Art. 347 c.p.p. — Obbligo di riferire la notizia del reato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1992 al 23 agosto 1995. Leggi il testo vigente →

(( Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. )) Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. (( Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. )) ((Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche anche in forma orale.)) Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 23 agosto 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992. 15 parole tolte, 78 parole aggiunte.

tolto: Entro quarantotto ore dall'acquisizione della notizia di unaggiunto: Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria tolto: riferisce per iscrittoaggiunto: , senza ritardo, riferisce al pubblico ministeroaggiunto: , per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, … che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. tolto: Se vi e' aggiunto: Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di tolto: un reato e' data immediatamente aggiunto: anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art347 · fonte del testo

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