remittente che il primo comma dell'art. 382

del codice di procedura penale abrogato, corrispondente al primo

comma dell'art. 427 del codice attuale, prevedeva espressamente che

il querelante non subisse condanna alla rifusione delle dette spese

in caso di proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove.

Tale formula non è più adottabile nel dispositivo, posto che il

secondo comma dell'art. 530 del codice di procedura penale prevede

che il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione perché il

fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso anche

quando la prova sia insufficiente o contraddittoria; pertanto,

trattandosi di situazione equivalente a quella che, a norma dell'art.

479, terzo comma, del codice previgente, determinava l'adozione della

formula di proscioglimento per insufficienza di prove, la formula di

assoluzione piena può ora ricondursi anche ad una situazione di

dubbio, esprimibile, però, solo nella motivazione. Con il nuovo

codice, il querelante viene quindi a esser posto, ad avviso del

giudice a quo , in una posizione deteriore, per quanto concerne il

rimborso delle spese anticipate dallo Stato, come conseguenza

automatica della nuova regola sulle formule di proscioglimento e non

sulla base di una scelta razionale e meditata del legislatore.

Ora, prosegue il remittente, con le sentenze n. 165 del 1974, 52

del 1975 e 29 del 1992, la Corte costituzionale, in relazione alla

normativa abrogata, ha individuato la ratio delle eccezioni alla

regola della responsabilità del querelante per il pagamento delle

spese processuali nel principio della esenzione da detta

responsabilità allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da

circostanze non riconducibili al querelante stesso al quale, quindi,

nessuna colpa può essere addebitata. Ed è stata affermata,

nell'ultima delle decisioni citate, l'illegittimità costituzionale

della detta normativa anche in ordine alla mancata esenzione nella

ipotesi di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"

(prendendo spunto da un caso in cui essa era stata adottata, in un

processo iniziato in base a querela per diffamazione a mezzo stampa,

per essere stata riconosciuta l'esimente del legittimo esercizio del

diritto di cronaca), in quanto mancava ogni sintomo di una

avventatezza o temerarietà della querela.

Se questo è il discrimine, conclude il remittente, e se la

possibilità di esonero del querelante dalla responsabilità per le

suddette spese è data dalla posizione soggettiva di costui al

momento della presentazione della querela, non sembra manifestamente

infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 427, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

quando il proscioglimento, pur enunciato nel dispositivo con le

formule perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha

commesso, sia in realtà determinato da una insufficienza o da una

contraddittorietà della prova non addebitabile al querelante sotto

il profilo della avventatezza o della temerarietà della querela. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante al

pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche

nel caso di assoluzione dell'imputato con formula piena conseguente

ad insufficienza o contraddittorietà della prova.

Il giudice a quo premette che il primo comma dell'art. 382 del

previgente codice di rito prevedeva espressamente tra le ipotesi di

esclusione della condanna del querelante alle spese del procedimento

anticipate dallo Stato quella del proscioglimento dell'imputato

pronunciato per insufficienza di prove. Poiché ora tale formula non

è più adottabile nel dispositivo, posto che il nuovo codice impone

all'art. 530, secondo comma, che il giudice pronunci sentenza di

assoluzione con formula piena anche quando la prova è insufficiente

o contraddittoria, la Corte di cassazione rileva che il querelante

viene in tal modo posto in una condizione deteriore, per quanto

concerne il rimborso delle predette spese, solo come conseguenza

automatica della nuova regola sulle formule di proscioglimento e non

sulla base di una scelta razionale e meditata del legislatore.

Tale situazione integrerebbe pertanto una ingiustificata

disparità di trattamento, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, in raffronto alle altre ipotesi di proscioglimento

dell'imputato in cui questa Corte (cfr. tra le ultime le sentt. n. 29

del 1992 e n. 180 del 1993) ha già affermato che la responsabilità

del querelante per le spese processuali non può essere ritenuta

allorquando manchi il sintomo di un'avventatezza o temerarietà della

querela.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha più volte esaminato (sia in riferimento al codice

previgente che a quello attuale) la disciplina sulla responsabilità

del querelante in ordine alle spese del procedimento anticipate dallo

Stato in caso di proscioglimento dell'imputato, escludendo

chiaramente ogni ipotesi di responsabilità obiettiva del querelante

fondata sul mero dato della causalità materiale (per cui le spese

ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di

qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a chi abbia

esercitato il diritto di querela.

Sulla base di tale principio è stata dichiarata l'illegittimità

delle norme che imponevano in ogni caso la condanna del querelante

nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela

contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del

1974), o di proscioglimento per incapacità d'intendere e di volere

(sent. n. 52 del 1975), o perché il fatto non costituisce reato

(sent. n. 29 del 1992), ed infine, anche nel caso di proscioglimento

per non aver commesso il fatto (quando risulti che l'attribuzione del

reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del

querelante: sent. n. 180 del 1993).

3. - È di intuitiva evidenza che anche nell'ipotesi in esame, di

assoluzione conseguente ad una situazione di dubbio probatorio

esprimibile solo nella motivazione ma non nel dispositivo, può

emergere in fatto una situazione nella quale, analogamente alle altre

ipotesi considerate, non sia ravvisabile alcuna colpa del querelante

in termini di temerarietà o avventatezza della querela. Anche in

tale caso, quindi, il querelante può trovarsi nella medesima

sostanziale posizione di coloro per i quali non è prevista una

responsabilità in ordine alle spese ma ciò nonostante subisce un

trattamento ingiustamente differenziato.

4. - Del pari occorre considerare che una siffatta conseguenza

può determinarsi non solo a causa di una situazione di sostanziale

dubbio probatorio nei confronti dell'imputato ma, presumibilmente,

per un novero pressoché illimitato di cause le quali siano

suscettibili di dimostrare l'assenza di colpa a carico del querelante

pur in caso di pieno proscioglimento dell'imputato.

Quel che va quindi affermato (come la ricordata sent. n. 180 del

1993 ha già posto in evidenza) è l'illegittimità intrinseca del

criterio di automaticità che il legislatore ha mantenuto, pur avendo

circoscritto il regime della responsabilità del querelante alle sole

ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il

fatto o perché il fatto non sussiste. Illegittimità che, in

applicazione dei principi espressi da questa Corte nelle ricordate

pronunce, va pertanto dichiarata anche in ordine alle ipotesi di

proscioglimento dell'imputato con formula piena, quando risulti

l'assenza di qualsiasi colpa ascrivibile al querelante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede,

nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non

sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il

querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in

assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del

diritto di querela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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