Art. 420 c.p.p. — Costituzione delle parti

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L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. Se il difensore dell'imputato non e' presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza e' comunicata ai presenti. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 dicembre 1990

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/1996

    Questione infondata
    31 maggio 1996

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, il rinvio dell'udienza preliminare, in quanto l'obbligo di rinvio del dibattimento, previsto dall'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., quando risulti che il difensore non possa comparire per legittimo impedimento, è giustificato con il fatto che il nuovo sistema presuppone che il difensore partecipi attivamente in sede dibattimentale alla individuazione e alla elaborazione della prova, laddove più ridotta è la funzione del difensore nell'udienza preliminare essendo rivolta a contrastare, sulla base della documentazione depositata dell'attività di indagine preliminare, la domanda di sottoposizione a giudizio formulata dal pubblico ministero e non già la fondatezza dell'accusa, fermo restando che la tutela costituzionale del diritto di difesa, benché non assicura incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un determinato difensore, purtuttavia, impone al giudice dell'udienza preliminare di adottare quelle misure, tra le quali anche la concessione di rinvii o differimenti, idonee a rendere il difensore effettivamente informato del 'thema decidendum' attraverso lo studio degli atti e la preparazione della difesa. red.: F. Mangano

    Art. 420 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 171/1996

    Illegittimità dichiarata
    27 maggio 1996

    Inammissibilità della questione per errata individuazione delle norme denunciate. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 420 c.p.p. · Art. 97 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 262/1995

    Questione inammissibile
    19 giugno 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, sollevata dal giudice 'a quò nella fase dibattimentale, avente ad oggetto una norma che regola l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza preliminare, in difetto di motivazione circa la rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio 'a quò. - Circa la manifesta inammissibilità di questioni sollevate in difetto di motivazione sulla rilevanza in rapporto alla fase processuale, v. O. nn. 156/1994, 332/1987. red.: G. Conti

    Art. 420 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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