Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2

aprile 1970 dal pretore di Volterra nel procedimento penale a carico di

Lippi Roberto, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15

luglio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Lippi Roberto,

imputato del delitto di emissione di assegni a vuoto, il difensore

chiedeva che il pretore di Volterra, dato atto della connessione

esistente con altro procedimento per bancarotta semplice pendente

presso il pretore di Livorno, dichiarasse la propria incompetenza,

oppure, qualora non si ritenesse vincolato a procedere in tal senso,

sollevasse questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 50

c.p.p., in riferimento all'articolo 25, primo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo, ritenuto che la disposizione indicata dalla

difesa fosse operante solo nella fase istruttoria e che in quella

dibattimentale trovassero applicazione, in via analogica, gli artt. 413

e 439 c.p.p., osservava che dette norme gli avrebbero consentito di

valutare discrezionalmente l'opportunità di rimettere gli atti del

procedimento al giudice competente per il reato più grave, senza che

avesse luogo un automatico spostamento di competenza, ravvisando quindi

un contrasto tra la normativa in esame ed il principio costituzionale

del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma,

della Costituzione).

Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

di intervento del 30 giugno 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza

della questione proposta.

La difesa dello Stato premette che la questione sollevata, solo

formalmente riferita all'art. 439 c.p.p., concerne nella sostanza

l'istituto della connessione dei procedimenti ed il conseguente potere

del giudice di valutare se la riunione degli stessi sia opportuna sotto

il profilo della speditezza processuale, per il dubbio che siffatta

facoltà di apprezzamento violi il principio costituzionale del giudice

naturale.

Rileva quindi l'Avvocatura generale che la Corte costituzionale con

la sentenza n. 130 del 1963, nell'escludere il contrasto tra le norme

che disciplinano l'istituto della connessione ed il principio del

giudice naturale, ha posto in risalto che il potere di apprezzamento

attribuito al giudice perché concili l'esigenza di evitare la

cognizione distinta dei procedimenti con il criterio della speditezza

processuale, non è un potere svincolato da limiti, perché esso è

esercitabile nei soli casi regolati dalla legge, e non dà luogo ad una

scelta insindacabile. Insegnamento ribadito dalla stessa Corte in

successive decisioni, nelle quali ha riconosciuto la legittimità

costituzionale degli spostamenti di competenza conseguenti a

provvedimenti regolati da precise disposizioni e non insindacabili

(sentenza n. 117 del 1968). Considerato in diritto :

Il pretore di Volterra, di fronte a una istanza per la riunione di

due procedimenti a carico dello stesso imputato, uno dei quali pendente

davanti altro giudice, si domanda se l'articolo 439 c.p.p. non

contrasti col dettato dell'art. 25, primo comma, della Costituzione,

nella misura in cui attribuirebbe al giudice del dibattimento il potere

di disporre la riunione di processi pendenti innanzi giudici diversi,

determinando così lo spostamento della competenza per territorio, in

violazione del principio secondo cui nessuno può essere distolto dal

suo giudice naturale.

Non si vede come la questione, se limitata al solo art. 439

c.p.p., potrebbe aver rilevanza nel caso, posto che si trattava di due

procedimenti davanti a giudici diversi, uno dei quali processi

(bancarotta semplice) era in fase istruttoria e l'altro (emissione

continuata di assegni a vuoto) era in fase dibattimentale, talché

l'istanza di riunione sarebbe stata improponibile, secondo la comune

giurisprudenza.

Ma poiché l'ordinanza fa riferimento sostanziale agli articoli 413

c.p.p., 45 e seguenti stesso codice, investendo l'intero problema della

competenza per connessione, è necessario scendere all'esame del

merito.

La connessione è un criterio razionale per determinare la

competenza, nei casi espressamente indicati dalla legge. Di vero il

simultaneus processus, sempre nelle ipotesi previste dal codice di

procedura penale, giova alla speditezza dei giudizi, al miglior

accertamento dei fatti, alla coerenza delle decisioni, all'interesse

delle parti e in modo particolare a quello dell'imputato.

Con diverse sentenze (n. 130 dell'anno 1963, n. 1 dell'anno 1965,

n. 15 dell'anno 1970, n. 139 dell'anno 1971) questa Corte ha rilevato

che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella

determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma

anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza

sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi

posti in giuoco dal processo.

Il principio della precostituzione del giudice, sancito nel primo

comma dell'art. 25 Cost., è rispettato allorché l'organo giudicante

sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in

anticipo e non già in vista di singole controversie, né risulta

violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di

spostamenti di competenza da un giudice a uno diverso, purché

anch'esso precostituito, allorché tali spostamenti siano necessari per

assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale

dell'indipendenza ed imparzialità, o quello dell'ordine e coerenza

nella decisione di cause fra loro connesse.

Il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla

connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da

altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito.

Arbitrio e violazione del principio del giudice naturale ci

sarebbero se il giudice potesse disporre la riunione dei giudizi fuori

dei casi indicati negli artt. 45 e 413 c.p.p.; se egli non avesse

obbligo di motivare; se le parti non potessero discutere, presentando

istanze e conclusioni.

Un margine di relativa discrezionalità nell'accertare la

sussistenza delle condizioni volute dalla legge è inseparabilmente

connesso all'esercizio del potere-dovere d'interpretazione proprio del

giudice, ma si tratta di una discrezionalità regolata, razionalmente

indispensabile e del tutto legittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal pretore

di Volterra, con ordinanza del 2 aprile 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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