Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 26 giugno 1995 dal Tribunale di Livorno nel procedimento penale a

carico di Berti Pasquale ed altri, iscritta al n. 728 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Berti Pasquale nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Udito l'avvocato Tullio Padovani per Berti Pasquale e l'Avvocato

dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 26 giugno 1995, ha

sollevato, su eccezione dei difensori degli imputati, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 420, terzo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede nel caso di assenza del

difensore per legittimo impedimento il rinvio dell'udienza

preliminare.

2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta come tutti i

difensori che hanno formulato l'eccezione di legittimità avevano

dedotto e documentato davanti al giudice per le indagini preliminari,

il proprio legittimo impedimento a presenziare all'udienza per

concomitanti impegni professionali e che il giudice, pur non

escludendo la legittimità degli addotti impedimenti, non aveva

concesso il rinvio per l'ostacolo derivante dalla norma denunciata;

un'interpretazione assolutamente corretta prevedendo l'art. 420,

terzo comma, in caso di assenza del difensore, la designazione di

altro difensore. Con la conseguenza che ove la Corte dovesse ritenere

illegittima la norma in contestazione il Tribunale dovrebbe

dichiarare la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che ha

disposto il giudizio, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lettera c,

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 179, primo

comma, dello stesso codice.

3. - In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva

che l'udienza preliminare, pur assolvendo principalmente una funzione

di controllo sull'esercizio dell'azione penale, può anche svolgere

una funzione ulteriore nell'ambito della quale possono collocarsi

"ampi e significativi interventi della difesa", in relazione sia alla

scelta del rito abbreviato sia alla deduzione di nullità relative

non deducibili in giudizio, sia, infine, all'anticipata assunzione

della prova, a norma degli artt. 392 e seguenti del codice di

procedura penale (v. sentenza n. 77 del 1994).

Dunque, conclude il giudice a quo dalla mancata partecipazione

all'udienza preliminare del difensore legittimamente impedito possono

discendere gravi pregiudizi per l'imputato, così da rendere

irragionevole la mancata applicazione, anche con riferimento a tale

udienza, dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale. Con conseguenti, impliciti riverberi anche quanto alla

conformità della norma denunciata all'art. 3 della Costituzione.

4. - Si è costituita la parte privata Berti Pasquale rappresentata

e difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Tullio Padovani e Natale

Giallongo, chiedendo che la questione sia dichiarata ammissibile e

fondata.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

domandando il rigetto della questione.

Rileva l'Avvocatura che, conformemente all'art. 2, numero 77, della

legge-delega n. 81 del 1987, l'art. 420 del codice di procedura

penale preclude l'applicabilità, per il caso di impedimento del

difensore, dell'art. 486, quinto comma, dello stesso codice, norma

riferibile esclusivamente al dibattimento. D'altro canto, la tutela

costituzionale del diritto di difesa non si estende fino a garantire

che l'imputato debba sempre essere assistito da un difensore di

fiducia.

La diversità fra udienza preliminare e dibattimento rende, quindi,

non irragionevole la diversa misura della tutela predisposta dal

legislatore.

Tale diversità, peraltro, sembrerebbe non così evidente nel caso

in cui, attraverso l'utilizzazione dei riti di deflazione del

dibattimento, il processo venga definito davanti al giudice per le

indagini preliminari; il tutto senza che peraltro le due situazioni

abbiano a identificarsi.

Nel caso di giudizio abbreviato vi è una profonda distinzione

quanto al regime di utilizzabilità delle prove e quanto al ruolo

della difesa in relazione ad una decisione da adottarsi allo stato

degli atti senza contraddittorio.

Nel caso del patteggiamento, poi, provenendo la scelta

"esclusivamente" dall'imputato e, per giunta, nei limiti

dell'accordo, non sembra che dalla mancanza del difensore di fiducia

possa derivare alcuna lesione del diritto di difesa. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Livorno dubita, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 420,

terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede, nel caso di assoluta impossibilità del difensore di

comparire determinata da un legittimo impedimento, il rinvio

dell'udienza preliminare. Il diritto di difesa dell'imputato

risulterebbe vulnerato sotto il profilo dell'assistenza tecnica,

tenuto conto delle significative attività difensive che sono

esplicabili in tale sede, riguardanti, oltre che gli epiloghi propri

dell'udienza preliminare, rilevanti iniziative processuali per le

quali è altrettanto determinante il ruolo del difensore, quali la

scelta del rito abbreviato, la deduzione di questioni di nullità non

più proponibili dopo il rinvio a giudizio, la richiesta di incidente

probatorio. Pur non menzionando esplicitamente l'art. 3 della

Costituzione, il giudice a quo prospetta anche una possibile lesione

del principio di uguaglianza, per il diverso trattamento riservato

all'impedimento del difensore in sede dibattimentale dall'art. 486,

quinto comma, del codice di procedura penale.

A ben vedere, anzi, quest'ultimo parametro viene ad assumere nella

verifica di costituzionalità valore integrativo rispetto al primo,

non foss'altro perché il diritto di difesa risulterebbe compromesso

solo dalla mancata previsione, anche nella fase dell'udienza

preliminare, dell'applicazione dell'art. 486, quinto comma, del

codice di procedura penale.

2. - La questione non è fondata.

Poiché il giudice a quo pur denunciando l'art. 420, terzo comma,

del codice di procedura penale, ha di mira l'applicazione dell'art.

486, quinto comma, dettato per il legittimo impedimento del difensore

nella fase del dibattimento, appare necessario individuare,

anzitutto, l'esatto valore prescrittivo di tale disposizione. Il

detto precetto è stato introdotto in attuazione della direttiva di

cui all'art. 2, numero 77, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.

81, che prescrive l'"obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento

quando risulti che l'imputato o il difensore sono nell'assoluta

impossibilità di comparire per legittimo impedimento".

L'originaria previsione, che si riferiva al solo imputato, venne

estesa al difensore a seguito di un emendamento presentato dal Sen.

Leone nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato del 20

novembre 1986, e, come risulta dai lavori preparatori della legge di

delegazione, venne giustificata con l'esigenza di potenziamento del

ruolo della difesa in un modello processuale di tipo accusatorio (v.

in particolare l'intervento del Sen. Gallo nella seduta Ass. Senato

del 21 novembre 1986).

Già la genesi di quello che sarebbe poi divenuto l'art. 486,

quinto comma, del codice di procedura penale, dimostra, dunque, come

lo specifico rilievo attribuito all'impedimento del difensore nel

corso del dibattimento è del tutto conseguente all'autonomia che, in

un processo accusatorio, è riservata alle parti nell'attività di

individuazione ed elaborazione della prova. In un simile contesto

sistematico, le richieste di ammissione della prova, l'esame diretto

e la stessa discussione sul valore delle prove assunte nel

dibattimento presuppongono una conoscenza della vicenda processuale

che non può essere improvvisata, né potrebbe essere "supplita"

(comunque impropriamente) dai circoscritti poteri di iniziativa

probatoria del giudice, ignaro, di norma, del contenuto del fascicolo

del pubblico ministero, da cui riceve impulso l'istruzione

dibattimentale.

Il tutto secondo un'interpretazione affermata dalla Corte di

cassazione, nel senso che il nuovo sistema presuppone che il

difensore partecipi attivamente al dibattimento, ditalché

"l'effettività della difesa - non ridotta a una mera formale

presenza di un tecnico del diritto pur se non in grado, per mancanza

di significativi rapporti con le parti, di padroneggiare il materiale

di causa - è condizione per la validità dello stesso rapporto

processuale" (Cass., Sez. un., 27 marzo 1992, Fogliani).

3. - Diversa è la funzione delle parti, e quindi anche del

difensore, nell'udienza preliminare.

Questo momento processuale, infatti, è stato concepito per dare

ingresso a un contraddittorio orale sulla richiesta di rinvio a

giudizio del pubblico ministero.

Nell'udienza preliminare, le parti sono chiamate, rispettivamente,

a sostenere o contrastare la richiesta di giudizio sulla base dei

risultati dell'attività di indagine preliminare, la cui

documentazione è integralmente (v. sentenza n. 145 del 1991)

depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice

unitamente all'atto di esercizio dell'azione penale (art. 416,

secondo comma, del codice di procedura penale).

Un'attività, dunque, che si caratterizza in senso riduttivo

rispetto a quella dibattimentale, non solo perché si risolve in una

discussione sul significato e sulla concludenza di elementi di

"prova" pre-formati, ma perché, come più volte ribadito da questa

Corte, anche dopo la caduta della regola dell'"evidenza"

originariamente inserita nell'art. 425 del codice di procedura

penale, essa è funzionale a una decisione comunque di natura

"processuale" (sentenza n. 71 del 1996), la quale non esprime

"valutazioni sul merito dell'accusa", ma sulla "domanda di giudizio

formulata dal pubblico ministero" (ordinanza n. 24 del 1996).

4. - Non è certamente controvertibile che nell'udienza

preliminare, ed in molti altri momenti processuali, possano essere

svolti, come osserva il giudice a quo "ampi e significativi

interventi della difesa"; ma, a ben vedere, questi non sono

strettamente riferibili alla funzione propria di tale udienza,

potendo semmai trovare in essa occasione.

Ciò appare evidente per alcuni degli esempi formulati dal giudice

rimettente - peraltro, riferibili a situazioni non rilevanti nel

processo a quo - come quelli relativi alla deduzione di nullità o

alla richiesta di incidente probatorio. Ma, anche relativamente alle

scelte verso i procedimenti speciali, va detto che esse non derivano,

di norma, dagli sviluppi dell'udienza preliminare, sebbene dalla

valutazione della consistenza dei risultati delle indagini e dalle

prospettive circa l'esito di un eventuale giudizio di merito; tanto

che, mentre il patteggiamento non riceve una preferenziale

collocazione normativa in tale fase del procedimento (v. artt. 446 e

447 del codice di procedura penale), la richiesta di giudizio

abbreviato può essere proposta anche prima dell'udienza preliminare

(art. 439, primo comma, del codice di procedura penale), e, quindi,

essere espressa da un imputato posto in grado di ricevere, a tal

fine, una tempestiva consulenza dal proprio difensore. La

possibilità che sia l'attività dell'udienza preliminare a

influenzare la scelta verso il rito abbreviato si verifica

nell'ipotesi particolare della assunzione di "sommarie informazioni

ai fini della decisione" (art. 422 del codice di procedura penale),

che rappresenta però una evenienza solo possibile, e per la quale

non si applicano comunque le metodiche dell'esame diretto

dibattimentale, decisive - come si è detto - per l'introduzione nel

nostro sistema dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura

penale.

5. - L'esigenza che, nel corso del processo, all'imputato (e, ancor

prima, nei casi previsti dalla legge, alla persona sottoposta alle

indagini) sia costantemente assicurata l'assistenza difensiva non

implica che sempre e comunque tale assistenza debba essere prestata

dal difensore precedentemente nominato, essendo ragionevole che il

legislatore, in relazione alla importanza della sede processuale e ai

concreti contenuti in cui si sostanzia l'attività del difensore,

operi un bilanciamento tra l'interesse dell'assistito alla presenza

del difensore fiduciario e l'interesse pubblico alla speditezza del

processo.

Né la legge processuale né, tantomeno, la Costituzione assicurano

incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un

determinato difensore: se ciò fosse, non potrebbe farsi mai ricorso,

in qualunque fase o momento del procedimento, alla sostituzione del

difensore non comparso (art. 96, quarto comma, del codice di

procedura penale).

Perciò, fermo restando il principio, insistentemente evocato da

questa Corte, che il diritto di difesa deve essere inteso come

potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello

svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il

contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni

delle parti, così da fare assumere a tale diritto un'importanza

essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale (v., già la

sentenza n. 46 del 1957), è pacifico che le modalità del suo

esercizio sono regolate secondo le speciali caratteristiche della

struttura dei singoli procedimenti, senza che le modalità stesse

feriscano e menomino l'esistenza del diritto allorché di esso

vengano assicurati lo scopo e la funzione (v., sentenze n. 46 del

1957, n. 16 del 1970, 126 del 1971, 125 del 1972, 150 del 1972, 119

del 1974). L'effettività del diritto non comporta, quindi, che il

suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo

di procedimento o in ogni fase processuale; anzi la modulabilità

delle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa

in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle

varie fasi processuali è stata costantemente ritenuta da questa

Corte legittima espressione della discrezionalità legislativa (v.,

da ultimo, sentenze n. 220 e n. 48 del 1994).

6. - D'altra parte, il risalto dato dal legislatore al ruolo del

difensore nel dibattimento non è influenzato dalla particolare

natura - fiduciaria od officiosa - della difesa tecnica, in quanto

l'istituto disciplinato dal quinto comma dell'art. 486 del codice di

procedura penale opera quale che sia la derivazione - privata o

pubblica - della investitura difensiva. Da ciò può desumersi che la

ratio di tale istituto si identifica esclusivamente nella esigenza di

assicurare un'assistenza difensiva "informata", in relazione

all'indefettibile e insostituibile ruolo che in questa fase

processuale è assegnato, come sopra ricordato, all'iniziativa delle

parti.

7. - Ma una simile esigenza di informata difesa non è estranea ad

alcuna occasione in cui il difensore è chiamato a svolgere la sua

funzione. Questa funzione, tutelata dall'art. 24 della Costituzione,

non potrebbe dirsi veramente assolta se non fosse "effettiva", e

cioè esercitata con conoscenza di causa. È questo, certamente, il

limite invalicabile entro il quale il diritto di difesa può essere

adattato dal legislatore alle varie evenienze procedurali. Ne deriva

che, in ogni caso, e a seconda delle peculiarità delle singole

fattispecie, al difensore, sia esso quello già in precedenza

nominato sia esso quello officiato ad hoc deve essere assicurata una

adeguata possibilità di comprensione e approfondimento del thema

decidendum in modo che ogni iniziativa che valga a contrastare la

tesi accusatoria e a produrre risultati favorevoli all'assistito

possa essere concretamente ed efficacemente dispiegata.

8. - Al di fuori dello scenario dibattimentale, resta dunque fermo

che il legittimo impedimento del difensore, se non determina

necessariamente il rinvio dell'incombente processuale per il quale

sia prevista, come nell'udienza preliminare, la presenza necessaria

del difensore, impone comunque che - come già a suo tempo affermato

da questa Corte in un contesto ordinamentale in cui l'impedimento del

difensore non riceveva specifica considerazione nemmeno per il

dibattimento (sentenza n. 177 del 1972; v. anche ordinanza n. 51 del

1989) - non possa "essere negato al difensore d'ufficio" (ora,

sostituto del difensore non comparso) "nominato statim in luogo di

quello di fiducia" (o di quello precedentemente nominato d'ufficio),

"che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e

la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui

all'art. 185, numero 3, del codice di procedura penale" (art. 178,

primo comma, lettera c, del codice di procedura penale vigente). Una

simile conclusione è del tutto in linea anche con la più recente

giurisprudenza costituzionale, per la quale spetta "al giudice di

regolare le modalità di svolgimento dell'udienza preliminare anche

attraverso differimenti congrui alle singole, concrete fattispecie,

sì da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia

dell'effettività del contraddittorio" (sentenza n. 16 del 1994), di

cui è componente essenziale la difesa tecnica. Ad analoga ratio del

resto, risponde l'art. 108 del codice di procedura penale, che, tra

l'altro, nel caso di abbandono della difesa, prevede l'assegnazione

di un termine congruo (di norma non inferiore a tre giorni) al nuovo

difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne

faccia richiesta "per prendere cognizione degli atti e per informarsi

sui fatti oggetto del procedimento".

Tale considerazione da parte del giudice della esigenza di

assicurare l'effettività della difesa è, naturalmente, tanto più

doverosa quanto più la natura delle imputazioni o lo stesso

svolgimento dell'udienza preliminare (ad esempio, in relazione

all'evenienza di nuove contestazioni, o alla decisione del giudice di

procedere a sommarie informazioni) implichi un'attività defensionale

di particolare impegno.

9. - Le considerazioni sopra esposte conducono dunque a ritenere

infondata la proposta questione di costituzionalità, in riferimento

ad entrambi i parametri invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 420, terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il. 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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