Codice di procedura penale

Art. 281 c.p.p. — Divieto di espatrio

Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. 54

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale."

Testo vigente dal 7 aprile 1994

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1985

    Questione infondata
    8 marzo 1985

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Cor…

    Art. 281 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 16 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva

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  • Sentenza n. 134/1984

    Questione infondata
    4 maggio 1984

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, quarto comma, della legge 22 maggio 1975 n. 152; 11 legge 26 luglio 1975 n. 354; 277 e 281 codice procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 32 Cost. con ordinanza del Tribunale di Torino del 22 ottobre 1982. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 43/1971

    Altra decisione
    4 marzo 1971

    ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Roma. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE R…

    Art. 281 c.p.p. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1992 al 7 aprile 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art281 · fonte del testo

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