Art. 280 c.p.p. — Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. ((3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale))

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 11/2026

    Questione inammissibile
    29 gennaio 2026

    Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale. (Precedente: S. 269/2022 - mass. 45172).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 Cost., dal Tribunale di Prato, sez. dibattimento penale, degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero. Nella fase in cui versava il processo all’atto dell’incidente di costituzionalità, non vi era alcuna richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero e pertanto il giudice a quo non deve fare applicazione delle norme censurate, essendo privo al momento del potere decisionale correlato alle previsioni di cui lamenta l’illegittimità costituzionale). (Precedente: O. 41/2025 - mass. 46749).

    Art. 280 c.p.p. · Art. 291 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 137/2020

    Questione infondata
    6 luglio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 1, e 391, comma 5, cod. proc. pen., che prevedono la facoltà, per il giudice chiamato a convalidare l'arresto, di applicare nei confronti del prevenuto misure cautelari in deroga agli ordinari limiti edittali. Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate assume, in conformità all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, un'evidente portata pregiudiziale rispetto alla decisione del giudice della convalida sulle misure cautelari. Il giudice a quo , con la convalida dell'arresto, da un lato ha dunque soddisfatto un presupposto necessario per pronunciarsi in materia cautelare e, dall'altro, disponendo la liberazione dell'arrestato e sollevando l'incidente di costituzionalità, non ha omesso di condizionare l'esito del procedimento cautelare alla definizione del giudizio costituzionale. In tal modo, egli non ha esaurito la propria potestas iudicandi , potendo ancora adottare la misura cautelare in deroga agli ordinari limiti edittali. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe infatti sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria "zona franca" dal giudizio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2018 e n. 84 del 2016 ). Il giudice, nel rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, ben può limitare il provvedimento di sospensione del giudizio a quo al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, restando sempre in capo alla Corte costituzionale il controllo dell'effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione, che rimane pur sempre incidentale e che, come tale, è pregiudiziale rispetto ad una decisione del rimettente. ( Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018 ).

    Art. 280 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 187/2001

    Questione infondata
    8 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i…

    Art. 280 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (24)

Se ne mostrano 12 su 24, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2013 al 9 dicembre 2023. 51 parole aggiunte.

… applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. aggiunto: 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art280 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari