Art. 287 c.p.p. — Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1996

    Questione infondata
    7 giugno 1996

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentirebbero l'applicazione di misure cautelari coercitive e di misure interdittive, per i reati militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni che le rendono applicabili ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di questioni basate su un presupposto interpretativo errato, poiché, essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalità di esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabilità a parità di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le misure coercitive o interdittive, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari punibili con la reclusione militare. red.: F. Mangano

    Art. 280 c.p.p. · Art. 287 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art287 · fonte del testo

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