Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Castagnini

Patrizia, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Rimini, con ordinanza del 29 marzo 1990 (pervenuta a

questa Corte l'8 aprile 1991), dopo aver premesso che nel corso della

udienza preliminare il pubblico ministero ha dichiarato di non

consentire al giudizio abbreviato "non essendo il processo decidibile

allo stato degli atti", ha sollevato questione di legittimità

dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia obbligato a

enunciare le ragioni della mancata prestazione del consenso e,

conseguentemente, nella parte in cui non consente al giudice di

valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso e, infine,

nella parte in cui non attribuisce al giudice, qualora ritenga che

sia possibile definire il processo allo stato degli atti, il potere

di disporre comunque il giudizio abbreviato", assumendo che la norma

denunciata si pone in contrasto con "i princìpi della uguaglianza

dei cittadini davanti alla legge, del giudice naturale precostituito

per legge e dell'assicurazione della imparzialità della pubblica

amministrazione, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma,

25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991,

dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in

caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte

in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice, ha precisato che "poiché,

con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato,

il pubblico ministero esprime la volontà che il processo sia

definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è il

dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può

trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non

può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò

significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni

del pubblico ministero" (v., anche, ordinanza n. 305 del 1991);

e che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla

sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta

infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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