Art. 161 — Deposito degli atti per il giudizio abbreviato
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Abrogato dal 2 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: 1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, e' contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facolta' per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art161 · fonte del testo
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